Decreto aiuti: il testo in Gazzetta Ufficiale

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059) (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022)

18 Maggio 2022
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.114 del 17 maggio 2022 il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” c.d. “Decreto aiuti”

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Relazione tecnica al DL 50/2022

Il testo del DL 17 maggio 2022, n.50 in formato PDF

DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche   nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti,  nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059) 

(GU n.114 del 17-5-2022)

 Vigente al: 18-5-2022

 

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE
Capo I
Misure in materia di energia

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali»; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
urgenti per contrastare  gli  effetti  economici  della  grave  crisi
internazionale in atto in Ucraina anche in  ordine  allo  svolgimento
delle attivita' produttive; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare misure urgenti per  contenere  il  costo  dei  carburanti  e
dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per  l'accesso  al
credito delle imprese, nonche' integrare le  risorse  per  compensare
l'aumento del costo delle opere pubbliche; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 2 e del 5 maggio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione  ecologica,
della cultura, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con  il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Bonus sociale energia elettrica e gas 
 
  1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le  agevolazioni  relative
alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e  la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute  sulla
base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, sono rideterminate  dall'Autorita'  di  regolazione  per
energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il  30  giugno
2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio  della  Cassa
per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022. 
  2. Ai fini delle dichiarazioni ISEE l'articolo 6 del  decreto-legge
21 marzo 2022, n.  21,  si  interpreta  nel  senso  che  in  caso  di
ottenimento di attestazione  ISEE  che  permette  l'applicazione  dei
bonus sociali elettricita' e gas l'eventuale  intervenuto  pagamento,
nell'anno  in  corso   ma   in   data   antecedente   all'ottenimento
dell'attestazione, di somme eccedenti  a  quelle  dovute  sulla  base
dell'applicazione del bonus, e' oggetto di  automatica  compensazione
da  effettuare  nelle  bollette  immediatamente  successive,   ovvero
qualora  questa  non   sia   possibile,   di   automatico   rimborso,
compensazione e rimborso da effettuarsi entro il  31  dicembre  2022.
Nel caso in  cui  il  pagamento  non  sia  stato  ancora  effettuato,
l'importo e' rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo
periodo. 
                               Art. 2 
 
Incremento  dei  crediti  d'imposta  in  favore  delle  imprese   per
  l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale 
  1. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d'imposta,
fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella
misura del 20 per cento e' rideterminato  nella  misura  del  25  per
cento. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  valutati  in  59,45
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58. 
  2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta di
cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,   n.   17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21
del 2022, nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura
del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  valutati
in 235,24 milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 58. 
  3. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d'imposta,
fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21  del  2022,
nella misura del 12 per cento e' rideterminato nella  misura  del  15
per cento. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,  valutati  in
215,89 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 58. 
                               Art. 3 
 
             Credito d'imposta per gli autotrasportatori 
 
  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento
eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come  carburante,  alle
imprese  aventi  sede  legale  o  stabile  organizzazione  in  Italia
esercenti le attivita' di  trasporto  indicate  all'articolo  24-ter,
comma 2, lettera a), del  testo  unico  delle  accise  approvato  con
decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  e'  riconosciuto  un
contributo straordinario, sotto forma di credito  di  imposta,  nella
misura del 28 per cento della spesa  sostenuta  nel  primo  trimestre
dell'anno 2022 per l'acquisto  del  gasolio  impiegato  dai  medesimi
soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati  per
l'esercizio delle  predette  attivita',  al  netto  dell'imposta  sul
valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 
  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti  provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  euro
496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
  5. L'articolo  17  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21  e'
abrogato. 
  6.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                               Art. 4 
 
Estensione  al  primo  trimestre  dell'anno   2022   del   contributo
  straordinario, sotto forma di credito d'imposta,  in  favore  delle
  imprese a forte consumo di gas naturale 
  1.  Al  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo  l'articolo  15
e' inserito il seguente: 
    «Art. 15.1 (Contributo  straordinario,  sotto  forma  di  credito
d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per
il primo trimestre dell'anno 2022). - 1. Alle imprese a forte consumo
di gas naturale di  cui  al  comma  2  e'  riconosciuto,  a  parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti  per  l'acquisto  del  gas
naturale, un contributo straordinario,  sotto  forma  di  credito  di
imposta, pari al 10 per cento della spesa  sostenuta  per  l'acquisto
del medesimo gas, consumato  nel  primo  trimestre  solare  dell'anno
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo  di  riferimento  del  gas  naturale,  calcolato  come  media,
riferita all'ultimo trimestre 2021, dei  prezzi  di  riferimento  del
Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei  mercati
energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
dell'anno 2019. 
    2. Ai fini del presente articolo e' impresa a  forte  consumo  di
gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui  all'allegato
1 al decreto del Ministro della  transizione  ecologica  21  dicembre
2021, n. 541, della cui adozione e' stata  data  comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022
e ha  consumato,  nel  primo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  un
quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore  al  25
per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo  3,  comma
1, del medesimo  decreto,  al  netto  dei  consumi  di  gas  naturale
impiegato in usi termoelettrici. 
    3. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre
alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
    4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile,  solo  per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli
istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, ferma  restando  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo  sono  nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito
d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei
presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente
articolo.  Il  visto  di   conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3  dell'articolo  3
del  regolamento  recante  modalita'  per  la   presentazione   delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'  utilizzato  dal
cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative
alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da
effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti
previsti dal comma 3  dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in
quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4  a  6,
del decreto-legge n. 34 del 2020. 
    5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  427,10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58. 
                               Art. 5 
 
                  Disposizioni per la realizzazione 
               di nuova capacita' di rigassificazione 
 
  1. In considerazione della necessita' di diversificare le fonti  di
approvvigionamento  di  gas  ai  fini  della   sicurezza   energetica
nazionale,  fermi  restando  i  programmi  di  decarbonizzazione  del
sistema energetico nazionale,  le  opere  finalizzate  all'incremento
della  capacita'  di  rigassificazione  nazionale   mediante   unita'
galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete
di trasporto esistente alla data di emanazione del presente  decreto,
incluse  le   connesse   infrastrutture,   costituiscono   interventi
strategici di pubblica utilita',  indifferibili  e  urgenti.  Per  la
realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di  cui  al
primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
sono nominati uno o piu' Commissari straordinari di Governo.  Per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  presente   articolo,   il
Commissario si avvale delle amministrazioni centrali  e  territoriali
competenti, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica e  allo  stesso  non  sono  corrisposti  gettoni,  compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. 
  2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma  1,
nonche'  per  la   realizzazione   delle   connesse   infrastrutture,
l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  46  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, e' rilasciata dal Commissario di cui al  comma
1 a seguito di procedimento unico, da  concludersi  entro  centoventi
giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5. 
  3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture
connesse di cui al comma 1,  previa  comunicazione  alla  Commissione
europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4.  Le  amministrazioni  a  qualunque  titolo   interessate   nelle
procedure  autorizzative,  incluso  il  rilascio  della   concessione
demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture  connesse  di
cui al comma 1, attribuiscono  ad  esse  priorita'  e  urgenza  negli
adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai  fini
del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione  di  cui
al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, commi 1,
terzo periodo e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del  2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  222  del  2007,  tiene
luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della
localizzazione   dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere  mitigatrici  e  compensative.  L'autorizzazione
include altresi' l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali  atti  di  assenso  ai  fini
della realizzabilita' dell'opera  all'interno  di  siti  contaminati,
ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta
ai fini della realizzabilita' dell'opera ivi incluse quelle  ai  fini
antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.  105,
nonche' la verifica preventiva  dell'interesse  archeologico  di  cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, ove
necessario, la  concessione  demaniale,  fatti  salvi  la  successiva
adozione e l'aggiornamento delle  relative  condizioni  economiche  e
tecnico-operative. L'autorizzazione  ha  effetto  di  variante  degli
strumenti urbanistici vigenti, nonche' di approvazione della variante
al  piano  regolatore   portuale,   ove   necessaria.   La   variante
urbanistica,      conseguente      all'autorizzazione,       comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui
all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  tengono
luogo della fase partecipativa di cui all'articolo  11  del  predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti
locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia  delle  aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera. 
  5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina  del  Commissario
di cui al comma 1, i soggetti interessati  alla  realizzazione  delle
opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la
relativa  istanza  di   autorizzazione   al   medesimo   Commissario,
corredata, ove necessario, dalla soluzione  tecnica  di  collegamento
dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas  naturale,  da
un  cronoprogramma  di  realizzazione   ed   entrata   in   esercizio
dell'impianto,  nonche'  da  una  descrizione  delle  condizioni   di
approvvigionamento del gas. 
  6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al
Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  le
istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i
progetti   autorizzati   entro    cinque    giorni    dal    rilascio
dell'autorizzazione. 
  7.  Qualora  l'ubicazione  individuata  per  l'installazione  delle
unita' galleggianti di cui al comma  1  sia  un  sito  militare,  per
l'autorizzazione all'installazione  dei  predetti  impianti  e  delle
connesse  infrastrutture  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  8. Al fine di limitare  il  rischio  sopportato  dalle  imprese  di
rigassificazione  che  realizzano  e  gestiscono  le   opere   e   le
infrastrutture di cui  al  comma  1  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo pari
a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2024  al  2043.  Il
fondo e' destinato a coprire la quota dei ricavi per il  servizio  di
rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto  e/o  realizzazione
dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente  per  la  quota
eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi  di  cui
alla delibera  dell'Autorita'  di  regolazione  per  energia  reti  e
ambiente   474/2019/R/gas,   prevista   dalla   vigente   regolazione
tariffaria. L'importo residuo del fondo e'  destinato  a  contribuire
alla   copertura   dei   ricavi   riconosciuti   al    servizio    di
rigassificazione dalla vigente regolazione  tariffaria,  a  beneficio
degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e  le  modalita'
di  impiego  del  fondo  sono  definiti  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente, nel rispetto  della  disciplina  europea  in
materia di aiuti di Stato. 
  9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo,
qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento delle attivita'
necessarie alla realizzazione  delle  opere  e  delle  infrastrutture
connesse di cui al medesimo comma 1,  si  opera  in  deroga  ad  ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti  dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e  42  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di
subappalto. 
  10. In ogni caso, in considerazione della necessita' di  realizzare
con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma  1,
nell'ambito delle relative procedure di affidamento: 
    a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 80 del medesimo decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
nonche'   dei   requisiti   di   qualificazione   previsti   per   la
partecipazione alla procedura; 
    b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1,  2,
3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
    c) non si applicano le previsioni  di  cui  all'articolo  22  del
decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione
dalla procedura, l'obbligo per  l'operatore  economico  di  procedere
alla visita dei luoghi, nonche'  alla  consultazione  sul  posto  dei
documenti di gara e relativi allegati ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del  2016
esclusivamente   laddove   detto   adempimento    sia    strettamente
indispensabile in ragione della  tipologia,  del  contenuto  o  della
complessita' dell'appalto da affidare; 
    e)  in  relazione  alle  procedure  ordinarie,  si  applicano  le
riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza  previsti
dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3,
del decreto legislativo n. 50 del 2016,  nonche'  i  termini  ridotti
ovvero i termini minimi  previsti,  per  i  settori  speciali,  dagli
articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  la  proroga  dei  termini   per   la
presentazione delle offerte non puo' superare sette giorni; 
    g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto  a  cinque
giorni. In ogni caso, e'  esclusa  la  possibilita'  di  esperire  la
procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle  mancanze,  alle
incompletezze e ad ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi
rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta; 
    h) in caso di presentazione di  offerte  anormalmente  basse,  il
termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del  decreto  legislativo
n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle  spiegazioni
non puo' essere superiore a sette giorni. 
  11. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  10,  e'  possibile
altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  per  i  settori  ordinari,  e  di  cui
all'articolo 125, per i settori speciali, nella  misura  strettamente
necessaria, quando, per  ragioni  di  estrema  urgenza  derivanti  da
circostanze imprevedibili, non imputabili alla  stazione  appaltante,
ivi comprese quelle derivanti dalla  grave  crisi  internazionale  in
atto  in  Ucraina,  l'applicazione  dei  termini,  anche  abbreviati,
previsti  per  le   procedure   ordinarie   puo'   compromettere   la
realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.  Al  solo  scopo  di
assicurare la trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno  evidenza
dell'avvio  delle  procedure  negoziate  di  cui  al  presente  comma
mediante i rispettivi siti internet istituzionali. 
  12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli  atti  relativi
alle procedure di affidamento di cui ai commi, 9, 10 e 11 si  applica
l'articolo 125 del codice  del  processo  amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  13. Le opere autorizzate e le connesse  infrastrutture  di  cui  al
presente articolo sono identificate  dal  codice  unico  di  progetto
(CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione di cui al
comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario,  fisico  e
procedurale e' svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle  opere
attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29  dicembre
2011,   n.   229,   classificandole   sotto   la   voce   «Opere   di
rigassificazione».  Il  Commissario  di  cui  al  comma  1   verifica
l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni  desumibili  dal
predetto sistema di monitoraggio. 
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  30  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede, quanto
a 30 milioni per ciascuno degli  anni  dal  2024  al  2026  ai  sensi
dell'articolo 58, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2027 al 2043 mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307  e  quanto  a  15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2027  al  2043  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                               Art. 6 
 
Disposizioni in materia di procedure autorizzative per  gli  impianti
  di produzione di energia da fonti rinnovabili 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20: 
      1) al comma 4: 
        1.1) dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini
dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.»; 
        1.2) al  secondo  periodo,  le  parole  «di  cui  al  periodo
precedente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al   primo
periodo»; 
      2) al comma 8, dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente: 
        «c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere  a),  b),
c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono  ricomprese  nel  perimetro
dei beni sottoposti a tutela ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto  dei  beni
sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della  presente
lettera, la  fascia  di  rispetto  e'  determinata  considerando  una
distanza  dal  perimetro  di  beni  sottoposti  a  tutela  di   sette
chilometri per gli  impianti  eolici  e  di  un  chilometro  per  gli
impianti fotovoltaici. Resta ferma  l'applicazione  dell'articolo  30
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»; 
    b) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica  anche,  ove
ricadenti  su  aree  idonee,  alle   infrastrutture   elettriche   di
connessione  degli  impianti  di  produzione  di  energia  da   fonti
rinnovabili  e  a  quelle  necessarie  per  lo  sviluppo  della  rete
elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente  funzionale
all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.». 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della
cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione
dei progetti di impianti di energia da fonti  rinnovabili,  idonei  a
facilitare  la  conclusione  dei  procedimenti,  assicurando  che  la
motivazione  delle  eventuali  valutazioni  negative   dia   adeguata
evidenza della  sussistenza  di  stringenti,  comprovate  e  puntuali
esigenze di tutela degli interessi  culturali  o  paesaggistici,  nel
rispetto  della  specificita'  delle  caratteristiche   dei   diversi
territori. 
                               Art. 7 
 
Semplificazione dei procedimenti di  autorizzazione  di  impianti  di
  produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili 
  1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione  di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  qualora  il
progetto sia  sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale  di
competenza statale, le  eventuali  deliberazioni  del  Consiglio  dei
ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera  c-bis),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto  il
provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i  commi  3,  4  e  5
dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonche' quelle adottate  dal
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma  6,
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  confluiscono  nel  procedimento
autorizzatorio    unico,    che    e'    perentoriamente     concluso
dall'amministrazione competente entro i successivi  sessanta  giorni.
Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio
del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il  prescritto  termine
di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata. 
  3.  Alle  riunioni  del  Consiglio  dei  ministri   convocate   per
l'adozione delle deliberazioni di  cui  al  comma  2  possono  essere
invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni  e  delle
province  autonome  interessate,  che  esprimono  definitivamente  la
posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni
non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. 
                               Art. 8 
 
          Incremento della produzione di energia elettrica 
            da fonti rinnovabili per il settore agricolo 
 
  1. Nell'applicazione degli «Orientamenti  dell'Unione  europea  per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali 2014-2020» di cui alla Comunicazione della Commissione europea
2014/C 204/01, al fine di aumentare la  capacita'  di  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili, e' ammissibile la concessione
di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo,  zootecnico  e
agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle
coperture  delle  proprie  strutture   produttive,   aventi   potenza
eccedente il consumo  medio  annuo  di  energia  elettrica,  compreso
quello familiare. Ai  medesimi  soggetti,  beneficiari  dei  predetti
aiuti,  e'  altresi'  consentita  la  vendita  in  rete  dell'energia
elettrica prodotta. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche  alle  misure
di aiuto in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, incluse quelle finanziate a valere sul  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza. 
  3.   L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
                               Art. 9 
 
                Disposizioni in materia di comunita' 
                       energetiche rinnovabili 
 
  1.  All'articolo  20  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa
e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire
comunita' energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti  superiori  a  1
MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e  c),
dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  199  e
con facolta' di accedere ai regimi di sostegno del  medesimo  decreto
legislativo anche per la quota di energia  condivisa  da  impianti  e
utenze di consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina  primaria,
previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione
pubblica.». 
  2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento
della  resilienza  energetica  nazionale,  le  Autorita'  di  sistema
portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo
6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  costituire  una  o
piu' comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31  del
decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  199,  in  coerenza  con  il
documento  di  pianificazione  energetica   e   ambientale   di   cui
all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi
previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021  si  applicano  agli
impianti da  fonti  rinnovabili  inseriti  in  comunita'  energetiche
rinnovabili costituite dalle Autorita' di sistema portuale, ai  sensi
del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. 
                               Art. 10 
 
                   Disposizioni in materia di VIA 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 2-bis,  nono  periodo,  le  parole  «con
diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti:  «senza  diritto  di
voto»; 
    b) all'articolo 23, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Entro i successivi quindici giorni, la Commissione di  cui
all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo  8,
comma 2-bis, nonche' la competente Direzione generale  del  Ministero
della cultura avviano la propria attivita' istruttoria e, qualora  la
documentazione  risulti  incompleta,  richiedono  al  proponente   la
documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio  per  la
presentazione non superiore a trenta giorni.»; 
    c) all'articolo 25, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di
riferimento, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi
del secondo periodo non contiene  prescrizioni  diverse  e  ulteriori
rispetto  a  quelle  gia'   previste   nel   provvedimento   di   VIA
originario.»; 
    d) all'allegato II alla Parte Seconda, il punto 4) e' soppresso. 
                               Art. 11 
 
            Semplificazioni autorizzative per interventi 
                  di ammodernamento asset esistenti 
 
  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,  n.  290,
dopo il comma 4-sexiesdecies e' inserito il seguente: 
    «4-septiesdecies.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  che
comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio  di  linee
esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti  in
corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili,
si applicano i regimi di semplificazione di cui  al  presente  comma.
Gli interventi su  linee  aeree  esistenti  realizzati  sul  medesimo
tracciato ovvero che se ne discostano per  un  massimo  di  60  metri
lineari e che non comportano una variazione  dell'altezza  utile  dei
sostegni superiore al  30  per  cento  rispetto  all'esistente,  sono
realizzati mediante denuncia di inizio  attivita'  di  cui  al  comma
4-sexies.  Nel  caso  di  linee  in  cavo  interrato  esistenti,  gli
interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il  margine
della strada impegnata o entro i 5 metri dal  margine  esterno  della
trincea di posa. Qualora,  per  gli  interventi  volti  a  consentire
l'esercizio  in  corrente   continua,   si   rendano   necessari   la
realizzazione  di  nuove   stazioni   elettriche,   l'adeguamento   o
l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime  di  cui  al  comma
4-sexies e' applicabile, anche per detti impianti, a condizione che i
medesimi siano localizzati in aree o  siti  industriali  dismessi,  o
parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come  idonee  ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199. L'esercizio delle linee autorizzate ai sensi del presente  comma
avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia  di  campi
elettromagnetici gia' applicabili alla linea esistente,  in  caso  di
mantenimento della tecnologia  di  corrente  alternata,  nonche'  nel
rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di
corrente continua nel caso di modifica tecnologica.». 
                               Art. 12 
 
Disposizioni in materia  di  autorizzazione  unica  ambientale  degli
  impianti di produzione di energia da fonti fossili 
  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio  2022,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, secondo periodo, le parole «nonche'  assimilandoli
alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema  elettrico»  sono
soppresse; 
    b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
      «3. Tenuto conto della finalita' di cui  al  comma  1  e  della
situazione  di  eccezionalita'  che  giustifica  la   massimizzazione
dell'impiego degli impianti di  cui  al  comma  2,  i  gestori  degli
impianti medesimi comunicano  all'autorita'  competente  al  rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale di  cui  al  Titolo  III-bis
della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un  periodo  di
sei mesi dalla notifica di cui al  comma  3-bis.  Alla  scadenza  del
termine  di  sei  mesi,  qualora  la  situazione  di   eccezionalita'
permanga, i gestori  comunicano  all'autorita'  competente  le  nuove
deroghe  necessarie  alle  condizioni  autorizzative,  indicando   il
periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non e' superiore  a
sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi  del  comma  3-bis.
Con la medesima comunicazione di cui al primo e  secondo  periodo,  i
gestori indicano  le  motivazioni  tecniche  che  rendono  necessaria
l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative  temporanee.
I valori limite in deroga non possono  in  ogni  caso  eccedere,  per
ciascun impianto, i  riferimenti  derivanti  dai  piani  di  qualita'
dell'ambiente e dalla  normativa  unionale,  nonche'  i  valori  meno
stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle  BAT  di  cui
all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010. 
      3-bis. Le autorita' competenti al rilascio  dell'autorizzazione
integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al  comma  3
al Ministero  della  transizione  ecologica  e  predispongono  idonee
misure di controllo nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo
29-decies del decreto legislativo n. 152  del  2006,  adeguando,  ove
necessario,  il  piano  di   monitoraggio   e   controllo   contenuto
nell'autorizzazione  integrata   ambientale.   Il   Ministero   della
transizione  ecologica  notifica  le  predette   comunicazioni   alla
Commissione  europea,  al   fine   di   consentire   la   valutazione
dell'impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al
comma 3, informando l'Autorita' competente e il gestore dell'impianto
interessato. Tale notifica determina la modifica delle autorizzazioni
vigenti per il periodo di cui  al  comma  3.  L'autorita'  competente
assicura adeguata pubblicita' alle comunicazioni di cui al comma 3  e
agli esiti dei relativi controlli.». 
                               Art. 13 
 
             Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure 
         per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 
 
  1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo  1,
comma 421, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  limitatamente  al
periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di  Roma
Capitale, tenuto anche conto di quanto  disposto  dall'articolo  114,
terzo comma, della Costituzione,  esercita  le  competenze  assegnate
alle  regioni  ai  sensi  degli  articoli  196  e  208  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare: 
    a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti  di  Roma
Capitale, nel rispetto  dei  criteri  di  cui  all'articolo  199  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  degli  indirizzi  del
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di  cui  all'articolo
198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006; 
    b) regolamenta le attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa
la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi; 
    c) elabora  e  approva  il  piano  per  la  bonifica  delle  aree
inquinate; 
    d) approva i progetti  di  nuovi  impianti  per  la  gestione  di
rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti
e autorizza le modifiche degli impianti  esistenti,  fatte  salve  le
competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e  195,  comma
1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
    e)  autorizza  l'esercizio  delle  operazioni  di  smaltimento  e
recupero di rifiuti, anche  pericolosi,  fatte  salve  le  competenze
statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n.
152 del 2006. 
  2. Ai fini  dell'esercizio  dei  compiti  di  cui  al  comma  1  il
Commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere a mezzo di
ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di
legge diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del  paesaggio  di
cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea.
Le   ordinanze   adottate   dal   Commissario   straordinario    sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. La  regione  Lazio  si  esprime  entro  il
termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale  termine  si
procede anche in mancanza della pronuncia. 
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  d'intesa
con il Commissario straordinario e la regione Lazio,  possono  essere
nominati uno o piu' subcommissari. Il  Commissario  straordinario  si
avvale di una struttura commissariale anche sulla  base  di  apposite
convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente
nominati non spettano compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  di
spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  4. Per le condotte poste in essere ai sensi del  presente  articolo
l'azione di responsabilita' di cui  all'articolo  1  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in  cui  la  produzione  del
danno conseguente  alla  condotta  del  soggetto  agente  e'  da  lui
dolosamente voluta. La limitazione di  responsabilita'  prevista  dal
primo periodo non si applica per i danni  cagionati  da  omissione  o
inerzia del soggetto agente. 
  5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. All'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per  ogni  intervento
il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale,  il
soggetto attuatore e la percentuale  dell'importo  complessivo  lordo
dei lavori che in sede  di  redazione  o  rielaborazione  del  quadro
economico di ogni singolo intervento deve  essere  riconosciuta  alla
societa' "Giubileo 2025" di cui al comma  427.  L'ammontare  di  tale
percentuale e' determinato in  ragione  della  complessita'  e  delle
tipologie di servizi affidati alla societa'  "Giubileo  2025"  e  non
puo' essere superiore al 2 per cento dell'importo  complessivo  lordo
dei  lavori  ovvero  alla  percentuale   prevista   dalla   normativa
applicabile tenuto conto delle risorse  utilizzate  a  copertura  dei
suddetti interventi.». 
                               Art. 14 
 
Modifiche alla disciplina in materia di  incentivi  per  l'efficienza
  energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine  di  ricarica  di
  veicoli elettrici 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  119,  comma  8-bis,  il  secondo   periodo   e'
sostituito dal seguente: «Per gli  interventi  effettuati  su  unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b),  la
detrazione del 110 per cento spetta  anche  per  le  spese  sostenute
entro il 31  dicembre  2022,  a  condizione  che  alla  data  del  30
settembre 2022 siano stati effettuati lavori per  almeno  il  30  per
cento dell'intervento complessivo, nel  cui  computo  possono  essere
compresi  anche  i  lavori  non  agevolati  ai  sensi  del   presente
articolo.»; 
    b) all'articolo 121, comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole  «alle  banche  in  relazione  ai
crediti per i quali e' esaurito il numero  delle  possibili  cessioni
sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente  a
favore dei soggetti con i quali abbiano  stipulato  un  contratto  di
conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono sostituite
dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del  decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e'  sempre  consentita  la
cessione  a  favore  dei  clienti  professionali   privati   di   cui
all'articolo  6,  comma  2-quinquies,  del  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato  un  contratto  di  conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca  capogruppo,  senza
facolta' di ulteriore cessione»; 
      2) alla lettera b), le parole: «alle banche,  in  relazione  ai
crediti per i quali e' esaurito il numero  delle  possibili  cessioni
sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente  a
favore dei soggetti con i quali abbiano  stipulato  un  contratto  di
conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono sostituite
dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del  decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e'  sempre  consentita  la
cessione  a  favore  dei  clienti  professionali   privati   di   cui
all'articolo  6,  comma  2-quinquies,  del  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato  un  contratto  di  conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca  capogruppo,  senza
facolta' di ulteriore cessione». 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  1,2
milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per  l'anno
2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 

Capo II

Misure a sostegno della liquidita’ delle imprese

                               Art. 15 
 
Misure temporanee per  il  sostegno  alla  liquidita'  delle  imprese
              tramite garanzie prestate da SACE S.p.A. 
 
