Il principio di rotazione, che vieta negli appalti sottosoglia l’affidamento o l’aggiudicazione al contraente uscente di una prestazione di medesimo contenuto, pur riformulato e per alcuni aspetti attenuato rispetto alla disciplina previgente dal nuovo Codice dei contratti pubblici con l’art. 49, assume anche un diverso peso nel panorama dei principi generali.
Ricordiamo la previgente disciplina, contenuta nell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016: “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”.
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