Commento a Tar Sicilia, Catania sentenza n. 88 del 05/01/2024
L’esclusione disposta a fronte di una certificazione attestante l’irregolarità contributiva del concorrente è da considerarsi quale atto dovuto non residuando alcun potere valutativo da parte della stazione appaltante.
Inoltre, ai fini espulsivi a rilevare è l’importo “complessivo” (di interessi e sanzioni), come confermato espressamente dall’art. 3, co. 3, del Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”.
Questi i principi espressi dal Tar Catania con la sentenza in commento.
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