L’omessa indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza quale causa di esclusione automatica
L’art. 95, comma 10, del Codice Appalti del 2016 prevedeva l’obbligo per il concorrente di dichiarare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali.
La giurisprudenza amministrativa, sotto la vigenza di tale norma, aveva avuto modo di affermare che la loro integrale omessa indicazione non fosse sanabile mediante soccorso istruttorio, con la conseguente esclusione automatica del concorrente che incorresse nella violazione di tale obbligo[2], con le sole eccezioni che si diranno di seguito.
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