Lo ricorda l’Anac in un parere, a firma del presidente Giuseppe Busia, inviato a una regione a statuto speciale che ha chiesto lumi sull’obbligo o meno di sospendere una gara pubblica in corso in seguito all’entrata in vigore della legge di stabilità regionale.
Nello specifico, la legge in questione stabilisce che fino al 31 dicembre 2022 vengano sospesi l’accertamento e la riscossione coattiva dei tributi dovuti agli enti locali e con essi anche le procedure di affidamento di tale servizio.
L’Anac ricorda che le disposizioni regionali che dispongano la sospensione degli appalti pubblici, incidendo sullo svolgimento delle procedure di gara, possono determinare un effetto restrittivo della concorrenza, perché impediscono agli operatori economici interessati di accedere ai contratti. E la tutela della concorrenza è competenza dello Stato.
L’Autorità richiama il codice appalti nel passaggio in cui stabilisce che le disposizioni contenute nel codice “sono adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto”.
Inoltre, ricorda Anac, la Corte Costituzionale ha affermato che i contratti pubblici possono rientrare, di volta in volta, nelle potestà legislative statali o regionali ma la disciplina della fase di selezione del contraente rientra nella materia della “tutela della concorrenza” di competenza legislativa esclusiva statale.
La Corte chiarisce, quindi, che la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, nella quale rientra la disciplina dettata dal Codice per le procedure di gara, garantisce una forma di tutela della concorrenza unitaria a livello nazionale e mira ad evitare che norme differenziate su base regionale possano determinare dislivelli di regolazione e produrre barriere regionali.
Nelle decisioni più recenti della Consulta, è stato ribadito che “le disposizioni del codice dei contratti pubblici che regolano le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, e le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme”.
Disposizioni regionali che incidono sullo svolgimento delle procedure di aggiudicazione e che possono determinare dei vincoli o delle barriere ingresso nel mercato degli appalti pubblici da parte degli operatori economici interessati, incidendo sullo svolgimento della concorrenza in tale mercato, possono configurare, da parte del legislatore regionale, una invasione della competenza esclusiva del legislatore statale.
LINK COLLEGATI
Parere funzione consultiva n. 32 del 21 giugno 2022.pdf
fonte: www.anticorruzione.it
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento