Una variazione del quadro economico sugli incentivi tecnici presenta due possibili e diverse soluzioni.
Il mancato inserito sin dall’inizio in via teorica ne inibirebbe la successiva integrazione, a meno di una motivazione rafforzata.
La sua diversa composizione, rispetto ad un valore totale esistente sin dall’inizio, è sempre ammissibile. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti per la Toscana contenute nella deliberazione n.93/2022.
La richiesta del sindaco
Un Primo cittadino ha chiesto ai magistrati contabili la sorte degli incentivi tecnici che, fermo restando il regolamento approvato dall’ente, a seguito di gara ci si è accorti che il quadro economico del servizio “non riportava, per mera dimenticanza, in modo analitico la somma del 2% da destinare al fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche, pur essendo nella sua totalità capiente a tal fine”.
Nel caso di specie, ci si è posto il problema di una possibile integrazione postuma della rimodulazione del quadro economico.
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