In questa torrida estate, funestata da tante piaghe, come siccità, conflitto russo-ucraino, varianti Covid, crisi climatica … e crisi di governo, può essere utile, prima di riprendere a pieno ritmo il lavoro negli uffici, fare il punto sulle ultime novità e, in attesa del nuovo Parlamento, del nuovo Governo, e del nuovo Codice, riepilogare le numerose norme introdotte dalla più recente decretazione d’urgenza.
La conversione con Legge 4 agosto 2022 n. 122 del D.L. “Semplificazioni Fiscali” di cui al Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 (recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”), sopprime due storici adempimenti per gli uffici contratti e i segretari/ufficiali roganti: all’articolo 1 infatti, si abroga l’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori contenenti gli atti pubblici in forma amministrativa di coloro che rogano atti pubblici in forma pubblica amministrativa; all’art. 17 ha abrogato l’oramai anacronistico obbligo di comunicare all’anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati (primo comma dell’articolo 20 del DPR 29 settembre 1973, n. 605).
Con l’art. 29 dello stesso DL 73/2022 è stato introdotto l’obbligo di utilizzare esclusivamente, ai fini della costituzione della garanzia provvisoria in alternativa alla fideiussione bancaria, lo strumento del bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente. All’articolo 93 del Codice, il comma 2 è stato infatti sostituito dal seguente: «2. La cauzione è costituita presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.»
La Legge 15 luglio 2022, n. 91 di conversione del Decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”), nel confermare la disciplina in materia di compensazioni per gli appalti di lavori, ne ha previsto l’estensione, per effetto del nuovo comma 12-bis dell’art. 26, e per quanto compatibile, anche ai contratti pubblici nei settori della difesa e sicurezza disciplinati dal Dlgs. 208/2011.
Viene inoltre aggiunto un nuovo articolo 26-bis recante disposizioni in materia di gare per l’affidamento di servizi sostitutivi di mensa. Si prevede, per le procedure avviate dopo il 16 luglio 2022, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalita’ del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, un (ennesimo) regime transitorio fino al 31 dicembre 2022, mediante applicazione l’articolo 144, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, al quale sono apportate modificazioni nei criteri di valutazione dell’offerta, ai quali il bando di gara deve fare riferimento, tra i quali:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto (soppresso il limite “in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti”);
b) la rete degli esercizi da convenzionare;
c) (nuova disciplina) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresi’ ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati; e) il progetto tecnico.
Altre novità sono state introdotte dalla Legge 29 giugno 2022 n.79 di conversione del D.L. 36/2022 (c.d. D.L. “PNRR bis”, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”
L’art. 7 (Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), al comma 2-ter stabilisce, in tema di varianti in corso d’opera, che l’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 50/2016, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo (“circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore”) sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.
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Si tratta di una disposizione di interpretazione autentica dell’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del Codice. Come attentamente rilevato (ITACA) la disposizione fa riferimento unicamente al costo dei materiali necessari realizzazione di “opere”, circoscrivendo in tal modo l’ambito di applicazione delle novità introdotte ai soli appalti di lavori, con esclusione quindi degli appalti di servizi e forniture, confermando, in attesa della disciplina generale che sarà introdotta dal nuovo Codice, l’asimmetria normativa tra lavori, da un lato, e servizi e forniture dall’altro.
Il successivo comma 2-quater del ridetto art. 7 del DL PNRR-2, prevede poi che nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario può proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Il comma è da leggere in combinato disposto con il precedente comma 2-ter per espressa previsione normativa. La variante quindi: a) può essere richiesta sia dalla stazione appaltate che dall’aggiudicatario; b) non deve determinare nuovi oneri per la finanza pubblica; c) deve assicurare risparmi da utilizzare unicamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali da costruzione; d) non deve alterare la natura generale del contratto e deve essere comunque assicurata la piena funzionalità dell’opera. Pleonastico osservare che, anche tale l’applicazione di tale comma, connesso al precedente per l’espresso richiamo operato, è circoscritta ai soli appalti di lavori.
Altre misure funzionali ad agevolare l’efficiente e tempestiva attuazione del PNRR sono contenute all’art. 10 del DL 36/2022 in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove si prevede che fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16 (tale facoltà e’ consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali). Ai lavoratori collocati in quiescenza possono essere conferiti gli incarichi di cui all’articolo 31, comma 8, del Codice (incarichi di supporto al RUP), nonche’, in presenza di particolari esigenze alle quali non e’ possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l’incarico di responsabile unico del procedimento.
La deroga in esame – in base al richiamo di cui all’articolo 7, comma 6, TUPI è ammessa secondo le condizioni e i limiti generali per la legittimità del conferimento degli incarichi individuali, a tempo determinato, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti da parte di pubbliche amministrazioni.
