Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al d. lgs. n. 36/2023, contiene una norma che sta facendo discutere e ha già portato l’ANAC a darne un’interpretazione, nella redazione del bando tipo n. 1/2023, che possiamo definire letterale, ma che ci riserviamo in seguito di dimostrare come errata.
La norma in questione è quella contenuta nel comma 14 dell’art. 41 – il quale, si badi, è collocato nella Parte IV del Libro I e si riferisce alla “progettazione” – e che così dispone: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.”
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