Le convenzioni per l’affidamento di attività o servizi sociali di interesse generale nel Codice del Terzo Settore: principi applicabili al procedimento di selezione del contraente e parametri di valutazione delle proposte

A cura di Sandro Mento

Sandro Mento 23 Settembre 2022
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Convenzioni con enti del Terzo Settore – art. 56 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”) – associazione di promozione sociale – ONLUS – attività o servizi sociali di interesse generale – gestione di beni di proprietà di un Ente locale – Principi applicabili alla selezione del contraente – art. 30, comma 1 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) – parametri di valutazione delle proposte.

TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II BIS, 2 AGOSTO 2022, N. 10886.

A norma dell’art. 56 d.lgs. n. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”), le Amministrazioni pubbliche e gli organismi del Terzo Settore possono stipulare convenzioni “finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato” (comma 1), a condizione che i secondi siano individuati dalle prime mediante procedure comparative riservate, da svolgersi “nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento” (comma 3), e che le convenzioni siano complete di una serie di contenuti, meglio precisati nello stesso articolo.

Il procedimento per l’affidamento di una convenzione ai sensi del Codice del Terzo Settore risulta improntato ai principi di cui all’art. 30, comma 1 d.lgs. n. 50/2016 (ossia principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza) come anche richiamati e recepiti nell’art. 56 d.lgs. n. 117/2017.

I procedimenti di selezione delle organizzazioni o enti del Terzo Settore, ai fini della stipula delle convenzioni ex art. 56 d.lgs. n. 117/2017, possono avvenire prescindendo, tra i criteri di comparazione delle proposte (in tutto o in parte), dall’elemento prezzo, indispensabile invece nelle procedure di mercato nei settori ordinari. I parametri delle selezioni dei contraenti ai fini della stipula delle convenzioni ex art. 56, cit. possono sostanziarsi in criteri predeterminati affidati, nella loro applicazione, a motivazioni discorsive e non (o non solo) numeriche.

I. – Il caso di specie

La vicenda in esame scaturisce dalla contestazione degli atti prodromici e dell’esito di una procedura di selezione, avviata dal Comune di Rocca di Cave ai sensi del c.d. “Codice del Terzo Settore” (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 56), per l’affidamento della gestione di un polo museale (museo geopaleontologico e osservatorio planetario) di proprietà dell’Ente.

La ricorrente, un’associazione di promozione sociale, ha in particolare impugnato una serie di deliberazioni dell’amministrazione locale (compreso l’avviso esplorativo destinato ad acquisire le manifestazioni di interesse), con cui si è attribuita – in esito al procedimento di selezione – la gestione del polo suddetto a una ONLUS (parte controinteressata).

La ricorrente, per quanto di interesse in questa sede, ha premesso di condurre – per averla ricevuta in comodato dal Comune fin dal 2003 – la terrazza del mastio della “Rocca”, appartenuta alla famiglia Colonna, situata nel Comune di Rocca di Cave e di avervi ivi installato (alla sommità), a proprie spese, una stazione astronomica (all’interno del mastio, invece, era collocato il museo civico geopaleontologico).

Avendo appreso della procedura diretta alla selezione di un operatore del Terzo Settore cui affidare la gestione del polo museale (compreso l’osservatorio), l’associazione aveva così deciso di partecipare alla competizione.

Come accennato, all’esito, il contratto è stato aggiudicato alla ONLUS controinteressata.

La ricorrente, a questo punto, ha proposto ricorso al TAR, lamentando molteplici profili di invalidità dell’affidamento (pure in relazione al perimetro della convenzione, in ragione dell’esistenza di una precedente concessione/affidamento di un’area – quella su cui era stato l’osservatorio astronomico – che non sarebbe potuta rientrare, a detta dell’associazione, nell’ambito del polo museale).

Ai fini di questa nota, segnatamente, la ricorrente ha dedotto l’illegittima fissazione dei criteri di valutazione delle proposte, stante l’asserita carenza di parametri oggettivi per il confronto e la verifica dei progetti presentati.

Il Comune, nell’individuare i criteri di selezione per la scelta dell’operatore, avrebbe fornito delle linee guida per la stesura dei progetti (da presentarsi da parte degli interessati alla gara) identificando tre aspetti/ambiti oggetto di valutazione.

Tuttavia, sarebbe mancata l’indicazione di taluni parametri di valutazione tramite i quali raccordare e commisurare i giudizi espressi dalla commissione tecnica alle proposte presentate. Gli atti di gara, in altri termini, si sarebbero limitati a enucleare solamente la griglia, per la valutazione delle offerte di ciascun operatore, contenente la suddivisione in tre parametri (con i relativi fattori ponderali), ma senza individuare il metodo per l’attribuzione del punteggio.

Di conseguenza, a detta della ricorrente, i componenti della commissione avrebbero svolto una valutazione meramente soggettiva, affetta da difetto di motivazione, non avendo esplicitato i profili che li avrebbero fatti propendere per l’affidamento in favore dell’operatore scelto.

Una pertinente e compiuta motivazione della preferenza accordata alla proposta della ONLUS, secondo l’associazione, non sarebbe stata rinvenibile neanche nelle rispettive schede di valutazione allegate al verbale di gara, essendo state riportate solo le valutazioni in forma discorsiva della commissione.

Tali valutazioni, quindi, sarebbero consistite in una mera analisi dei progetti, senza esplicitazione di alcuna sintesi (numerica) delle conclusioni in termini di giudizio per le singole proposte.

II. – La decisione del TAR. Il TAR, in esito allo svolgimento del giudizio, ha respinto il ricorso.

Per quanto di interesse, il giudice ha statuito – richiamando pure dei precedenti conformi – in merito ai principi applicabili al procedimento di evidenza pubblica per l’affidamento di attività o servizi sociali di interesse generale tramite convenzioni (a norma del Codice del Terzo Settore) e sui parametri da impiegare per la selezione delle proposte e per le valutazioni che, a tal fine, devono compiere le commissioni di gara.

Il TAR, innanzitutto, ricorda gli obiettivi delle convenzioni ex art. 56 d.lgs. n. 117/2017, le quali possono essere stipulate tra P.A. ed enti non lucrativi (come le cooperative sociali, le ONLUS, gli enti di promozione sociale ecc.) per finalità legate allo svolgimento, in favori di terzi, di iniziative (sociali) di interesse generale rientranti nell’elenco di cui all’art. 5 Codice del Terzo Settore (sempre ammesso che il mercato sia meno favorevole in termini di offerte e condizioni economiche praticate).

In ragione dei settori di intervento del non profit, il procedimento di evidenza pubblica per l’affidamento delle convenzioni è sostanzialmente regolato dallo stesso d.lgs. n. 177/2017, in ossequio ai principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione, parità di trattamento e ricorso a procedure comparative (in sostanza, i principi richiamati dall’art. 30, comma 1 d.lgs. n. 50/2016 per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni).

Le convenzioni, ricorda il Tribunale amministrativo, sono ispirate (e costituiscono attuazione) del principio di “sussidiarietà orizzontale” (art. 118, comma 4 Cost.), concetto che lo stesso d.lgs. n. 117/2017 (art. 55) pone a fondamento del coinvolgimento dei soggetti del terzo settore nell’esercizio di funzioni di programmazione e di organizzazione, a livello territoriale, degli interventi e dei servizi negli ambiti elencati nell’art. 5, cit. (interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio-sanitarie, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale ecc.).

L’art. 55, riporta il TAR nella sentenza citando TAR Toscana, Firenze, sez. III, 4 ottobre 2021, n. 1260, delinea quindi un canale di amministrazione condivisa tra soggetti pubblici e soggetti del terzo settore, al di fuori delle logiche del mercato e fondato sui pilastri della co-programmazione, della co-progettazione e del partenariato pubblico-privato.

