L’art. 1, lett. ee), della legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici (l. 21 giugno 2022, n. 78) pone il seguente criterio direttivo: “individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l’obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta”.
Si rimette, in sostanza, al legislatore delegato la scelta di introdurre eventuali nuovi e/o diversi casi legittimanti il ricorso all’appalto integrato rispetto a quelli oggi previsti, limitandosi il delegante ad esplicitare i noti principi che già connotano la disciplina in questione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento