Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili. (GU n.213 del 12-9-2022)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza «Recovery and Resilience Facility» (di seguito il regolamento RRF);
Visto il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che istituisce lo strumento per il supporto tecnico «Technical Support Instrument»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 223/2021, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari» ed in particolari gli articoli da 5 a 8 concernenti il «Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l’organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell’art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto l’art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attivita’ di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, che il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l’art. 29 recante «Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l’art. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”»;
Visti, in particolare, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del citato art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, che stabiliscono che:
«2. Per le finalita’ di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all’art. 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all’anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all’art. 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato art. 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validita’ entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all’art. 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo art. 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalita’ di cui al comma 1, qualora, all’esito dell’aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell’anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all’art. 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all’applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all’art. 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all’art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall’art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nonche’ dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita’ definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del contratto d’appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell’entita’ delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l’entita’ delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e’ formulata l’istanza di accesso al Fondo, l’entita’ del contributo richiesto e gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e’ effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l’obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all’art. 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonche’ dall’art. 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall’art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalita’ previste di cui all’art. 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalita’ previste dal decreto di cui all’art. 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d’appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell’entita’ delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l’entita’ delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e’ formulata l’istanza di accesso al Fondo, l’entita’ del contributo richiesto e gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e’ effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l’obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all’art. 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.
5. Per le finalita’ di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e’ incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro per l’anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente lettera per l’anno 2022, nonche’ dall’art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l’anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l’importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all’art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e’ incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l’anno 2022 e di 550 milioni di euro per l’anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l’importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.
6. Fermo quanto previsto dall’art. 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalita’, le stazioni appaltanti possono, altresi’, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241 e’ istituto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il «Fondo per l’avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022, 1.700 milioni di euro per l’anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita’ del Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalita’ definite al quinto periodo e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021 e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresi’ accedere, nei termini di cui al precedente periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all’art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo art. 1 della legge n. 234 del 2021;
b) la societa’ Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. di cui all’art. 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l’Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all’art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, sono determinate le modalita’ di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalita’ telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell’assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) l’assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l’avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilita’ di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) modalita’ di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d’asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’art. 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le eventuali risorse del Fondo gia’ trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l’integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al presente comma, previsione della possibilita’ di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al precedente periodo puo’ essere assegnato direttamente, su proposta delle amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi e sono altresi’ stabilite le modalita’ di verifica dell’importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
13. In considerazione delle istanze presentate e dell’utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilita’ per le finalita’ di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell’anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.»;
Considerata, pertanto, la necessita’ di procedere con speditezza, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, alla disciplina delle modalita’ di accesso al «Fondo per l’avvio di opere indifferibili» ivi previsto, nonche’ di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse, attraverso l’adozione del presente decreto;
Viste le istanze delle amministrazioni statali finanziatrici ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili;
Decreta:
Art. 1 – Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a. «Fondo»: il «Fondo per l’avvio di opere indifferibili» istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, le cui risorse, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, sono trasferite in apposita contabilita’ del Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
b. «PNRR»: Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/240 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
c. «PNC»: Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021;
d. «Amministrazioni statali istanti»: le seguenti amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, aventi diritto alla presentazione di istanza di accesso al «Fondo»:
1. Per il PNRR, le amministrazioni individuate nel decreto del Ministro dell’economia e finanze del 6 agosto 2021;
2. per il PNC, le amministrazioni individuate nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021;
3. il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibile in relazione agli interventi per i quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019;
4. il Commissario straordinario di cui all’art. 1, comma 421, della legge n. 234 del 2021 (Giubileo 2025);
5. il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibile per gli interventi di all’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020 e realizzati dalla societa’ Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.;
6. l’Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all’art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022;
e. «stazione appaltante»: ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
f. «procedure di affidamento avviate per opere pubbliche ed interventi»: procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano, dalla data del 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito che siano finalizzate all’affidamento di lavori nonche’ l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilita’ tecnica ed economica ai sensi dell’art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;
g. «somme a disposizione»: risorse che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, sono ricomprese nel quadro economico di ciascuna opera o intervento;
h. «intervento realizzato»: relativamente al PNRR, intervento i cui lavori devono essere ultimati entro il termine specificamente previsto, e, per quelli non ricompresi nel PNRR, l’intervento i cui lavori devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2026, dopo il quale potra’ essere avviato il procedimento di collaudo;
i. «CUP»: codice unico di progetto degli interventi previsto ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
j. «Sistema ReGiS»: sistema informatico di cui all’art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attivita’ di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR;
k. «Sistema informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilita’ con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011 e al sistema Banca dati unitaria di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 2 – Oggetto
1. Il presente decreto disciplina la procedura indicata all’art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 per l’accesso al Fondo da parte delle amministrazioni statali istanti, allo scopo di consentire l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati al medesimo comma 7 per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 e al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi del comma 6 del medesimo art. 26.
2. Fermo restando quanto previsto all’art. 7, ai fini dell’accesso al Fondo, le amministrazioni statali istanti devono verificare le informazioni seguenti, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:
a) che le opere presentino un fabbisogno finanziario derivante esclusivamente dall’applicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022;
b) che, ai sensi del comma 6 dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, le stazioni appaltanti abbiano provveduto alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi e utilizzato le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data del 18 maggio 2022;
c) che il cronoprogramma degli interventi indichi la pubblicazione del bando o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera d’invito, entro il 31 dicembre 2022, e che per gli stessi risulti prevista la conclusione entro il 31 dicembre 2026 o entro la data prevista nel caso di interventi del PNRR.
Art. 3 – Ambito di applicazione
1. Al Fondo accedono in via prioritaria le opere e gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, alle opere o gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal PNRR e’ assegnato un contributo secondo quanto previsto dall’art. 7.
3. Sulla base delle risorse residue eventualmente disponibili a seguito dell’applicazione dei commi 1 e 2, al Fondo accedono, altresi’, le opere e gli interventi:
a) relativi al PNC;
b) in relazione ai quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
4. Sulla base delle ulteriori risorse residue eventualmente disponibili a seguito dell’applicazione dei commi 1, 2 e 3, al Fondo accedono, altresi’, le opere e gli interventi:
a) relativi al programma predisposto, ai sensi dell’art. 1, comma 423, della legge n. 234 del 2021 (Giubileo 2025), dal Commissario straordinario di cui all’art. 1, comma 421, della medesima legge;
b) relativi all’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020 e realizzati dalla societa’ Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.;
c) previsti dal decreto di cui all’art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022 e di competenza dell’Agenzia per la coesione territoriale.
Art. 4 – Termine di presentazione e contenuti delle istanze
1. Ai fini dell’accesso al Fondo, il periodo di presentazione delle istanze e’ fissato dal quinto giorno al trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. La presentazione delle istanze, in presenza dei requisiti di cui all’art. 2, avviene secondo le modalita’ indicate dall’art. 5.
2. L’istanza di accesso al Fondo presentata dalle amministrazioni statali istanti deve contenere i seguenti elementi:
a) per gli interventi relativi al PNRR di cui all’art. 3, commi 1 e 2 e con riguardo alle singole linee di intervento:
i. gli estremi della Missione/Componente che finanzia l’opera o l’investimento e la Milestone o Target al cui conseguimento concorre, con il relativo cronoprogramma finanziario;
ii. l’Amministrazione/Soggetto responsabile dell’attuazione;
iii. i dati anagrafici completi dell’opera/intervento per il quale si chiede il contributo del Fondo, rilevabili sul sistema informatico Regis;
iv. lo stato procedurale in corso di espletamento, rilevabile dal cronoprogramma procedurale registrato sul sistema Regis;
v. la data prevista per la pubblicazione del bando di gara, dell’avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito a presentare offerte risultante dal cronoprogramma procedurale dell’intervento/opera registrato sul sistema Regis, ovvero, se diversa, la data indicata dall’amministrazione in sede di
presentazione dell’istanza di accesso al Fondo;
vi. l’importo del fabbisogno emergente dall’applicazione ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, specificando se esso derivi dall’aggiornamento infrannuale per l’anno 2022 del prezzario da parte delle regioni, ovvero dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero, indicando la misura applicata, nei limiti del venti per cento, dell’incremento dei prezzari regionali vigenti in mancanza del predetto aggiornamento;
vii. l’entita’ delle risorse finanziarie di cui all’art. 26, comma 6, del decreto-legge e utilizzabili in relazione all’avvio delle procedure di affidamento, indicando distintamente quelle derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione e quelle relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti;
viii. l’attestazione che il fabbisogno finanziario derivi esclusivamente dall’applicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 26 del citato decreto-legge n. 50 del 2022;
ix. l’importo richiesto a carico delle disponibilita’ del Fondo e le annualita’ di utilizzo, non oltre il 30 giugno 2026.
