L’articolo 21 – in tema di appalti sottosoglia (rubricato “commissione giudicatrice” -, in un unico comma precisa che “Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente”.
Si tratta, oggettivamente, di una scelta consapevole dei tanti problemi (e tante questioni giurisprudenziali) determinate da norme non chiare che, almeno in teoria, potrebbero essere superati dalla previsione in parola (una volta entrata in vigore).
La previsione in parola ha reso necessario – per gli enti locali -, l’intervento su altra norma capitale del decreto legislativo 267/2000 che assegna (art. 107) la presidenza delle commissioni di gara (e di concorso) al dirigente/responsabile del servizio. Si è, in effetti, in presenza di una funzione dirigenziale che con la prevista norma dello schema viene assegnata a chi dirigente potrebbe non essere (si pensi al caso in cui il RUP non coincida con il dirigente/responsabile del servizio).
Per ripristinare il “sistema”; pertanto, l’articolo 226 (rubricato “Disposizioni ulteriori”) al comma 5 prevede che “All’articolo 107, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte le seguenti parole: “la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento”.
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