Alcune problematiche ancora aperte e la recente posizione interpretativa della sezione autonoma di Bolzano del TRGA con la sentenza 3 aprile 2023, n. 105
In tema di criteri di aggiudicazione degli appalti si registra ancora aperta un’ampia discussione in ordine alla stessa ammissibilità e ai limiti di utilizzo della metodologia di valutazione cosiddetta “tabellare” (ovvero definiti anche “on/off” o “binari”) che si aggiunge alle altre due metodologie, ovvero all’assegnazione del punteggio con il sistema discrezionale (cioè con i “voti” espressi dai commissari) e con quello matematico (cioè mediante formule matematiche, come quella lineare ovvero quella “a gomito”).
Per sgombrare un primo dubbio, è necessario chiarire che la metodologia “tabellare” di per sé non è necessariamente collegata all’esame dell’offerta tecnica piuttosto che a quella economica: infatti, il sistema on/off potrebbe, in astratto, essere utilizzato sia per le componenti qualitative/tecniche che per quelle economiche.
Questa distinzione non è presente nella giurisprudenza, che tende solitamente a non fare questa distinzione (con qualche eccezione: la vedremo più avanti): o, meglio, che non affronta il problema della riconducibilità dell’elemento di valutazione nell’una piuttosto che nell’altra tipologia del criterio, forse perché questa distinzione spesso non è neppure chiara agli stessi ideatori degli atti di gara, agli interpreti e ai giudici. Riteniamo, invece, che questo argomento meriti un approfondimento.
Anche perché proprio ANAC, con le Linee guida n. 2 aggiornate, nel toccare il tema, lo riconduce, curiosamente, nell’ambito dell’elaborazione ed applicazione dei soli criteri quantitativi senza menzionare minimamente quelli qualitativi: una svista o una scelta interpretativa?
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