Suscitano perplessità le recenti prese di posizione di Anac circa l’impossibilità di acquisire tramite silenzio assenso le certificazioni necessarie alla comprova dei requisiti ai fini dell’aggiudicazione.
In primo luogo un certificato emesso da un’amministrazione su richiesta di un’altra, allo scopo di cui sopra, deve ritenersi di fatto una richiesta di nulla osta (ad aggiudicare) e quindi ricade pianamente nel portato dell’art. 17-bis della l.241/1990 ss.mm.ii. (è la funzione della richiesta e del certificato che lo attrae in tale disciplina, non trattandosi di un certificato “qualsiasi”).
Ma la questione andrebbe affrontata in termini ancor più radicali.
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