Le disposizioni, è noto, consentono l’ultravigenza di alcune norme (limitando le riflessioni solo alle norme in tema di appalti) innestate nell’ordinamento dai cc.dd. decreti emergenza (in particolare il d.l. 76/2020 ed il d.l. 77/2021).
Queste disposizioni si inseriscono, però, in un contesto normativo caratterizzato anche dall’entrata in vigore del nuovo codice (avvenuta al primo aprile con alcune norme immediatamente applicabili ad esempio quelle contenute negli artt. 215/219 in tema di collegio consultivo tecnico, previsto nel d.l. 76/2020, per gli appalti di lavori nel sopra soglia comunitario e che, solo il codice, estende anche alle “forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro”) e da una efficacia differita (che coinvolge quasi tutto il nuovo impianto normativo al netto di quanto previsto, in particolare, nell’articolo 225) prevista al 1° luglio 2023.
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