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Le novità del Piano
Tra le novità salienti, vi è il rafforzamento delle misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare.
Tutto ciò muove dalla convinzione che “nell’attuale momento storico, l’apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell’impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all’obiettivo per cui sono state stanziate ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l’economia illegale”.
Altro punto fermo riguarda l’identificazione del titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici: in altre parole le stazioni appaltanti sono chiamate a controllare “chi sta dietro” a partecipazioni sospette in appalti e forniture pubbliche. Per la nozione di titolare effettivo, i criteri e le indicazioni ai fini dell’individuazione dello stesso, l’ANAC invita alla consultazione di a quanto stabilito nella normativa in materia di antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007 e riportato nelle stesse Linee guida del MEF.
Ulteriori temi in evidenza
Altri due temi cardine sono la mappatura dei processi e il cosiddetto “pantouflage“: in riferimento a quest’ultimo, l’ANAC precisa che, “in esito alla ricognizione delle indicazioni già fornite nel PNA 2019, e alla luce dell’esperienza maturata dall’Autorità nell’ambito della propria attività consultiva, nel PNA l’Autorità ha inteso suggerire alle amministrazioni/enti e ai RPCT alcune misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di pantouflage. Tutti gli aspetti sostanziali – ad eccezione di quelli strettamente connessi alla definizione di suddette misure e strumenti che quindi sono stati affrontati nel PNA – e procedurali della disciplina, che sono numerosi, saranno oggetto di successive Linee Guida e/o atti che l’Autorità intenderà adottare”.
Infine, per quanto riguarda la trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR, l’Autorità ha “inteso fornire alcuni suggerimenti volti a semplificare e a ridurre gli oneri in capo delle Amministrazioni centrali titolari di interventi. In particolare, laddove gli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, rientrino in quelli previsti dal d.lgs. 33/2013, l’Autorità ritiene che gli obblighi stabiliti in tale ultimo decreto possano essere assolti dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi, inserendo, nella corrispondente sottosezione di A.T., un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all’attuazione delle misure del PNRR”.
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