Una rilevante novità è presente nel D.Lgs 36/2023 per quanto concerne la proporzione tra punteggio da assegnare al prezzo e punteggio da assegnare all’offerta qualitativa.
Il legislatore ha introdotto una liberalizzazione, ma con una serie di vincoli ben precisi.
La disciplina previgente
Nella disciplina del vecchio codice dei contratti – D.Lgs. 50/2016 – l’art. 95, co. 10 bis prevedeva un peso ponderale al prezzo pari al 30% nelle gare qualità prezzo.
Il limite era chiaramente volto a garantire che venisse assegnata una maggiore importanza agli aspetti qualitativi dell’offerta.
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