In proposito, l’art. 9, comma 4, del d.l. n. 77/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021) così dispone: “4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit”.
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