Dalla determinazione alla decisione di contrarre nel nuovo Codice dei contratti pubblici

In generale, la “riscrittura” del nuovo Codice (declinato nel D. Lgvo 36/2023) si fa preferire rispetto a quella del Codice del 2016.

In tanti passaggi, lo sforzo di semplificazione appare anche dalla ricerca di espressioni “immediate” che rendono più chiaro – al netto delle ovvie complessità delle attività correlate -, il lavoro istruttorio del RUP.

Stefano Usai 13 Giugno 2023
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In generale, la “riscrittura” del nuovo Codice (declinato nel D. Lgvo 36/2023) si fa preferire rispetto a quella del Codice del 2016.

In tanti passaggi, lo sforzo di semplificazione appare anche dalla ricerca di espressioni “immediate” che rendono più chiaro – al netto delle ovvie complessità delle attività correlate -, il lavoro istruttorio del RUP.

Una delle sottolineature su cui si vuole focalizzare l’attenzione, ad esempio, riguarda l’articolo 17 del nuovo Codice (che costituisce, solo in apparenza, un quasi omologo dell’intarsio normativo costituito dagli artt.32/33 del Codice del 2016).

Il primo comma dell’articolo 17, ribadisce che la fase di aggiudicazione (fase pubblicistica che, nella relazione tecnica, riguardo all’attività del RUP, viene definita come autentico procedimento amministrativo) è preceduta da apposito atto.

L’atto in parola, ed ecco la novità (non solo lessicale) è la “decisione di contrarre”, ovvero l’atto che avvia il procedimento amministrativo conseguente così come il bando/lettera di invito avviano la procedura di aggiudicazione.

E’ interessante provare ad analizzare le implicazioni conseguenti nel passaggio da “determinazione a contrarre” a “decisione di contrarre” proprio perché non appaiono irrilevante (il mutamento, per intendersi, non può essere ritenuto casuale).

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