La paventata possibile proroga del regime transitorio previsto per l’efficacia del Dlgs. 36/2023 non si è alla fine concretizzata.
D’altra parte un’eventuale slittamento del termine di efficacia del nuovo Codice (che costituisce come noto una riforma “abilitante”), avrebbe dovuto essere “negoziato” con la Commissione UE, in quanto, come noto, la scadenza del I luglio è espressamente stabilita dal PNRR, mentre sono ben note le criticità pendenti su vari fronti con l’UE (MES, in primis).
Dunque, in forza del combinato disposto degli artt. 229, comma 2 e 225, comma 2, il DLgs. 36/2023 acquista efficacia dal 1° luglio, ad eccezione delle disposizioni sulla digitalizzazione, trasparenza, accesso, pubblicazione dei bandi.
Si tratta precisamente degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6, i quali acquistano efficacia solo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento