Incompatibilità degli incarichi di progettazione per gli affidatari di attività di supporto al RUP

A cura di Beatrice Armeli

25 Novembre 2022
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In generale, ai sensi dell’art. 23, comma 12, del d.lgs. 50/2016, la progettazione definitiva e quella esecutiva devono essere svolte preferibilmente dal medesimo soggetto, al fine di garantire omogeneità e coerenza al processo.

Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all’art. 24, comma 7, dello stesso Codice, nelle Linee guida ANAC n. 1 si legge testualmente che “è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica. Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori (art. 24, comma 7, codice)”.

Tuttavia, diverso è il caso di attività di supporto al RUP, quale, ad esempio, la redazione del documento preliminare di avvio alla progettazione ai sensi dell’art. 15, comma 5, del d.P.R. 207/2010.

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