b) Per gli interventi di cui all’art. 3, commi 3 e 4, rilevabili attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:
i. Il CUP;
ii. il cronoprogramma procedurale e finanziario;
iii. l’indicazione delle condizioni previste all’art. 2, commi 1 e 2, in particolare:
a. la data prevista per la pubblicazione del bando di gara, dell’avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito a presentare offerte entro il 31 dicembre 2022, registrato sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ovvero, se diversa, la data indicata dall’amministrazione in sede di presentazione dell’istanza di accesso al Fondo;
b. ultimazione dell’intervento entro il 31 dicembre 2026;
c. il finanziamento integrale con indicazione delle fonti finanziarie e dei relativi importi;
d. il fabbisogno emergente a seguito dell’applicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, specificando se esso derivi dall’aggiornamento infrannuale per l’anno 2022 del prezzario da parte delle regioni, ovvero dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero, indicando la misura applicata, nei limiti del venti per cento, dell’incremento dei prezzari regionali vigenti in mancanza del predetto aggiornamento;
e. l’indicazione dell’espletamento delle verifiche di cui al comma 6 del medesimo art. 26 e dei relativi importi, indicando distintamente quelle derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione e quelle relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti;
iv. l’entita’ del contributo finanziario richiesto a valere sulle risorse del Fondo con relativa indicazione delle annualita’ nelle quali dovranno essere utilizzate.
Art. 5 – Modalita’ di presentazione delle istanze
1. Al fine della predisposizione dell’istanza di accesso al Fondo, le amministrazioni statali istanti procedono, con riguardo agli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari, all’istruttoria delle richieste di finanziamento presentate da ciascuna stazione appaltante. Conclusa l’istruttoria di cui al periodo precedente, le amministrazioni competenti presentano l’istanza al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche con riguardo ai dati che dovranno essere forniti dalle stazioni appaltanti.
Art. 6 – Verifica delle istanze, procedura di assegnazione delle risorse
1. A seguito della presentazione delle istanze di accesso al Fondo secondo le modalita’ indicate dall’art. 5, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi la sussistenza dei requisiti di accesso di cui all’art.2.
2. Entro trenta giorni successivi al termine di cui all’art. 4, comma 1, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si provvede alla determinazione della graduatoria degli interventi tenendo conto dell’ordine di priorita’ indicato all’art. 3 e, nell’ambito di ciascuna categoria di interventi prioritari:
a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito che siano finalizzate all’affidamento di lavori nonche’ l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;
b) dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, si provvede all’assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, nei limiti della relativa dotazione e tenendo conto delle risorse gia’ assegnate ai sensi dell’art. 7, delle annualita’ previste ai fini dell’utilizzo delle risorse. Il decreto di assegnazione e’ trasmesso alle amministrazioni centrali istanti che comunicano alle stazioni appaltanti la disponibilita’ delle risorse aggiuntive per avviare le procedure di gara. Il provvedimento di assegnazione delle risorse costituisce titolo per l’avvio delle procedure di affidamento delle opere, ovvero per l’accertamento delle risorse a bilancio.
4. All’esito della procedura di cui ai commi precedenti, le amministrazioni statali istanti riscontrano sui sistemi informativi di cui al comma 1 l’avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell’avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito a presentare offerte entro quindici giorni dalla data prevista e indicata nell’istanza e nel decreto di cui al comma 2. A seguito del menzionato riscontro, le predette amministrazioni comunicano, entro i due giorni lavorativi successivi, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli interventi per i quali non risulta riscontrato quanto indicato al precedente periodo, unitamente alle risorse finanziarie del Fondo, con indicazione delle annualita’, che si rendono conseguentemente disponibili.
5. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all’aggiornamento del decreto di cui al comma 2, provvedendo all’assegnazione delle risorse resesi disponibili ai sensi del comma 4.
6. A seguito dell’aggiudicazione della gara, come risultante dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi di asta che rimangono nella disponibilita’ della stazione appaltante fino al completamento degli interventi. Eventuali economie derivanti da ribassi d’asta non utilizzati al completamento degli interventi, ovvero derivanti dall’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’art. 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, con decreto del Ragioniere generale dello Stato sulla base delle comunicazioni delle amministrazioni titolari istanti, sono portate a riduzione delle risorse assegnate con i decreti di cui al presente articolo. Le eventuali risorse del Fondo gia’ trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell’avvenuto collaudo dell’opera, devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.
