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La vicenda
I chiarimenti dell’ANAC traggono origine da “un esposto sull’affidamento del Servizio energia disposto da un Comune lombardo a favore della propria società in-house prima provvisoriamente per un anno e poi con contratto pluriennale fino al 2032. Il Comune ha dichiarato che la valutazione di congruità richiesta dal codice appalti per gli affidamenti in house è stata effettuata considerando l’assenza di convenzioni Consip con caratteristiche analoghe.
Inoltre il Comune ha ritenuto che l’affidamento fosse finalizzato non tanto alla mera acquisizione del servizio energia, ma all’acquisizione di una proposta contrattuale che consentisse all’Amministrazione di valutare la convenienza di un affidamento pluriennale della gestione energetica degli edifici che comprendesse misure di efficientamento energetico. Oltre a ciò, è stato considerato sufficiente la comparazione con la fornitura dei precedenti contratti”.
Il richiamo dell’Autorità
L’amministrazione, secondo ANAC, ha “per lo più dato importanza ai dati pregressi e alla flessibilità del modello in house sotto il profilo organizzativo e gestionale. Invece non è stata svolta un’indagine puntuale, anche tramite consultazioni preliminari di mercato o ricorso ad esperti esterni, per accertare la presenza di altri operatori privati operanti nello stesso settore in grado di fornire il servizio richiesto, sia in termini di tipologia che di durata, e a condizioni economiche diverse da quelle proposte dalla propria società in-house”.
Secondo ANAC, inoltre, “la modalità di affidamento pluriennale, arrivata dopo un affidamento provvisorio di un anno, è in contrasto con il codice dei contratti poiché l’amministrazione ha, di fatto, disposto un affidamento diretto sopra soglia non giustificato, dando un vantaggio competitivo alla società affidataria. Non è, infatti, corretto predisporre l’appalto secondo i risultati conseguiti e l’esperienza maturata dalla società affidataria, durante il primo affidamento provvisorio di un anno: così facendo si realizza un affidamento su misura calcolato sulla proposta presentata da un solo offerente e non anche da altri operatori”.
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