  1. Al fine di consentire alle imprese con sede in  Italia,  diverse
dalle banche  e  da  altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del
credito, di sopperire alle esigenze di liquidita' riconducibili  alle
conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione  militare
russa  contro  la  Repubblica   ucraina,   dalle   sanzioni   imposte
dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti  della
Federazione  Russia  e  della  Repubblica  di  Bielorussia  e   dalle
eventuali misure ritorsive adottate  dalla  Federazione  russa,  SACE
S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022,  garanzie,  in  conformita'
alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel  rispetto  dei
criteri e delle condizioni previste dal presente articolo, in  favore
di banche, di istituzioni finanziarie nazionali  e  internazionali  e
degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito  in  Italia,
per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese,  ivi
inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata  a  supportare
le  importazioni  verso  l'Italia  di  materie  prime  o  fattori  di
produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o
abbia subito  rincari  per  effetto  della  crisi  attuale.  Ai  fini
dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi  in
atto   comporta    dirette    ripercussioni    economiche    negative
sull'attivita' d'impresa in termini di contrazione della produzione o
della   domanda   dovute   a   perturbazioni    nelle    catene    di
approvvigionamento dei fattori  produttivi,  in  particolare  materie
prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori  produttivi  o
dovute a cancellazione  di  contratti  con  controparti  aventi  sede
legale nella Federazione russa, nella  Repubblica  di  Bielorussia  o
nella  Repubblica  ucraina,  ovvero  che  l'attivita'  d'impresa  sia
limitata o interrotta  quale  conseguenza  immediata  e  diretta  dei
rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in  atto
e che le esigenze di liquidita' siano ad esse riconducibili. 
  2. La garanzia  copre  il  capitale,  gli  interessi  e  gli  oneri
accessori  fino  all'importo  massimo  garantito,   opera   a   prima
richiesta,  e'  esplicita,  irrevocabile  e  conforme  ai   requisiti
previsti dalla normativa  di  vigilanza  prudenziale  ai  fini  della
migliore mitigazione del rischio. 
  3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data  del  31
gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficolta'  ai  sensi
del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno
2014, del regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014 e del regolamento (UE) n.  1388/2014  della  Commissione,
del 16 dicembre 2014. Nella definizione del  rapporto  tra  debito  e
patrimonio  netto  contabile  registrato  negli   ultimi   due   anni
dall'impresa, che non puo' essere  superiore  a  7,5,  come  indicato
dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1, del regolamento (UE)
n. 651/2014 sono compresi nel calcolo del patrimonio  i  crediti  non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture  e
appalti, certificati ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  3-bis,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b),  ultimo  periodo,
del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data  prevista
per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
Sono,  in  ogni  caso,  escluse  le  imprese  che  alla  data   della
presentazione della domanda presentano esposizioni classificate  come
sofferenze ai sensi  della  vigente  disciplina  di  regolamentazione
strutturale e prudenziale. Sono ammesse  le  imprese  in  difficolta'
alla data del 31 gennaio  2022,  purche'  siano  state  ammesse  alla
procedura  del  concordato   con   continuita'   aziendale   di   cui
all'articolo 186-bis del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  o
abbiano stipulato accordi di ristrutturazione  dei  debiti  ai  sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto  n.  267  del  1942  o
abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo  67  del  medesimo
regio decreto, a condizione che  alla  data  di  presentazione  della
domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate, non  presentino  importi  in  arretrato  e  il  soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi  della  situazione  finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il  rimborso  integrale
dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi  dell'articolo   47-bis,
paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del  regolamento  (UE)  n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 
  4. Dalle garanzie di cui al presente articolo  sono  in  ogni  caso
escluse  le  imprese  soggette  alle  sanzioni  adottate  dall'Unione
europea, comprese quelle specificamente  elencate  nei  provvedimenti
che comminano  tali  sanzioni,  quelle  possedute  o  controllate  da
persone,  entita'  o  organismi  oggetto  delle   sanzioni   adottate
dall'Unione europea e quelle  che  operano  nei  settori  industriali
oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura  in
cui il  rilascio  della  garanzia  pregiudichi  gli  obiettivi  delle
sanzioni  in  questione.  Sono  altresi'  escluse  le  societa'   che
controllano direttamente o  indirettamente,  ai  sensi  dell'articolo
2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese  o  in  un
territorio  non  cooperativo  a  fini  fiscali,   ovvero   che   sono
controllate, direttamente o indirettamente,  ai  sensi  dell'articolo
2359 del codice civile, da una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori  non
cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni  individuate
nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non  cooperative  a
fini fiscali, adottata  con  conclusioni  del  Consiglio  dell'Unione
europea. 
  5. Le garanzie di cui  al  presente  articolo  sono  concesse  alle
seguenti condizioni: 
    a) la garanzia e' rilasciata  entro  il  31  dicembre  2022,  per
finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilita'
per le imprese di avvalersi  di  un  preammortamento  di  durata  non
superiore a trentasei mesi; 
    b) fermo restando quanto previsto  dal  comma  1,  l'importo  del
prestito assistito da garanzia non e' superiore  al  maggiore  tra  i
seguenti elementi: 
      1) il 15 per cento  del  fatturato  annuo  totale  medio  degli
ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi  bilanci  o
dalle dichiarazioni fiscali;  qualora  l'impresa  abbia  iniziato  la
propria  attivita'  successivamente  al  31  dicembre  2019,  si   fa
riferimento  al  fatturato  annuo   totale   medio   degli   esercizi
effettivamente conclusi; 
      2) il 50 per cento dei costi sostenuti  per  fonti  energetiche
nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta  di  finanziamento
inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore; 
    c) la  garanzia,  in  concorso  paritetico  e  proporzionale  tra
garante  e  garantito  nelle  perdite  per   mancato   rimborso   del
finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei  limiti
delle seguenti quote percentuali: 
      1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese  con
non piu' di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato  fino  a
1,5 miliardi di euro; 
      2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese  con
valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi  di
euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia; 
      3) 70 per  cento  per  le  imprese  con  valore  del  fatturato
superiore a 5 miliardi di euro; 
    d) il premio annuale corrisposto  a  fronte  del  rilascio  delle
garanzie e' determinato come segue: 
      1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata
fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo  garantito,
25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo
e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
      2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie
imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti,  in  rapporto
all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti
base durante il secondo e terzo  anno,  200  punti  base  durante  il
quarto, quinto e sesto anno; 
    e) la durata dei finanziamenti puo' essere  estesa  fino  a  otto
anni. Il premio e la percentuale  di  garanzia  sono  determinati  in
conformita'   della   decisione   della   Commissione   europea    di
compatibilita' con  il  mercato  interno  dello  schema  di  garanzia
disciplinato dal presente articolo; 
    f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato
a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto  di
ramo d'azienda,  investimenti  o  capitale  circolante  impiegati  in
stabilimenti  produttivi  e  attivita'  imprenditoriali   che   siano
localizzati   in   Italia,   come   documentato   e   attestato   dal
rappresentante  legale  dell'impresa  beneficiaria,  e  le   medesime
imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni; 
    g) ai fini dell'individuazione del limite  di  importo  garantito
indicato dalla lettera b), numero 1), si fa riferimento al valore del
fatturato in Italia da parte dell'impresa ovvero su base  consolidata
qualora   l'impresa   appartenga    ad    un    gruppo.    Ai    fini
dell'individuazione del limite di importo  garantito  indicato  dalla
lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia
ovvero,  qualora  l'impresa  appartenga  ad  un   gruppo,   su   base
consolidata. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare alla  banca
finanziatrice tale valore; 
    h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve  essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto  dal  soggetto  o  dai
soggetti eroganti per operazioni con le medesime  caratteristiche  ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo  deve  essere
almeno  uguale  alla  differenza  tra  il  costo  che  sarebbe  stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con  le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato  e
attestato dal rappresentante legale dei suddetti  soggetti  eroganti,
ed il costo effettivamente applicato all'impresa. 
  6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la
prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di piu'  finanziamenti
assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi  di
detti finanziamenti si cumulano ai fini della verifica  del  rispetto
dei  limiti  di  cui  al  comma  5,  lettera  b).   Per   lo   stesso
finanziamento, le garanzie concesse a norma del presente articolo non
possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidita',
concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della  normativa
nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione
della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante  «Quadro  temporaneo
di crisi per misure di aiuto di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», ne'  con  le
misure di supporto alla liquidita' concesse sotto forma di garanzia o
prestito  agevolato  ai  sensi  delle  sezioni  3.2   o   3.3   della
Comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)
1863 recante «Quadro Temporaneo per le misure di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19».  Le
garanzie concesse  a  norma  del  presente  articolo  possono  essere
cumulate con eventuali misure di cui l'impresa abbia  beneficiato  ai
sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, del regolamento (UE) n.  702/2014  e  del  regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione, del  27  giugno  2014  ovvero  ai
sensi del regolamento (UE) n. 651/2014  e  del  regolamento  (UE)  n.
1388/2014. 
  7.  Per  la  determinazione,  nei  casi  di  imprese   beneficiarie
appartenenti a gruppi  di  imprese,  della  percentuale  di  garanzia
applicabile ai sensi  del  comma  5,  lettera  c)  e  di  ogni  altra
disposizione operativa afferente  allo  svolgimento  dell'istruttoria
finalizzata al rilascio della garanzia, incluso  quanto  disposto  in
merito alle operazioni di cessione del credito con o  senza  garanzia
di solvenza, si applicano, in quanto compatibili,  le  previsioni  di
cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40.  Ai
fini dell'accesso alle garanzie previste dal  presente  articolo,  la
dichiarazione di cui all'articolo 1-bis,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 40 del 2020, attesta la sussistenza dei  requisiti  previsti
dal comma 1 del presente articolo. La procedura e  la  documentazione
necessaria  per  il  rilascio  della  garanzia   sono   ulteriormente
specificate da SACE S.p.A. 
  8. Per il rilascio delle  garanzie  che  coprono  finanziamenti  in
favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore
a 5000 o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro,  sulla
base dei dati risultanti dal  bilancio  ovvero  di  dati  certificati
qualora, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'impresa non abbia approvato il bilancio o,  comunque,  in  caso  di
finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni
di euro, si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 6,  del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 40 del 2020. 
  9. Qualora l'impresa  beneficiaria  abbia  dipendenti  o  fatturato
superiori alle soglie  indicate  dal  comma  8  o  l'importo  massimo
garantito  del  finanziamento  ecceda   la   soglia   ivi   indicata,
l'efficacia della garanzia  e  del  corrispondente  codice  unico  e'
subordinata all'adozione di un decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da  SACE  S.p.A.,  con
cui  viene  dato   corso   alla   delibera   assunta   dagli   organi
statutariamente competenti di SACE S.p.A., in merito alla concessione
della garanzia, tenendo in  considerazione  il  ruolo  che  l'impresa
beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 
    a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
    b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; 
    c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 
    d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; 
    e)  peso  specifico  nell'ambito  di   una   filiera   produttiva
strategica. 
  10. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle  garanzie  di
cui al presente articolo e' accordata di diritto  la  garanzia  dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui  operativita'  sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.  La  garanzia  dello
Stato e' esplicita, incondizionata,  irrevocabile  e  si  estende  al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad  ogni  altro
onere  accessorio,  al  netto  delle   commissioni   trattenute   per
l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero  degli  impegni
connessi alle garanzie. 
  11. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero  dell'economia
e delle finanze le attivita' relative all'escussione della garanzia e
al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare a  terzi  o  agli
stessi  garantiti.  SACE  S.p.A.  opera  con  la   dovuta   diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere impartiti  a  SACE  S.p.A.  indirizzi  sulla  gestione
dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica,  al  fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti
indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo. 
  12. I soggetti finanziatori forniscono un  rendiconto  periodico  a
SACE  S.p.A.,  con  i  contenuti,  la  cadenza  e  le  modalita'   da
quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il  rispetto  da  parte
dei soggetti finanziati e degli stessi  soggetti  finanziatori  degli
impegni e delle condizioni previsti ai sensi del  presente  articolo.
SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
  13. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al  presente  articolo  a
valere  sulle  risorse  nella  disponibilita'  del   Fondo   di   cui
all'articolo  1,  comma  14,  del  decreto-legge  n.  23  del   2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  40  del  2020,  entro
l'importo complessivo massimo di euro 200 miliardi  di  euro  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020. 
  14.   L'efficacia   del   presente    articolo    e'    subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea.  Sono  a  carico
della  SACE  S.p.A.  gli  obblighi  di  registrazione  nel   Registro
nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della  legge
24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di  cui  al  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  31   maggio   2017,   n.   115,
relativamente alle misure di cui al presente articolo. 
                               Art. 16 
 