Il modello – di cui l’art. 56, cit. costituisce attuazione – non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla P.A. agli operatori, bensì sulla convergenza di obiettivi di interesse condiviso e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in condivisione, di servizi e interventi finalizzati a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, “…secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico” (sempre TAR Toscana, Firenze, sez. III, n. 1260/2021, citato nella sentenza).

Tali precisazioni, statuisce il TAR Lazio, “…sono rilevanti ai fini di causa perché costituiscono una delle premesse in forza delle quali i procedimenti di selezione delle organizzazioni o enti del Terzo Settore ai fini della stipula delle convenzioni ex art. 56 d.lgs. n. 117/2017, possono avvenire (come di consueto avvengono in molteplici casi) prescindendo, tra i criteri di comparazione delle proposte (in tutto o in parte), dall’elemento prezzo, indispensabile invece nelle procedure di mercato nei settori ordinari”.

Nel peculiare contesto di operatività di questi soggetti, che è caratterizzato dalla mancanza di lucro, non è sempre possibile (od opportuno) affidare la selezione dei contraenti a forme di ribasso sulle componenti dell’offerta (e ciò al netto delle limitazioni, relative all’uso del prezzo più basso quale criterio di aggiudicazione, già previste per legge: si v. art. 95, comma 3 e art. 142, comma 5-septies Codice dei contratti pubblici) o al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ipotesi che si risolverebbero, ritiene il TAR, in una compressione della qualità delle prestazioni.

Tenuto conto di ciò, secondo il giudice, i parametri per la selezione delle proposte, ai fini della stipula delle convenzioni ex art. 56 d.lgs. n. 117/2017, possono sostanziarsi in criteri predeterminati (nel caso di specie: proposta di gestione e organizzazione in termini di efficacia ed efficienza del servizio; ricchezza, completezza, fattibilità; competenze specifiche ed esperienza in attività analoghe), affidati, nella loro applicazione da parte dell’organo valutatore, a motivazioni discorsive e non (o non solo) numeriche.

Nel caso in esame è accaduto proprio questo: i commissari, che hanno condotto la valutazione delle proposte, hanno espresso dei giudizi articolati, senza tuttavia ricorrere al parametro numerico.

A questo proposito, circa le valutazioni della commissione di gara, il giudice di prime cure ricorda che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere la motivazione del punteggio in termini numerici un “minus” rispetto a quella discorsiva, la quale è espressione di maggiore garanzia di trasparenza (sempre, beninteso, a fronte di una chiara predeterminazione degli ambiti e dell’oggetto del giudizio comparativo).

Pertanto, tenuto conto della compiuta esposizione delle ragioni di preferenza per l’offerta della controinteressata e della coerenza di tali ragioni sia con i parametri predeterminati sia con il contenuto dei progetti proposti dalle parti, il TAR ha concluso che le censure dedotte dalla ricorrente fossero generiche o comunque assertive e attinenti al merito amministrativo.

Il gravame si è così risolto, riporta la sentenza, solo in una ritenuta “implausibilità” o non preferibilità dei caratteri dell’offerta della controparte, considerazione che è dipesa da una valutazione essenzialmente soggettiva della ricorrente (non rilevante ai fini della valutazione della correttezza dell’operato della P.A.).

III. – Alcuni profili ricostruttivi

Il tema delle convenzioni ex art. 56 d.lgs. n. 117/2017 deve essere inquadrato nella (più generale) vicenda che interessa il rapporto tra pubbliche amministrazioni e soggetti del terzo settore lungo la linea di demarcazione che separa Stato e mercato.

La norma, come è stato illustrato, “…traduce in chiave di diritto positivo tutta una serie di portati giurisprudenziali, sia eurounitari che nazionali, volti a bilanciare la possibilità di ricorso ad organizzazioni di volontariato [o comunque soggetti del Terzo Settore] con il rispetto dei principi irrinunciabili in tema di tutela della concorrenza e della par condicio, qualora si tratti di attività tesa alla produzione di utili. Per quel che attiene più in particolare al diritto nazionale, la suddetta previsione normativa si giustifica altresì alla luce dell’art. 45 Cost., che riconosce «la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata»” (TAR Puglia, Lecce, 30 dicembre 2019, n. 2049).