Gli incarichi oggetto della deroga, inoltre, non rientrando nelle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 15 dell’art. 1 del D.L. 80/2021, n. 80, conv. con modif. dalla L. 113/2021 e ss.mm.ii., sono conferiti senza procedura di selezione e non possono consistere in incarichi dirigenziali. Resta fermo, anche per tali incarichi, il rispetto dei limiti delle risorse finanziarie già destinate, nel bilancio dell’Amministrazione, agli incarichi di cui al citato articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 (non sono computate le risorse destinate ai contratti di cui ai suddetti commi 4, 5 e 15 dell’articolo 1 del D.L. n. 80 del 2021).
Ancora, all’art. 18-bis (Misure per favorire l’attuazione del PNRR) si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e ss. del Codice, di importo superiore a 10 milioni di euro, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all’allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere, emesso entro i successivi 45 giorni, non è vincolante. La richiesta del parere è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
Inoltre, al comma 12-bis del ridetto art. 18 del DL 36/2022, viene prevista la possibilità di imputare gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale sostenuti dalle centrali di committenza in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero risorse previste per l’attuazione degli interventi del PNRR.
All’art. 32, lett. c-quater), viene stabilita stabilisce l’integrale esclusione, dall’ambito di applicazione della disciplina dei settori ordinari dettata dal Codice, degli affidamenti in materia di telecomunicazioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Tuttavia, i soggetti titolari dei contratti o delle concessioni, affidati con procedure di gara, e in possesso dei requisiti necessari, nell’esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l’applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell’ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni.
Novità di carattere trasversale, non limitata ai soli appalti PNRR-PNC, nel quadro del Socially Responsible Procurement e delle misure di riduzione del Gender-gap, è costituita dal rafforzamento della “Certificazione di parità di genere”, nella nuova disciplina introdotta dall’art. 34 del DL 36/2022. L’art. 93 del Codice, tra le ipotesi di dimidiazione della garanzia provvisoria, prevede il possesso da parte dell’operatore economico della “… certificazione della parita’ di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, di cui al del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”. Come noto, peraltro, nelle procedure sotto-soglia emergenziali, la garanzia provvisoria di regola non viene richiesta (art. 1, comma 4, DL 76/2020) “.. salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”. Inoltre, nell’ambito dei criteri premiali di cui all’art. 95, comma 13, del Codice è possibile attribuire un punteggio per “… l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parita’ di genere comprovata dal possesso di certificazione della parita’ di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.
Come già accennato, i predetti benefici, derivanti dal possesso della certificazione di parità di genere, operano per tutti gli appalti e non solo quelli finanziati dal PNRR-PNC (ove sono previsti ulteriori criteri premiali accanto agli obblighi derivanti dalla clausola sulla parità di genere di cui all’art. 47, comma 4, DL 77/2021).
Infine, da segnalare all’art. 35 del Decreto PNRR-2 i nuovi limiti ai compensi per i componenti del collegio consultivo tecnico, mediante modifica al comma 7bis dell’art. 6 del DL 76/2020, con la differenziazione dei coefficienti percentuali per il CCT con tre membri o con cinque membri.
E il nuovo Codice ?
L’ultima notizia “ufficiale” pubblicata sul sito della Giustizia Amministrativa, è contenuta nel Comunicato del Presidente Franco Frattini, ove si legge che con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 236 del 4 luglio 2022, in attuazione della facoltà esercitata dal Governo di affidare al Consiglio di Stato la redazione dei progetti dei decreti legislativi attuativi della legge delega n.78/2022, è stata istituita la Commissione incaricata di redigere il «progetto del decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici», composta da magistrati amministrativi, da avvocati ed esperti; il Consiglio di Stato, fin dal parere n. 616 del 2016, ha ammesso e valorizzato la partecipazione al procedimento consultivo, tramite audizioni o note scritte, di rappresentanze qualificate delle Istituzioni amministrative, economiche e sociali. Ogni soggetto rappresentativo che ritenga di poter fornire un utile contributo informativo in materia, è stato invitato a voler farlo pervenire alla Commissione speciale entro il 10 agosto 2022.
La tempistica normativo-istituzionale ci consente di ritenere verosimile che la bozza definitiva sarà pronta per fine 2022-inizio 2023. Occorre però considerare anche gli effetti del nuovo scenario politico-istituzionale e le valutazioni sulla bozza predisposta.
Auguriamo buon lavoro alla Commissione speciale!
E buon lavoro a tutti gli operatori, per un autunno che si preannuncia molto caldo, anzi… molto freddo.
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