Le previsioni normative
L’art. 2, comma 5, dell’Allegato I.13 al nuovo Codice dei contratti pubblici dispone che “[i]n seguito alla determinazione dell’importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l’adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull’incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento”.
Come noto, il nuovo Codice, relativamente ai “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”, è intervenuto con l’art. 43, il quale, al comma 1, stabilisce che: “[a] decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro”.
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