Le Linee guida n. 1 si applicano anche alla procedura semplificata disposta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. 76/2020

A cura di Beatrice Armeli

Beatrice Armeli 6 Ottobre 2022
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ANAC, Delibera 20 settembre 2022, n. 434

Massima

Nel caso delle indagini di mercato e degli avvisi esplorativi, la natura non concorsuale della procedura e la asserita discrezionalità della scelta non possono ritenersi alla stregua di esimenti dall’applicazione delle linee guida n. 1, avuto riguardo altresì alla natura semplificata della procedura complessivamente disposta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120 dell’11 settembre 2020) in cui uno dei principi di riferimento è senza dubbio quello del favor partecipationis”.

Il caso.

Con la Delibera in oggetto, l’Autorità, in merito a un “avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva”, ha espresso un parere di precontenzioso relativamente alla “non corretta applicazione” delle proprie Linee guida n. 1, avendo la stazione appaltante ritenuto non idoneo l’operatore economico istante, in quanto i servizi da esso indicati tra i requisiti di capacità tecnico-professionale sarebbero rientrati nella “progettazione preliminare” anziché “esecutiva”, come invece richiesto dalla lex specialis di gara.

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