L’art. 48, comma 4, del nuovo Codice stabilisce che “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”.
La disposizione pare neutralizzare in parte la spinta semplificatoria che il nuovo Codice ha inteso imprimere alle procedure sotto-soglia, stabilizzando sostanzialmente la normativa emergenziale dell’art. 1 del DL 76/2020 (Decreto “Semplificazioni 1”) e prevedendo ulteriori misure di snellimento e accelerazione procedimentale.
Quindi l’obbligo di indicazione del CCNL ai sensi dell’art. 11 e la valutazione del diverso CCNL indicato dal concorrente trovano applicazione in tutto il sotto-soglia a prescindere dalla procedura e dall’importo del contratto? La clausola sociale di cui all’art. 57? E la clausola revisionale di cui all’art. 60? Solo per fare alcuni esempi.
La questione si pone con particolare riguardo agli affidamenti diretti, rispetto ai quali l’aspettativa di reale semplificazione è particolarmente avvertita dalle stazioni appaltanti.
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