Se la corresponsione dell’anticipo contrattuale è andata persa e la polizza fideiussoria posta a garanzia si è rilevata falsa, la risoluzione contrattuale con la società e l’impossibilità del recupero delle somme anticipate, costituiscono danno erariale, posto a carico del responsabile del servizio che abbia assunto anche la qualità del RUP.
Danno confermato dalla Corte dei conti delle Marche (sentenza n.92/2023) che ha accolto le conclusioni della Procura contabile.
Il fatto
Un responsabile delle attività tecniche, ed al contempo anche RUP dell’opera pubblica, è stato chiamato in giudizio dalla procura erariale per il danno derivante dal mancato controllo della polizza fideiussoria posta a garanzia dell’anticipo contrattuale, relativo ai lavori commissionati.
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