Dal 9 novembre diventa obbligatorio l’uso del FVOE per partecipare alle gare di appalto
Tre le principali novità, rispetto al sistema Avcpass precedente che va in soffitta:
- la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori;
- il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento;
- verrà istituito l’Elenco degli operatori economici già verificati.
Attraverso questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.
Tra i dati che comprovano il possesso dei requisiti messi disposizione attraverso il Fascicolo ci sono:
- la Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- l’Anagrafe delle sanzioni amministrative, fornita dal Ministero della Giustizia;
- il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
- la Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;
- Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.
Come funziona il Fascicolo Digitale dell’Operatore Economico
Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (Fvoe) contiene tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati Anac sull’assenza di motivi di esclusione in base al Codice dei Contratti.
Mediante il Fascicolo sono effettuati:
- la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario;
- il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;
- il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari;
- il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti.
Corso on-line A cura di Francesco Paparella Venerdì 25 novembre 2022, ore 9.00 – 13.00 |
Che cosa consente il FVOE
Il Fascicolo consente:
a) alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato;
d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale di cui sopra.
Come utilizzare il fascicolo
Come utilizzare il Fascicolo:
a) la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
b) l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
Fermo restando l’obbligo per l’Operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.
Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato;
c) in caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell’operatore economico;
d) in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. b). L’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice.
Le incombenze per le stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara che:
a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l’utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale;
b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute.
1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale che, in prima applicazione, sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, attraverso il FVOE sono i seguenti:
- Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art.39 d.P.R. n.313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
- Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
- Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate;
- Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.
2. Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall’Autorità nell’ambito del FVOE.
1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che, in prima applicazione, sono acquisiti presso la Banca Dati Anac e resi disponibili attraverso il Sistema includono:
a) documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti;
b) documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità;
c) documenti forniti dagli Operatori economici.
2. La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in prima applicazione, includono:
- fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).
3. La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in prima applicazione, include:
- le Attestazioni SOA;
- i Certificati Esecuzione Lavori (CEL).
- le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti.
Documenti collegati
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Deliberazione A.N.AC. 27/7/2022 n. 464
Adozione del provvedimento di attuazione dell’articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e con l’Agenzia per l’Italia Digitale - Relazione di accompagnamento alla delibera n. 464 del 27 luglio 2022
- Manuale utente per Stazione Appaltante ed operatore Economico
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