Tutti gli enti ed amministrazioni pubbliche, compresi comuni, province, città metropolitane e regioni, sono chiamati a dare applicazione alle nuove regole sulla incentivazione alle funzioni tecniche previste dall’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023, cd nuovo codice degli appalti.
Ricordiamo che le principali novità rispetto alle previsioni dettate dall’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 sono su questo punto le seguenti:
- superamento del vincolo della gara come condizione per potere dare corso alla erogazione di questi incentivi;
- superamento dei vincoli della inclusione nel fondo per le risorse decentrate e della disciplina della ripartizione tra i destinatati attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa
- fissazione di un tetto individuale alla incentivazione alle funzioni tecniche nella misura del 100% del trattamento economico annuo in godimento (e non più del 50%), con incremento del 15% nel caso di adozione da parte dell’ente di “metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto”;
- disciplina più dettagliata della destinazione del 20% dell’importo stanziato dall’ente e che non viene erogato direttamente ai dipendenti.
Si deve continuare a ritenere che queste somme, come già previsto dall’articolo 113 del dlgs n. 50/2016, non vanno incluse nella spesa del personale.
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