Allo scopo di risolvere alcuni problemi interpretativi, posti dalla prassi e da una giurisprudenza non sempre condivisibile, era necessario affrontare molto più analiticamente la norma, attualmente contenuta nell’articolo 18 della bozza, e provare anche a spingersi verso la modernità.
Il comma 1 dell’articolo 18 è dedicato a modi e forme di sottoscrizione.
La formulazione della norma è la seguente: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I, articolo 3, lettera a-bis), con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti diretti mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto”.
Poche righe contengono una serie di precetti e concetti molto rilevanti, che è il caso di analizzare, disaggregando i contenuti.
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