La normativa attribuisce direttamente la possibilità di adottare la decisione di affidare, facendo emergere un’attività di istruttoria e contatto tra Rup e operatore economico non sacralizzata in una procedura caratterizzata da una struttura fissa e standard.
Ai sensi dell’ormai superato art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
L’art.17, comma 2 del d.lgs. 36/2023 dispone, invece: “In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”. Il comma 1 prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.
Notiamo una differenza terminologica: nel vecchio codice si parla di determinazione a contrattare, nel nuovo di “decisione”.
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