Art. 7 – Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR
1. Gli enti locali attuatori di uno o piu’ interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell’Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l’ammontare di risorse derivante dall’applicazione della percentuale indicata nella colonna «% Incremento contributo assegnato/da assegnare» all’importo gia’ assegnato dal predetto decreto. La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l’accertamento delle risorse a bilancio. Ciascuna amministrazione finanziatrice comunica a ciascun ente interessato per i decreti gia’ emanati, entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, la preassegnazione del contributo e per i decreti in corso di emanazione, l’importo assegnato e la preassegnazione del contributo. Nei limiti dell’ammontare complessivo delle maggiori risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere ai sensi del successivo comma 2, puo’ rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 non si procede in via preventiva alla valutazione delle disponibilita’ derivanti dall’art. 26, comma 6, del decreto-legge n. 50 del 2022. In esito alle procedure di affidamento avviate per opere pubbliche, la valutazione di cui al precedente periodo viene verificata mensilmente da ciascuna amministrazione attraverso il sistema informatico di cui all’art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, denominato ReGiS, la quale, conseguentemente, procede all’assegnazione definitiva sulla base dei risultati della predetta verifica. In relazione alle verifiche di cui al periodo precedente, l’amministrazione statale finanziatrice comunica, entro cinque giorni dalla chiusura del mese, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le risorse finanziarie da riassegnare con le procedure di cui all’art. 6.
3. Nel caso in cui, attraverso il sistema informatico di cui al comma 2, venga rilevato il mancato avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio al 31 dicembre 2022, l’amministrazione istante provvede all’annullamento della preassegnazione. In relazione alle verifiche di cui al periodo precedente, l’amministrazione statale finanziatrice comunica, entro il 31 gennaio 2023, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse finanziarie da riassegnare con le procedure di cui all’art. 6.
Art. 8 – Procedura di trasferimento delle risorse
1. Il trasferimento delle risorse del Fondo viene effettuato nei limiti delle risorse assegnate con le procedure di cui agli articoli 6 e 7, secondo le modalita’ di seguito specificate.
2. Le risorse da destinare alle opere od interventi del PNRR ai sensi dell’art. 3, comma 1 sono trasferite in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR.
3. Le amministrazioni statali istanti, sulla base dei principi e procedure della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e, mediante le funzionalita’ del sistema finanziario del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui alla citata legge n. 183 del 1987, dopo aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti e la sussistenza di tutti i presupposti in capo alle stesse ai fini dell’erogazione delle risorse di cui al presente decreto, possono:
a. per gli interventi del PNIC di cui all’art. 3, comma 3, lettera a), disporre il trasferimento all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza o, in alternativa, disporre direttamente i trasferimenti a favore delle stazioni appaltanti o dell’operatore economico di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b. per gli altri interventi di cui all’art. 3, commi 3, lettera b), e 4, disporre:
i. il trasferimento sulle contabilita’ speciali o sugli altri conti aperti presso la tesoreria statale gia’ istituiti a legislazione vigente;
ii. il versamento all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza;
iii. trasferimenti diretti a favore delle stazioni appaltanti o dell’operatore economico di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 9 – Variazioni compensative tra Fondi ex art. 26, comma 7, lettera f) e comma 13, decreto-legge n. 50 del 2022
1. Ai sensi dell’art. 26, comma 7, lettera f) e comma 13, del decreto-legge n. 50 del 2022, il presente decreto disciplina, fermo restando l’integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo, l’utilizzo dello stesso, limitatamente alle annualita’ 2022 e 2023, per far fronte alle eventuali esigenze dei Fondi richiamati al comma 4 del medesimo art. 26.
2. In esito alle assegnazioni dei contributi ai sensi degli articoli 6 e 7, qualora risultino disponibilita’ residue del Fondo per le annualita’ 2022 e 2023, previo accordo tra il Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e la Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, le stesse, per tali annualita’, sono portate ad incremento dei Fondi di cui all’art. 26, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2022, sulla base delle modalita’ previste dell’art. 26, comma 13, del decreto-legge n. 50 del 2022.
3. Qualora, ai sensi e con le modalita’ previste dall’art. 26, comma 13, del decreto-legge n. 50 del 2022, emergano disponibilita’ per le annualita’ 2022 e 2023 dei Fondi di cui al comma 4, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 e risultino istanze non soddisfatte di accesso al Fondo di cui al presente decreto, previo accordo tra il Dipartimento di cui al comma 2 e la Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, le predette disponibilita’ sono portate ad incremento del Fondo e sono assegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, sulla base della graduatoria adottata ai sensi dell’art. 6, comma 1.
Art. 10 – Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attivita’ nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Allegato
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