Pertanto, oltre alle maggiori somme sborsate dall’Ente locale a seguito dell’irregolarità sulla gara di appalto denominato “danno alla concorrenza”, vanno risarciti anche i danni per rottura del rapporto sinallagmatico, i danni causati dal disservizio e, infine, il danno all’immagine procurato all’Ente locale.
Sono queste le conclusioni contenute nella sentenza n. 278/2023 della Corte dei conti (Sez. giursdizionale per la Toscana).
I fatti
Alcuni responsabili di servizio e RUP, oltre ad amministratori e imprenditori, sono stati sottoposti a processo penale, per una serie di gravi delitti contro la PA (corruzione, turbata libertà degli incanti, falso in atto pubblico, concussione) asservendo di fatto la funzione pubblica agli interessi privati, con il consentire a diversi imprenditori di aggiudicarsi in modo illegittimo una serie di gare pubbliche.
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