Tuttavia, non sono mancate le incertezze interpretative.

I punti di maggior frizione hanno interessato sia il profilo attuativo (in ambito regionale) del dettato statale, sia i confini (e i limiti) di eventuali deroghe – per i settori di interesse del non profit – alla disciplina del d.lgs. n. 50/2016 e, quindi, alla regolazione pro-concorrenziale di competenza statale del mercato delle commesse pubbliche.

Le incertezze hanno riguardato pure la declinazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale nelle ipotesi di progettazione, programmazione e gestione condivisa di attività e funzioni nei settori di interesse generale (art. 5 Codice del Terzo Settore) richiamati dall’art. 55 del testo normativo.

In questa sede, basta ricordare il dibattito scaturito dai pareri del Consiglio di Stato sulla normativa applicabile per l’affidamento di servizi sociali alla luce del Codice dei contratti pubblici e del Codice del Terzo Settore (Adunanza della Commissione speciale, n. 2052 del 26 luglio 2018) e sulla proposta di Linee guida dell’ANAC sull’affidamento di servizi sociali (Adunanza della Sezione Consultiva per gli Atti normativi, n. 3235 del 19 dicembre 2019).

Da segnalare pure le incertezze della giurisprudenza circa l’applicazione, in settori come quello sanitario e di erogazione dei servizi alla persona, dei meccanismi di autorizzazione/accreditamento presso la P.A. o di affidamento di servizi a enti del non profit in luogo del ricorso al mercato.

Si pensi, per fare un esempio, ai servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, regolati, in via generale, dall’art. 57 Codice del Terzo Settore (sul tema, si v. Cons. Stato, sez. III, 22 novembre 2018, n. 6617; si cfr. pure Cons. Stato, sez. III, ord. 18 gennaio 2021, n. 536 e Cons. Stato, sez. III, ord. 3 marzo 2021, n. 1797, decisioni che hanno sollevato due rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea in merito alla compatibilità della norma, la quale prevede che tali servizi possano essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore; sul tema, si v. anche il D.M. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2021, n. 72 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n. 117/2017, par. 5, in cui si richiama una sentenza del TAR Puglia, Lecce, sez. II, 12 gennaio 2018, n. 32, secondo la quale il dettato dell’art. 57 renderebbe evidente la non obbligatorietà della gara per l’affidamento di questi servizi «…ma al contrario deve ritenersi oramai codificato il principio dell’affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza»).

Si pensi, poi, alla questione (ancora di stretta attualità: si cfr. TAR Lazio, Latina, sez. I, 28 marzo 2022, n. 281) dei rimborsi previsti in favore degli enti non profit nella disciplina di gara per le spese “effettivamente sostenute e documentate” (art. 56, comma 2 Codice del Terzo Settore) in ragione dello svolgimento – in convenzione – di servizi di interesse generale, problematica che chiama in causa il confine tra affidamento oneroso (tipico del Codice dei contratti pubblici) e non lucrativo ai sensi del d.lgs. n. 117/2017, ipotesi quest’ultima che, nella giurisprudenza maggioritaria, tende a escludere ogni remunerazione, anche indiretta, dei fattori produttivi (lavoro, capitale ecc.) consentendo solo la restituzione dei “costi” (su tali profili, a dimostrazione del tratto risalente della vicenda, si v. TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 28 novembre 2018, n. 11524; TAR Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2019, n. 48; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 17 ottobre 2019, n. 788; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 26 febbraio 2020, n. 145; TAR Veneto, Venezia, sez. III, 11 dicembre 2020, n. 1245; Cons. Stato, sez. III, 10 maggio 2021, n. 3682).

In merito a tale profilo, il TAR Lazio, Latina, nella sentenza n. 281 sopra indicata, ritiene che l’ammissibilità stessa del sistema convenzionale con gli enti del terzo settore si fonda sulla circostanza “…che esso concorra al raggiungimento di una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio, fermo restando che le organizzazioni coinvolte non debbono trarre alcun profitto dalle loro prestazioni, fatto salvo il rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo, necessari per fornire le medesime (TAR Piemonte, sez. I, 29 dicembre 2021 n. 1226)”.

La conclusione, per questo giudice, sarebbe la seguente: quando un ente pubblico agisce quale stazione appaltante, attivando una procedura concorrenziale finalizzata all’affidamento di un contratto pubblico per lo svolgimento di un servizio con il riconoscimento di un corrispettivo idoneo ad assicurare un utile di impresa, deve applicare il d.lgs. n. 50/2016 (venendo a esistenza un rapporto a prestazioni corrispettive); al contrario, a fronte dell’attivazione di una procedura ai sensi delle disposizioni del titolo VII del Codice del Terzo Settore, finalizzata alla selezione di enti con i quali formalizzare un rapporto di collaborazione, si applicheranno le sole disposizioni del d.lgs. n. 117/2017 e della legge sul procedimento amministrativo.

Fermi questi profili “applicativi” della disciplina (ancora oggi, in parte, incerti), dal punto di vista sistematico, cioè della collocazione delle convenzioni previste dall’art. 56 d.lgs. n. 117/2017 tra gli strumenti del partenariato pubblico-privato, il punto di “approdo”, in un certo senso, è stato invece raggiunto con la sentenza della Corte costituzionale 26 giugno 2020, n. 131, decisione che ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 118, comma 4 della Carta fondamentale (“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”).

Nella sentenza – attraverso il richiamo a concetti quali “socialità dell’uomo” e “libertà sociali” – si riconosce, in primis, il ruolo svolto dalle forme di espressione delle “relazioni di solidarietà” in ambito sociale (“…le relazioni di solidarietà sono state all’origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese”).

Si supera, così, l’idea per cui solo l’azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale, riconoscendo, di conseguenza, “…che tali attività ben possono, invece, essere perseguite anche da una «autonoma iniziativa dei cittadini» che, in linea di continuità con quelle espressioni della società solidale, risulta ancora oggi fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese”. Il modello organizzativo che a tal fine può essere impiegato è quello dell’amministrazione condivisa (non a caso, come si è visto, l’art. 55 Codice del Terzo Settore prevede un percorso di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento per la gestione dei servizi di interesse generale indicati nell’art. 5 del testo).

Ne deriva, prosegue la sentenza, uno specifico ruolo attivo del non profit (“…sensibile in tempo reale alle esigenze del tessuto sociale e quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico preziosi dati informativi”), settore in grado di realizzare, in autonomia, attività di interesse generale e, segnatamente, di impegnarsi nella produzione di servizi con capacità di intervento tempestivo e a costi contenuti, perché dotato di qualità organizzative che spesso producono effetti (positivi) “…sia in termini di risparmi di risorse, che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della «società del bisogno»”.

Dunque, lo scenario che viene tratteggiato dalla Corte costituzionale non è più quello della competizione concorrenziale, bensì quello della convergenza di obiettivi tra terzo settore e pubblica amministrazione, secondo una sfera relazionale che si colloca oltre lo scambio utilitaristico (e la pura logica del mercato).

A completamento di questo sommario quadro ricostruttivo, infine, meritano un richiamo le Linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2021 (n. 72 del 31 marzo 2021) cui si è fatto cenno sopra.

Le Linee guida integrano e interpretano le disposizioni di cui agli artt. 55, 56 e 57 Codice del Terzo Settore.
Il par. 1 contiene un inquadramento generale degli istituti, i quali sono ricostruiti in chiave evolutiva ed “euro-unitaria”, superando così le strettoie sia delle “vecchie” Linee guida dell’ANAC sull’affidamento di servizi a enti non profit e cooperative sociali (delibera n. 32 del 20 gennaio 2016) sia i limiti della legge 8 novembre 2000, n. 328 (e del D.P.C.M. attuativo 30 marzo 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”, che, in sostanza, ribadisce la logica dell’affidamento con procedura a evidenza pubblica, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’acquisto di servizi e prestazioni dai soggetti del Terzo Settore: si v. artt. 4-6). Il par. 1.1 del testo, a questo proposito, aiuta a inquadrare il rapporto fra “amministrazione condivisa” e affidamento di servizi pubblici, offrendo elementi per l’applicazione – a seconda dei casi – del Codice del Terzo Settore oppure del Codice dei contratti pubblici.

