L’ art.45 del nuovo codice dei contratti definisce una disciplina semplifica e di dettaglio con modifiche destinate ad innovare il sistema dell’incentivazione.
La prima modifica, non priva di rilevanza, la ritroviamo già nella rubrica dell’articolo 45 oggi declinata in “Incentivi alle funzioni tecniche” in luogo degli “Incentivi per funzioni tecniche” di cui all’art. 113 del dlgs 50/16. Modifica che, come si vedrà in seguito, è dovuta al più ristretto ambito di applicazione dell’incentivazione.
Analizzando i vari commi dell’art.45 del dlgs 36/23 si evidenzia che:
– al comma 1 si stabilisce come “Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.“
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