            Misure temporanee di sostegno alla liquidita' 
                    delle piccole e medie imprese 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  dopo  il
comma 55 sono inseriti i seguenti: 
    «55-bis. Fermo quanto disposto dal comma 55 e previa approvazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in considerazione  delle  esigenze
di liquidita' direttamente derivanti dall'interruzione  delle  catene
di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie  prime
e  fattori  di  produzione,  dovuti  all'applicazione  delle   misure
economiche   restrittive   adottate   a   seguito    dell'aggressione
dell'Ucraina da parte della  Russia,  comprese  le  sanzioni  imposte
dall'Unione europea e dai suoi  partner  internazionali,  cosi'  come
dalle contromisure adottate  dalla  Federazione  Russa,  fino  al  31
dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  puo'  essere
concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente disposizione e  destinati  a
finalita' di investimento o  copertura  dei  costi  del  capitale  di
esercizio, alle seguenti condizioni: 
      1) per le esigenze di cui al comma 55, numero 2), nella  misura
massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti finalizzati alla
realizzazione di  obiettivi  di  efficientamento  o  diversificazione
della  produzione  o  del  consumo  energetici,   quali,   a   titolo
esemplificativo quelli volti a soddisfare  il  fabbisogno  energetico
con  energie  provenienti  da   forme   rinnovabili,   a   effettuare
investimenti in misure  di  efficienza  energetica  che  riducono  il
consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare
investimenti per ridurre o diversificare il consumo di  gas  naturale
ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali  rispetto  a
oscillazioni  eccezionali  dei  prezzi   sui   mercati   dell'energia
elettrica; 
      2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo
del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra
i seguenti elementi: 
        2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale  medio  degli
ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi  bilanci  o
dalle dichiarazioni fiscali;  qualora  l'impresa  abbia  iniziato  la
propria  attivita'  successivamente  al  31  dicembre  2019,  si   fa
riferimento  al  fatturato  annuo   totale   medio   degli   esercizi
effettivamente conclusi; 
        2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti  per  l'energia  nei
dodici mesi precedenti  il  mese  della  richiesta  di  finanziamento
inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore; 
      3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese,  localizzate
in Italia, che operino in uno  o  piu'  dei  settori  o  sottosettori
particolarmente colpiti di  cui  all'allegato  I  alla  Comunicazione
della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante  "Quadro  temporaneo
di crisi per misure di aiuto di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", nel rispetto
delle condizioni  di  compatibilita'  con  la  normativa  europea  in
materia di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e  dai
pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria; 
      4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni  adottate
dall'Unione europea,  comprese  quelle  specificamente  elencate  nei
provvedimenti  che  comminano  tali  sanzioni,  quelle  possedute   o
controllate da persone, entita' o organismi  oggetto  delle  sanzioni
adottate  dall'Unione  europea  e  quelle  che  operano  nei  settori
industriali oggetto  delle  sanzioni  adottate  dall'Unione  europea,
nella misura in  cui  il  rilascio  della  garanzia  pregiudichi  gli
obiettivi delle sanzioni in questione. 
    55-ter. Per  lo  stesso  capitale  di  prestito  sottostante,  le
garanzie concesse  a  norma  del  comma  55-bis  non  possono  essere
cumulate con altre misure di supporto alla liquidita' concesse  sotto
forma di  prestito  agevolato,  ai  sensi  della  sezione  2.3  della
Comunicazione della Commissione europea 2022/C131  I/01  ne'  con  le
misure di supporto alla liquidita' concesse sotto forma di garanzia o
prestito  agevolato  ai  sensi  delle  sezioni  3.2   o   3.3   della
Comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)
1863 final, recante "Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19".
Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo  al
medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis
possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche  diverse  da
quelle di supporto alla liquidita' mediante  garanzie,  a  condizione
che l'importo complessivo dei prestiti per  beneficiario  non  superi
l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2).». 
                               Art. 17 
 
                  Garanzie concesse da SACE S.p.A. 
                       a condizioni di mercato 
 
  1. Al decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 14-bis: 
      1) al primo periodo, dopo le parole «Ai  fini  del  sostegno  e
rilancio dell'economia» sono inserite le  seguenti:  «e  al  fine  di
supportare la crescita dimensionale e la  patrimonializzazione  delle
imprese o l'incremento della loro  competitivita',  migliorandone  la
capitalizzazione,  lo   sviluppo   tecnologico,   la   sostenibilita'
ambientale, le infrastrutture o le filiere  strategiche  o  favorendo
l'occupazione,» e dopo le parole «concessi  alle  imprese  con  sede»
sono inserite le seguenti: «legale in Italia e  alle  imprese  aventi
sede legale all'estero con una stabile organizzazione»; 
      2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I criteri e le
modalita' di rilascio della garanzia  nonche'  di  definizione  della
composizione del portafoglio di garanzie gestito da  SACE  S.p.A.  ai
sensi  del  presente  comma,  inclusi   i   profili   relativi   alla
distribuzione  dei  relativi   limiti   di   rischio,   in   funzione
dell'andamento del portafoglio garantito e dei  volumi  di  attivita'
attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori
esposizioni dello Stato, derivanti da  altri  strumenti  di  garanzia
gestiti dalla  medesima  SACE  S.p.A.,  sono  definiti  nell'allegato
tecnico al  presente  decreto.  L'efficacia  del  presente  comma  e'
subordinata alla positiva decisione della Commissione  europea  sulla
conformita' a condizioni di mercato del regime di garanzia. Con uno o
piu' decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  natura
non regolamentare, possono essere disciplinate, in conformita' con la
decisione della Commissione europea, ulteriori modalita' attuative  e
operative, ed eventuali elementi  e  requisiti  integrativi,  per  il
rilascio delle garanzie di cui al presente comma.»; 
    b) dopo l'allegato  1  e'  inserito  l'Allegato  tecnico  di  cui
all'allegato 1 annesso al presente decreto. 
                               Art. 18 
 
                 Fondo per il sostegno alle imprese 
                   danneggiate dalla crisi ucraina 
 
