Con sentenza 27.10.2023 n. 1521 il TAR Veneto, in contrasto con l’orientamento maggioritario del Consiglio di Stato, afferma l’invalidità del contratto di avvalimento firmato solo dall’impresa ausiliaria.
I fatti di causa
La Provincia di Padova indiceva una procedura di gara e, nello svolgimento delle operazioni di gara, si avvaleva dell’inversione procedimentale, effettuando quindi preliminarmente la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
Predisposta la graduatoria, il seggio di gara provvedeva all’apertura della busta amministrativa del concorrente risultato primo graduato, che aveva presentato un contratto di avvalimento. Tale contratto risultava firmato solo dall’impresa ausiliaria e non anche dal concorrente.
Pertanto, la Stazione Appaltante attivava il soccorso istruttorio richiedendo la produzione di un contratto di avvalimento sottoscritto da entrambe le parti prima del termine per la presentazione delle offerte.
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