Il par. 2 e il par. 3 del testo, invece, disegnano l’iter procedimentale della co-programmazione e co-progettazione, fasi, prodromiche all’affidamento, che rivestono la forma di procedimenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 con le relative esigenze di pubblicità e trasparenza. Dunque, già in tali fasi non si può prescindere “…dallo svolgimento di procedure comparative ad evidenza pubblica” (par. 3, pag. 11).

Il par. 4 interviene sul tema delle convenzioni ex art. 56 d.lgs. n. 117/2017 chiarendo talune espressioni della norma come il principio del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (deve osservarsi, riporta il testo, “…il principio dell’effettività delle spese, con l’esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione. In questo modo, è assicurato anche il contributo all’efficienza del bilancio pubblico”) (par. 4, pag. 18).

Il par. 5 interviene per offrire una lettura dell’art. 57 Codice del Terzo Settore in merito ai servizi di trasporto di emergenza e urgenza, questione, come sopra accennato, molto rilevante. Su questo argomento, per completezza, si segnala la recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. VIII, 7 luglio 2022, resa nella cause riunite C-213/21 e C-214/21, la quale, sui rinvii pregiudiziali disposti dal Consiglio di Stato con le ordinanze sopra indicate, ha infine statuito che “l’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE [norma che stabilisce la non applicabilità delle disposizioni della direttiva, tra l’altro, a taluni servizi forniti dalle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro], deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza possano essere attribuiti mediante convenzione, in via prioritaria, soltanto a organizzazioni di volontariato e non a cooperative sociali che possono distribuire ai soci ristorni correlati alle loro attività”.

Il par. 6 delle Linee guida del Ministero del lavoro, infine, precisa i contenuti degli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all’amministrazione condivisa

IV. – Note sulla sentenza

A questo punto, si può indicare il tratto più significativo della decisione. La pronuncia del TAR, in particolare, offre alcune considerazioni di grande interesse in merito ai criteri da impiegare per la valutazione delle offerte presentate nell’ambito di procedure volte alla stipula di convenzioni a norma del Codice del Terzo Settore.

In un certo senso, si propone, con argomenti condivisibili, una sorta di “terza via” rispetto ai tradizionali criteri del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per approdare a un sistema più complesso, basato sulla combinazione di parametri predeterminati (dalla stazione appaltante) e da “motivazioni discorsive” dei commissari chiamati a valutare le proposte.

Dunque, un’analisi intrinseca delle singole iniziative, che già provengono (si noti) da un percorso di co-programmazione e co-progettazione, che supera l’empirismo del dato numerico per approdare alla valutazione di fattori immateriali e alla verifica della capacità del servizio offerto di soddisfare i bisogni delle fasce deboli del tessuto sociale.

Dunque, una valutazione (anche) prospettica dell’attività proposta (che deve tenere insieme necessità sempre più incalzanti come l’inclusione sociale e il benessere di quanti sono ai margini della collettività), la cui sostanza difficilmente può essere compendiata nei parametri tradizionali di aggiudicazione degli appalti (per come cristallizzati nel Codice del 2016 e nelle Linee guida ANAC), corpus del resto non applicabile, se non in via residuale, nei settori di maggior intervento del non profit.

La sentenza, a ben guardare, ispira pure un obiettivo: attraverso la comprensione delle esigenze di settori (come il sociale) che diventeranno strategici nei prossimi anni, possiamo ambire alla formulazione di nuovi modelli di valutazione (prima) e di gestione (poi) delle iniziative e dei progetti degli operatori che quotidianamente sono a contatto con i più deboli, iniziative e progetti che rappresentano il fronte più avanzato del contrasto alle grandi crisi che riguardano il nostro tempo.

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