In assenza di una disciplina emergenziale relativa agli aumenti eccezionali nel caso di appalti continuativi di forniture e servizi si possono applicare, in via analogica, le disposizioni applicabili ai lavori?
Le risposte nelle decisioni della sezione autonoma di Bolzano del TRGA (sentenza 39/2023) e della sesta sezione del Consiglio di Stato (sentenza 1844/2023)
Segnaliamo due sentenze che nascono da un medesimo contesto territoriale (si tratta di appalti stipulati in provincia di Bolzano), da una medesima tipologia contrattuale (si tratta di appalti di fornitura) e da un’ulteriore caratteristica comune (si tratta di rinegoziazioni che attengono a contratti stipulati sulla base di accordi quadro avviati da soggetto aggregatore).
La prima sentenza che segnaliamo è quella della sezione autonoma di Bolzano del TRGA della Regione Trentino-Alto adige/Südtirol (si tratta della sentenza 21 febbraio 2023, n. 39) resa, dunque, in primo grado mentra la seconda che segnaliamo è quella della Sesta sezione del Consiglio di Stato (la sentenza 23 febbraio 2023, n. 1844) che conferma, in appello, una sentenza – peraltro con forti analogie con la precedente – della medesima sezione autonoma di Bolzano del TRGA.
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