Vedi anche Nuovo Codice appalti: il testo approvato dal Consiglio dei Ministri |
Pare quindi rispettata la tempistica della “milestone” prevista dal PNRR, dell’approvazione ed “entrata in vigore” (formale) entro marzo 2023 del nuovo Codice, mentre l’efficacia (sostanziale) è rinviata al I luglio prossimo. Recita infatti l’art. 229 (“Entrata in vigore”):
“1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.
2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”.
Si applicano dal 1 aprile 2023 solo le norme sul collegio consultivo tecnico: l’art. 224, comma 1, del nuovo Codice prevede infatti “1. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice”.
Vi è tuttavia, nel quadro di un complesso e articolato “regime transitorio”, una serie di disposizioni la cui efficacia è ulteriormente posticipata al 1° gennaio 2024: si tratta delle norme sulla digitalizzazione (esclusi gli strumenti di acquisito aggregati già operativi come sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici), trasparenza, norme accesso agli atti, verifica del possesso dei requisiti e altre disposizioni che si ricollegano all’operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 225 del nuovo Codice).
Inoltre, fino al 31 dicembre 2023, gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella GURI e trovano applicazione le disposizioni del DLgs. 50/2016 e del decreto MIMS 2 dicembre 2016 sulla pubblicazione (anche sui quotidiani…) dei bandi e degli avvisi; sempre fino al 31 dicembre 2023 continuano inoltre le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del MIMS.
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L’art. 226, comma 1 del nuovo Codice stabilisce che il vigente DLgs. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023.
Tuttavia, le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai “procedimenti in corso”, con ciò intendendosi:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1 luglio 2023;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima del 1 luglio 2023;
d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima del 1 luglio 2023, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.
Quindi, la procedura indetta entro il 30 giugno 2023, e anche l’esecuzione del relativo contratto affidato, farà applicazione del Dlgs. 50/2016 fino al collaudo o verifica di conformità.
Inoltre, alcune norme del vecchio Codice (articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6) continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
c) all’accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all’apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
Dunque un’applicazione del nuovo Codice a tre fasi:
– dal 1 aprile al 30 giugno 2023 (applicazione transitoria del vecchio Codice);
– dal I luglio al 31 dicembre 2023 (applicazione di buona parte del nuovo Codice, salve le norme su digitalizzazione/trasparenza/accesso, ecc. e applicazione in via ancora transitoria di alcune norme del Dlgs. 50/2016);
– dal 1 gennaio 2024 (applicazione integrale del nuovo Codice).
Infine, per gli appalti PNRR-PNC è prevista l’applicazione del “regime speciale” di cui al DL 77/2021 e DL 13/2023.
L’art. 225, comma 8, prevede infatti: “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC, nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.
Il Codice non è ancora stato pubblicato in GURI e, nella migliore tradizione nazionale, già si ventila l’ipotesi di un “decreto correttivo”, sia per emendare errori formali, sia per valutare ulteriori misure integrative.
Ci attendono mesi di grande impegno per la formazione e l’allineamento delle procedure alle nuove norme. Tanti sono i contributi già pubblicati quotidianamente su Appalti&Contratti e particolarmente intenso sarà l’impegno della Rivista, sia on line che mensile, per un’informazione tempestiva e di qualità sul nuovo Codice.
Buon lavoro a tutti i lettori!
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