Imperversa ancora il dibattito volto ad individuare la fonte da utilizzare per stabilire i criteri di ripartizione degli incentivi tecnici, ai sensi dell’
art. 45, comma 3, ultimo periodo del d.lgs. 36/2023: “
I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”.
Va affermato subito: la risposta al dubbio sull’individuazione della fonte di tale fissazione dei criteri di riparto è semplice, perché è disposta in modo esplicito e senza dubbio alcuno dall’art. 1, comma 4, lettera b), del medesimo d.lgs. 36/2023.
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