  1. Per l'anno 2022 e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130
milioni di euro finalizzato a  far  fronte,  mediante  erogazione  di
contributi a fondo perduto, alle  ripercussioni  economiche  negative
per le imprese nazionali  derivanti  dalla  crisi  internazionale  in
Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla
contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e  progetti
esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento. 
  2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda  e  nei
limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse
da  quelle  agricole,  come   definite   dalla   raccomandazione   n.
2003/361/CE  della  Commissione  europea,  del  6  maggio  2003,  che
presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti: 
    a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni  di  vendita
di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime
e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e  la  Repubblica
di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del  fatturato  aziendale
totale; 
    b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e
semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la  data  di
entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per
cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente  periodo
dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020,
rispetto al  costo  di  acquisto  medio  del  corrispondente  periodo
dell'anno 2021; 
    c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente  la  data  di
entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno
il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini  della
quantificazione della riduzione del fatturato rilevano  i  ricavi  di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  3. Le risorse del fondo di cui al comma 1  sono  ripartite  tra  le
imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di  esse  un  importo
calcolato  applicando  una  percentuale  pari  alla  differenza   tra
l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre  anteriore
alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei
medesimi  ricavi  riferiti  al  corrispondente  trimestre  del  2019,
determinata come segue: 
    a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi  relativi  al  periodo
d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro; 
    b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi  relativi  al  periodo
d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50  milioni  di
euro; 
    c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020  il  periodo  di
imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) e' quello relativo
all'anno 2021. 
  4. I contributi di  cui  al  presente  articolo,  che  non  possono
comunque superare l'ammontare massimo di  euro  400.000  per  singolo
beneficiario,  sono  attribuiti  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle
condizioni previsti dalla  Comunicazione  della  Commissione  europea
2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di  crisi  per  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  a  seguito  dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina». E' comunque escluso il cumulo  con  i
benefici di cui all'articolo 29 del presente decreto. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono  definite
le modalita' attuative di erogazione delle risorse, ivi  compreso  il
termine di presentazione delle domande, che e' fissato  in  data  non
successiva al sessantesimo giorno dalla  data  di  pubblicazione  sul
sito internet  istituzionale  del  Ministero  del  decreto  medesimo,
nonche' le modalita' di verifica del possesso dei requisiti da  parte
dei  beneficiari,  anche   tramite   sistemi   di   controllo   delle
autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo  economico
puo' avvalersi di societa' in  house  mediante  stipula  di  apposita
convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al presente
comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui  al
presente articolo,  nel  limite  massimo  dell'1,5  per  cento  delle
risorse stesse. 
  6. Qualora la dotazione finanziaria di  cui  al  comma  1  non  sia
sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili,  il  Ministero
dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale  il
contributo. 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  130  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
                               Art. 19 
 
Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese
  agricole, della pesca e dell'acquacoltura 
  1. Per l'anno 2022, la dotazione del «Fondo per lo  sviluppo  e  il
sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»  di
cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
e' incrementata di 20 milioni di euro. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
                               Art. 20 
 
Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole,  della  pesca  e
  dell'acquacoltura  che  hanno  subito  un  incremento   dei   costi
  energetici 
  1.  Previa  autorizzazione  della  Commissione  europea  ai   sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di  servizi  per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA),  con  copertura  al  100  per
cento,  i  nuovi  finanziamenti  concessi  da  banche,   intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993,  n.  385,  e  dagli  altri  soggetti  abilitati  alla
concessione di credito in favore di piccole e medie imprese  agricole
e della pesca che abbiano registrato  un  incremento  dei  costi  per
l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022
come da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  purche'  tali
finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non  prima
di ventiquattro mesi dall'erogazione e  abbiano  una  durata  fino  a
centoventi  mesi  e  un  importo  non  superiore  al  100  per  cento
dell'ammontare  complessivo  degli  stessi  costi,  come   risultante
dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima  dichiarazione  fiscale
presentata alla data della  domanda  di  garanzia,  ovvero  da  altra
idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa  ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000 e, comunque, non superiore a 35.000 euro. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  180  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni,  ai
sensi dell'articolo  58  e,  quanto  ad  euro  80  milioni,  mediante
utilizzo delle risorse disponibili sul conto  corrente  di  tesoreria
centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, che sono trasferite su un conto  corrente  di  tesoreria
centrale appositamente  istituito,  intestato  a  ISMEA,  per  essere
utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione
delle garanzie di cui al presente articolo. 

Capo III

Misure per la ripresa economica, la produttivita’ delle imprese e
l’attrazione degli investimenti

                               Art. 21 
 
              Maggiorazione del credito di imposta per 
                investimenti in beni immateriali 4.0 
 
  1.  Per  gli  investimenti  aventi   ad   oggetto   beni   compresi
nell'allegato  B  annesso  alla  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022  e  fino  al  31  dicembre
2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la  data
del 31  dicembre  2022  il  relativo  ordine  risulti  accettato  dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti  in  misura  almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito
d'imposta prevista  dall'articolo  1,  comma  1058,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' elevata al 50 per cento. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  15,7
milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  si
provvede ai sensi dell'articolo 58. 
                               Art. 22 
 
                  Credito d'imposta formazione 4.0 
 
  1. Al fine di rendere piu' efficace il processo  di  trasformazione
tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese,  con  specifico
riferimento alla qualificazione delle competenze  del  personale,  le
aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del  40  per  cento
previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, per le spese di formazione del personale dipendente  finalizzate
all'acquisizione  o  al   consolidamento   delle   competenze   nelle
tecnologie rilevanti per la  trasformazione  tecnologica  e  digitale
delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50
per cento, a condizione che le attivita' formative siano erogate  dai
soggetti  individuati  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del   presente   decreto   e   che   i   risultati   relativi
all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze  siano
certificati secondo le modalita' stabilite con  il  medesimo  decreto
ministeriale. 
  2.   Con   riferimento   ai   progetti   di   formazione    avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure  del
credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al
35 per cento. 
                               Art. 23 
 
                   Disposizioni urgenti a sostegno 
                     delle sale cinematografiche 
 
  1. Al fine di favorire la ripresa delle  attivita'  e  lo  sviluppo
delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito  di
imposta di cui all'articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n.  220,
e' riconosciuto nella misura massima del 40 per cento  dei  costi  di
funzionamento delle sale cinematografiche,  secondo  le  disposizioni
stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo  21,  comma  5,
della medesima legge n. 220 del 2016. 
                               Art. 24 
 
                   Rifinanziamento del Fondo IPCEI 
 
  1. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla  realizzazione
degli  importanti  progetti  di  comune  interesse  europeo  di   cui
all'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del  Fondo  IPCEI  di
cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
e' incrementata di 150 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  di  200
milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro  per  l'anno
2024. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma  1  si  provvede,  quanto  a  100
milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34  e,
quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro  per
l'anno  2023  e  150  milioni  di  euro  per  l'anno  2024  ai  sensi
dell'articolo 58. 
                               Art. 25 
 
              Fondo per il potenziamento dell'attivita' 
               di attrazione degli investimenti esteri 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e'  istituito  un  fondo  per  il  potenziamento  dell'attivita'   di
attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022.  Il  fondo  e'  finalizzato
alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla
base delle migliori pratiche a livello internazionale, di  potenziali
investitori  strategici  esteri,  secondo  le  caratteristiche  e  le
diverse  propensioni  all'investimento  di  ciascuna   tipologia   di
investitori,  per   favorire   l'avvio,   la   crescita   ovvero   la
ricollocazione nel territorio nazionale di  insediamenti  produttivi,
nonche'  l'elaborazione  di  proposte  di  investimento  strutturate,
comprensive  di  tutti  gli   elementi   utili   ad   un'approfondita
valutazione delle opportunita' prospettate, in relazione alle diverse
tipologie di investitori. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e al  fine  di  garantire  il
supporto  tecnico-operativo   al   Comitato   interministeriale   per
l'attrazione degli investimenti esteri di  cui  all'articolo  30  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  e'  costituita
una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale
in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico  e  composta
dal personale in servizio presso il predetto  Ministero,  nei  limiti
della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica. Alla segreteria  tecnica  sono  attribuiti,  tra
l'altro,  i  compiti  inerenti  alla   ricognizione   di   potenziali
investitori  strategici  esteri,  all'elaborazione  di  proposte   di
investimento strutturate, all'adozione di metodologie uniformi,  alla
definizione di  indicatori  di  performance,  all'implementazione  di
banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di  uno  «sportello
unico»  che  accompagni  e  supporti  gli  investitori   esteri   con
riferimento a tutti  gli  adempimenti  e  alle  pratiche  utili  alla
concreta realizzazione dell'investimento, nonche' all'attivazione  di
un sito web unitario, che raccolga e organizzi in  maniera  razionale
tutte le  informazioni  utili  sulle  iniziative  e  sugli  strumenti
attivabili a supporto  dei  potenziali  investitori  esteri.  Per  le
medesime  finalita'  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   puo'
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2021, n. 165, di un contingente massimo di dieci esperti con
elevate competenze e qualificazioni  professionali  in  materia,  nel
limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo  incarico  al  lordo
degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, con
oneri a valere sul fondo di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. 
                               Art. 26 
 
                   Disposizioni urgenti in materia 
                    di appalti pubblici di lavori 
 
