È noto che il rinnovo, a differenza della ripetizione e della proroga, non ha una specifica disciplina neppure nel nuovo codice appalti.
Per ammissione dello stesso MIT, la disciplina, essenziale, del rinnovo si trova nell’art. 14, comma 4 (disposizione omologa a quanto previsto nel comma 4 dell’art. 35).
In realtà la fattispecie deve essere disciplinata direttamente con la legge di gara (ed in particolare il RUP deve indicare/programmare espressamente il rinnovo disponendo anche in che modo si abilita alla prosecuzione del rapporto contrattuale).
Un ausilio sulla configurazione del rinnovo si può leggere anche nel parere in commento (oltre che nelle preziose indicazioni contenute nella relazione tecnica che accompagna il nuovo Bando tipo n. 1/2023 predisposto dall’ANAC).
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