Se l’ente locale, in adeguamento della disposizione regionale che prevede la necessità, per gli enti locali, di dotarsi di una figura esperta competente in materia di minori, attraverso un supporto giuridico continuativo sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza, a sostegno degli operatori e dell’equipe e nell’interazione con gli uffici giudiziari, l’ente non può avvalersi per tale figura di un consulente esterno da deve provvedere all’assunzione a tempo indeterminato della figura professionale richiesta dal legislatore regionale.
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