  1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei
materiali da costruzione,  nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti
energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi
compresi quelli affidati a  contraente  generale,  aggiudicati  sulla
base di offerte, con termine finale  di  presentazione  entro  il  31
dicembre 2021, lo stato di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31  dicembre  2022,  e'  adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,  applicando  i
prezzari aggiornati ai sensi del  comma  2  ovvero,  nelle  more  del
predetto aggiornamento, quelli  previsti  dal  comma  3.  I  maggiori
importi derivanti dall'applicazione dei  prezzari  di  cui  al  primo
periodo, al netto dei ribassi formulati  in  sede  di  offerta,  sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento,
nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto  periodo,  nonche'
di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle  risorse
dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento  e'
emesso contestualmente e comunque entro cinque  giorni  dall'adozione
dello stato di avanzamento. Il  pagamento  e'  effettuato,  al  netto
delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o  liquidate,  ai
sensi  dell'articolo  106,  comma,  1,  lettera   a),   del   decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  entro  i  termini   di   cui
all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per  cento,  le
risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico
di ogni intervento,  fatte  salve  le  somme  relative  agli  impegni
contrattuali  gia'  assunti,  e  le  eventuali  ulteriori   somme   a
disposizione  della  medesima   stazione   appaltante   e   stanziate
annualmente  relativamente  allo  stesso  intervento.  Ai  fini   del
presente  comma,  possono,  altresi',  essere  utilizzate  le   somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una  diversa
destinazione  sulla  base  delle  norme  vigenti,  nonche'  le  somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i quali  siano  stati  eseguiti  i
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione,  nel
rispetto delle procedure contabili della spesa  e  nei  limiti  della
residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in  vigore
del presente decreto. Qualora il  direttore  dei  lavori  abbia  gia'
adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il  responsabile  unico
del  procedimento  abbia  emesso   il   certificato   di   pagamento,
relativamente anche alle lavorazioni effettuate  tra  il  1°  gennaio
2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e'  emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di  pagamento
straordinario recante la determinazione, secondo le modalita' di  cui
al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto  relativo
alle lavorazioni effettuate  e  contabilizzate  a  far  data  dal  1°
gennaio 2022. In tali  casi,  il  pagamento  e'  effettuato  entro  i
termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di
cui  all'articolo  23,  comma  16,  terzo  periodo,  del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50  del  2016,  e
limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro  il  31  luglio  2022,
procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari  in  uso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in  attuazione  delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12,  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni,  i
prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici  giorni,  dalle
competenti   articolazioni   territoriali   del    Ministero    delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  sentite  le  regioni
interessate.  Fermo  quanto  previsto  dal  citato  articolo  29  del
decreto-legge  n.  4  del  2022,  in  relazione  alle  procedure   di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022,
ai  fini  della  determinazione  del  costo   dei   prodotti,   delle
attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi  dell'articolo  23,  comma
16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano  i  prezzari
aggiornati  ai  sensi  del  presente   comma   ovvero,   nelle   more
dell'aggiornamento,  quelli  previsti  dal  comma   3.   I   prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere  validita'  entro
il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino
al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara  la  cui  approvazione
sia intervenuta entro tale data. 
  3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai  sensi
del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma
11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni  appaltanti,  per  i
contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione  del  costo
dei prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni,  ai  sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50  del  2016,
incrementano  fino  al  20  per  cento  le  risultanze  dei  prezzari
regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla
data del 31 dicembre 2021. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma
2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a
quelli approvati alla data del  31  dicembre  2021  inferiore  ovvero
superiore alla percentuale di  cui  al  primo  periodo  del  presente
comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio  degli  importi
riconosciuti  ai  sensi  del  medesimo  comma  1,  in  occasione  del
pagamento degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  afferenti  alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato. 
  4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo   142,   comma   4,   del   medesimo   codice,    ovvero
all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  ad  esclusione  dei  soggetti  di  cui
all'articolo  164,  comma  5,  del  medesimo  codice,  per  i  lavori
realizzati ovvero affidati dagli stessi,  in  caso  di  insufficienza
delle risorse di cui al comma  1,  alla  copertura  degli  oneri,  si
provvede: 
    a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in  parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  12  febbraio
2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato  «PNRR»,  di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  6  maggio  2021,   n.   59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  luglio  2021,  n.  101
ovvero in relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55,  a
valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7,  comma  1,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  limitatamente  alle  risorse
autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del  decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, nonche'  dalla  lettera  a)  del  comma  5  del
presente articolo. Le istanze di accesso al  Fondo  sono  presentate:
entro il 31 agosto 2022,  relativamente  agli  stati  di  avanzamento
concernenti le lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la  responsabilita'  dello  stesso,
nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e  fino  al  31  luglio
2022;  entro  il  31  gennaio  2023,  relativamente  agli  stati   di
avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate  dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita'  dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022  e  fino  al  31
dicembre 2022. Ai  fini  dell'accesso  alle  risorse  del  Fondo,  le
stazioni appaltanti trasmettono telematicamente  al  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia  dello  stato
di avanzamento dei lavori corredata  da  attestazione  da  parte  del
direttore  dei   lavori,   vistata   dal   responsabile   unico   del
procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo
di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello  stato  di
avanzamento dei lavori in relazione al quale e'  formulata  l'istanza
di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi
per l'effettuazione del  versamento  del  contributo  riconosciuto  a
valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare  delle  richieste
di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal
primo  periodo,  la  ripartizione  delle  risorse  tra  le   stazioni
appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a
concorrenza del  citato  limite  massimo  di  spesa.  Fermo  restando
l'obbligo delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
valere sulle risorse di cui al  comma  1,  entro  i  termini  di  cui
all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del  codice   dei
contratti pubblici di cui al citato decreto  legislativo  n.  50  del
2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il  pagamento  viene
effettuato  dalla  stazione  appaltante  entro  trenta   giorni   dal
trasferimento di dette risorse; 
    b) in relazione agli interventi diversi da  quelli  di  cui  alla
lettera a), a valere sulle risorse  del  Fondo  di  cui  all'articolo
1-septies,  comma  8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
come incrementate dal comma 5, lettera  b),  del  presente  articolo,
nonche' dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.
34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n.  21
del 2022 secondo le modalita' previste di cui all'articolo 1-septies,
comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le
istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le  lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero  annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure  dal
1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31  gennaio  2023,
relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le  lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero  annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure  dal
1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso  alle
risorse del Fondo, le stazioni  appaltanti  trasmettono,  secondo  le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo  1-septies,  comma
8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021,  i  dati
del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei  lavori
corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori,  vistata
dal  responsabile  unico   del   procedimento,   dell'entita'   delle
lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entita' delle
risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate  ai
fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione
al quale e' formulata l'istanza di accesso al  Fondo,  l'entita'  del
contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento
del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora
l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al
limite di spesa previsto dal primo  periodo,  la  ripartizione  delle
risorse tra le  stazioni  appaltanti  richiedenti  e'  effettuata  in
misura proporzionale e fino a concorrenza del citato  limite  massimo
di spesa. Fermo  restando  l'obbligo  delle  stazioni  appaltanti  di
effettuare i pagamenti a valere sulle risorse  di  cui  al  comma  1,
entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo  periodo,
del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al   citato   decreto
legislativo n. 50 del 2016, in  caso  di  accesso  alle  risorse  del
Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante  entro
trenta giorni dal trasferimento di dette risorse. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4: 
    a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 120 del 2020, e' incrementata di 1.000 milioni di  euro  per
l'anno 2022 e 500  milioni  di  euro  per  l'anno  2023.  Le  risorse
stanziate  dalla  presente   lettera   per   l'anno   2022,   nonche'
dall'articolo 23, comma 2, lettera a),  del  decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21, sono destinate al riconoscimento di contributi  relativi
alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a),
del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate
per l'anno  2023  sono  destinate  al  riconoscimento  di  contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della  medesima
lettera a) del comma 4,  entro  il  31  gennaio  2023.  Le  eventuali
risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle  stazioni
appaltanti in relazione alle istanze presentate entro  il  31  agosto
2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento  dei  contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023; 
    b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8,
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e  di  550  milioni  di
euro per  l'anno  2023.  Le  eventuali  risorse  eccedenti  l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere  utilizzate
per il  riconoscimento  dei  contributi  relativamente  alle  istanze
presentate entro il 31 gennaio 2023. 
  6. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  29,  commi  8  e  9,  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i  maggiori  costi
derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3  del  presente
articolo, dei prezzari  utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento
delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022,  le  stazioni
appaltanti  possono  procedere  alla  rimodulazione  delle  somme   a
disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le
medesime  finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati
di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali  siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei
limiti della residua  spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al  comma  6,  per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai  sensi
dei  commi  2  e  3,  dei  prezzari  utilizzati  nelle  procedure  di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre  2022
che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,  con  le
risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE)
2021/241  e'  istituto  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  il  «Fondo  per  l'avvio  di  opere
indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno
2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025  e  1.300  milioni  di  euro  per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei  limiti  degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del  Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
183. Fermi restando gli interventi prioritari  individuati  al  primo
periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere,  secondo
le  modalita'  definite  al  quinto  periodo  e  relativamente   alle
procedure   di   affidamento   di   lavori   delle   opere    avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati  la
cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il  31
dicembre 2026  relativi  al  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.  59
del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021
e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto-legge  n.  32   del   2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.  Al  Fondo
possono altresi' accedere, nei termini di cui al precedente periodo: 
    a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421,
della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  per  la  realizzazione  degli
interventi inseriti nel programma di cui al comma  423  del  medesimo
articolo 1 della legge n. 234 del 2021; 
    b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.  di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  11  marzo  2020,   n.   16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,  per
la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo  articolo
3 del decreto-legge n. 16 del 2020; 
    c) l'Agenzia per la  coesione  territoriale  per  gli  interventi
previsti  dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,  comma  5-ter,  del
decreto-legge n. 4 del 2022,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 25 del 2022. 
  Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
da adottare entro 45 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, sono determinate le modalita'  di  accesso  al
Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative  risorse
secondo i seguenti criteri: 
    a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di
assegnazione delle risorse da  parte  delle  Amministrazioni  statali
finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi  programmi  di
investimento  secondo  modalita'  telematiche  e   relativo   corredo
informativo; 
    b) ai fini dell'assegnazione delle  risorse,  i  dati  necessari,
compresi  quelli  di  cui  al  comma   6,   sono   verificati   dalle
amministrazioni statali istanti attraverso  sistemi  informativi  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
    c)  l'assegnazione  delle  risorse   avviene   sulla   base   del
cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato
ai sensi della lettera b) e  costituisce  titolo  per  l'avvio  delle
procedure di affidamento delle opere pubbliche; 
    d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite
dalla citata legge n. 183 del  1987  e  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1988,  n.  568,
sulla base delle  richieste  presentate  dalle  amministrazioni,  nei
limiti delle disponibilita' di cassa; per le risorse  destinate  agli
interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati  in  favore  dei
conti di tesoreria Next Generation  UE-Italia  gestiti  dal  Servizio
centrale per il PNRR  che  provvede  alla  successiva  erogazione  in
favore delle Amministrazioni aventi diritto,  con  le  procedure  del
PNRR; 
    e) modalita' di restituzione delle economie derivanti dai ribassi
d'asta  non  utilizzate  al  completamento  degli  interventi  ovvero
dall'applicazione delle clausole  di  revisione  dei  prezzi  di  cui
all'articolo 29, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  n.  4  del
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.  Le
eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle stazioni  appaltanti
devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo; 
    f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste  di
accesso  al  Fondo  di  cui  al  presente  comma,  previsione   della
possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al
comma 4 ai sensi del comma 13. 
  Per  gli  interventi  degli  enti  locali  finanziati  con  risorse
previste  dal  regolamento  (UE)  2021/240  e  dal  regolamento  (UE)
2021/241, con i decreti di cui  al  precedente  periodo  puo'  essere
assegnato direttamente, su  proposta  delle  Amministrazioni  statali
finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui
al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi
procedurali e finanziari degli interventi medesimi  e  sono  altresi'
stabilite  le  modalita'  di  verifica  dell'importo   effettivamente
spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6. 
  8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli  accordi  quadro  di
lavori di cui all'articolo 54 del codice dei  contratti  pubblici  di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,  gia'  aggiudicati  ovvero
efficaci alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  le
stazioni appaltanti,  ai  fini  della  esecuzione  di  detti  accordi
secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6  del  medesimo
articolo 54 del codice dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  50   del   2016   e   nei   limiti   delle   risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori  previsti
dall'accordo quadro  utilizzano  i  prezzari  aggiornati  secondo  le
modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al  comma  3  del  presente
articolo, fermo restando il ribasso  formulato  in  sede  di  offerta
dall'impresa  aggiudicataria   dell'accordo   quadro   medesimo.   In
relazione  all'esecuzione  degli  accordi  quadro  di  cui  al  primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui all'articolo 29
del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  si
applicano  anche  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la  responsabilita'  del
direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di  lavori  basati
su accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 25  del  2022,  il  comma  11-  bis  e'
abrogato. 
  10. All'articolo  25  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  i
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. 
  11.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23,  comma   1,   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applicano anche  alle  istanze
di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del  Fondo  di
cui al comma 4, lettera a) del presente articolo. 
  12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei  commi
2, secondo e quarto periodo, e 3, si  applicano  anche  agli  appalti
pubblici di lavori, nonche' agli accordi  quadro  di  lavori  di  cui
all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa'
del gruppo Ferrovie dello Stato,  di  ANAS  S.p.A.  con  riguardo  ai
prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui
al primo periodo  del  citato  comma  2  del  presente  articolo.  In
relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle  societa'
del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. in essere alla  data
di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso
di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi
delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei  lavori
dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. 
  13. In considerazione  delle  istanze  presentate  e  dell'utilizzo
effettivo  delle  risorse,  al  fine  di  assicurare  la   tempestiva
assegnazione delle necessarie disponibilita' per le finalita' di  cui
al presente articolo, previo accordo delle  amministrazioni  titolari
dei fondi di cui commi 5 e  7,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad  apportare  tra  gli  stati  di  previsione
interessati,  anche  mediante  apposito  versamento  all'entrata  del
bilancio dello  Stato  e  successiva  riassegnazione  in  spesa,  per
ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole  risorse
iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative
annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. 
  14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e  7,  quantificati  in  3.000
milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e
1.300  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 58. 
                               Art. 27 
 
