A seguito dei verifiche sull’affidamento di incarichi esterni è emerso che un ente di grandi dimensioni non ha preventivamente richiesto il parere obbligatorio, anche se non vincolante, del collegio dei revisori dei conti.
La Corte dei conti dell’Emilia-Romagna (deliberazione n.69/2022) oltre a confutare le controdeduzioni dell’ente indica le conseguenze previste dal legislatore in mancanza del parer dei revisori.
Le disposizioni normative
L’art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004 che la Sezione Autonomie con deliberazione n. 4/2006 aveva ritenuto implicitamente abrogata dalla legge finanziaria del 2006 è stata, successivamente dalla giurisprudenza contabile chiarito la sua perdurante vigenza (Sezione regionale contr. Emilia-Romagna, delib. n. 95/2017; Sez. regionale contr. Toscana, deliberazione n. 6/2020), ha previsto che gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il provvedimento con cui è conferito l’incarico di studio, ricerca, consulenza deve essere corredato del parere obbligatorio (ma non vincolante) dell’organo di revisione economico – finanziaria dell’ente.
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