La prima questione che viene posta è quella se sia (o meno) necessaria – a differenza del pregresso codice appalti – l’adozione di uno specifico regolamento interno per la definizione dei criteri di riparto degli incentivi per funzioni tecniche.
Con l’atto si chiarisce che uno dei tratti distintivi dell’art. 45 del nuovo codice è proprio la mancata previsione della necessità di adottare un proprio regolamento (a differenza di quanto previsto nel pregresso regime giuridico).
Ciò, secondo l’autorità “nell’ottica di garantire maggiore speditezza nell’ambito di una corretta ed effettiva erogazione degli incentivi”.
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