La massima
“Negli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa di un raggruppamento temporaneo e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara. Pertanto, ad eccezione del caso in cui il bando di gara preveda una quota minima di possesso dei requisiti da parte delle imprese partecipanti, è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto”.
Il caso
Nell’ambito di una gara europea a procedura telematica aperta per l’appalto integrato di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, una società concorrente contestava l’aggiudicazione dell’appalto in ragione del mancato possesso, in capo alla mandante del raggruppamento temporaneo di professionisti indicato per lo svolgimento dei servizi tecnici, dei requisiti di capacità tecnico professionale in misura pari alla quota dei servizi assunta in sede di offerta, nella specie pari al 40%.
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