La fase esecutiva del contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione secondo il diritto privato, è regolata dal Codice Civile ed il tema tanto attuale delle sopravvenienze sperequative del contratto è trattato dagli art. 1467 e 1664 (applicabili agli appalti pubblici cfr. TAR Campania n. 1316/20165 e Cassaz. n. 5267/2018).
a cura di Marzia Alban
(articolo estratto dal periodico Comuni D’Italia n.5/2022 – Maggioli Editore)
L’art. 1467 prevede che “nei contratti a esecuzione continuata o periodica, se la prestazione di una delle parti diviene eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte che deve la prestazione può domandare la risoluzione del contratto… La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”
Lo squilibrio delle prestazioni deve dipendere da un evento straordinario, poco frequente e con carattere eccezionale, ed imprevedibile, non considerato dalle parti in base alle loro conoscenze ed esperienze.
La direttiva 24/2014/UE precisa che il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell’aggiudicazione iniziale da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
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