I rilievi messi in evidenza dal Consiglio di Stato, mediante la sentenza del 3 novembre 2022, n. 9567
Va accolta l’istanza di accesso civico generalizzato all’interno delle procedure volte all’affidamento di un appalto pubblico, ma è sempre necessario che l’istanza ostensiva non entri in conflitto con le eccezioni all’esercizio del suddetto diritto, enucleate dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.
È quanto si ricava dalla lettura della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III) del 3 novembre 2022, n. 9567.
Nella sostanza, pare di potersi ricavare che l’esercizio del diritto in questione risulti formalmente ammesso anche nelle procedure d’appalto, ma nella sostanza il diritto risulta fortemente depotenziato, potendo entrare facilmente in frizione con gli altri valori da salvaguardare previsti dalla normativa (interessi pubblici o privati di cui all’art. 5-bis del d.lgs. citato).
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