                   Disposizioni urgenti in materia 
                      di concessioni di lavori 
 
  1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli  aumenti  eccezionali  dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche'  dei  carburanti  e  dei
prodotti  energetici,  anche  in  conseguenza   della   grave   crisi
internazionale in atto in Ucraina, i  concessionari  autostradali  di
cui all'articolo 142, comma 4,  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico
del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data
di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale sia
previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il  31
dicembre  2023,  utilizzando  il  prezzario   di   riferimento   piu'
aggiornato. 
  2. Il quadro economico del progetto, come  rideterminato  ai  sensi
del comma 1, e' sottoposto  all'approvazione  del  concedente  ed  e'
considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformita' alle
delibere adottate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di  cui
all'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
In ogni caso,  i  maggiori  oneri  derivanti  dall'aggiornamento  del
quadro economico del  progetto  non  concorrono  alla  determinazione
della remunerazione del capitale investito  netto,  ne'  rilevano  ai
fini della durata della concessione. 
                               Art. 28 
 
               Patti territoriali dell'alta formazione 
                            delle imprese 
 
  1. Al decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo  l'articolo
14 e' inserito il seguente: 
    «Art. 14-bis (Patti  territoriali  dell'alta  formazione  per  le
imprese). - 1. Al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi
di studio e la  formazione  di  profili  professionali  innovativi  e
altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni  espressi
dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonche' di
migliorare  e  ampliare  l'offerta  formativa   universitaria   anche
attraverso la sua integrazione con le correlate attivita' di ricerca,
sviluppo e innovazione, alle universita' che promuovono,  nell'ambito
della propria autonomia, la stipula di "Patti territoriali per l'alta
formazione per  le  imprese",  di  seguito  denominati  "Patti",  con
imprese ovvero enti o istituzioni  di  ricerca  pubblici  o  privati,
nonche' con altre universita', pubbliche amministrazioni  e  societa'
pubbliche, e' riconosciuto, per gli  anni  2022-2028,  un  contributo
complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui
20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2023 al 2025. 
    2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  all'esito  della  valutazione  delle
proposte di Patto di cui al comma 5. 
    3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1  e'  subordinata
all'effettiva  sottoscrizione  del  Patto  tra  il   Presidente   del
Consiglio   dei   ministri   o   un   suo   delegato,   il   Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  il   Rettore   dell'universita'
proponente,   i   Rettori   delle   altre    eventuali    universita'
sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri  soggetti  pubblici  o
privati sottoscrittori. 
    4. I Patti: 
      a)  recano  la  puntuale  indicazione  di  progetti  volti,  in
particolare, a promuovere l'offerta formativa di  corsi  universitari
finalizzati alla formazione delle professionalita', anche a carattere
innovativo, necessarie allo  sviluppo  delle  potenzialita'  e  della
competitivita' dei settori e delle filiere in  cui  sussiste  mancata
corrispondenza tra domanda  e  offerta  di  lavoro,  con  particolare
riferimento alle discipline STEM - Science,  Technology,  Engineering
and Mathematics, anche integrate con altre discipline  umanistiche  e
sociali. I progetti possono altresi'  prevedere  iniziative  volte  a
sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la  loro
formazione continua, nel  quadro  dell'apprendimento  permanente  per
tutto  il  corso  della  vita,  e  a  promuovere   il   trasferimento
tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese; 
      b) sono corredati dal  cronoprogramma  di  realizzazione  delle
fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale  e  prevedono  la
revoca, anche parziale, del contributo di cui al comma 1 in  caso  di
mancato raggiungimento degli obiettivi previsti,  ferme  restando  le
obbligazioni giuridicamente vincolanti gia' assunte. Per il 2022,  il
cronoprogramma prevede obiettivi annuali; 
      c)   indicano   le   risorse   finanziarie    per    provvedere
all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili  nei
bilanci delle universita' e quelle eventualmente a carico degli altri
soggetti pubblici o privati sottoscrittori; 
      d) assicurano la  complementarita'  dei  relativi  contenuti  e
obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o
in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, e possono recare misure  per  potenziare  i  processi  di
internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti; 
      e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione,  la  stipula  di
accordi di programma tra le singole universita' o aggregazioni  delle
stesse e il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o  la
federazione, anche limitatamente ad alcuni  settori  di  attivita'  o
strutture, ovvero la fusione di universita' ai sensi dell'articolo  3
della medesima legge n. 240 del 2010. 
    5. I Patti sono definiti e proposti dalle universita' interessate
e valutati da una commissione nominata dal Ministro  dell'universita'
e della ricerca e  composta  da  cinque  membri,  due  designati  dal
Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   e   tre   designati,
rispettivamente, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dal
Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello  sviluppo
economico. Ai componenti della  commissione  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
    6. Possono proporre i Patti le sole universita' che hanno sede in
regioni  che  presentano  parametri  inferiori  rispetto  alla  media
nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri: 
      a) numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella
regione interessata dal Patto; 
      b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea; 
      c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza
sul totale dei  laureati  residenti  nella  regione  interessata  dal
Patto. 
    7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto  di  cui  al
comma 5, la commissione tiene conto della  capacita'  dei  Patti,  in
relazione alle discipline per  le  quali  e'  proposto  l'ampliamento
dell'offerta formativa e con  priorita'  per  le  discipline  STEM  -
Science, Technology, Engineering and Mathematics anche integrate  con
altre  discipline  umanistiche  e  sociali,  di  colmare   i   divari
territoriali e di genere espressi dai parametri di cui  al  comma  6,
nonche' del tasso di crescita delle filiere produttive connesse  alle
discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento
statale i progetti che prevedono la federazione, anche  limitatamente
ad alcuni settori di attivita' o  strutture,  ovvero  la  fusione  di
atenei ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240 del 2010. 
    8. La verifica dell'attuazione del Patto, il  monitoraggio  delle
misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi  sono  effettuati
dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca.   Il   Ministero
verifica,  in  particolare,  l'effettivo  incremento  del  numero  di
studenti iscritti alle discipline previste e del tasso di occupazione
dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche  in  relazione
al  tempo  intercorso  dalla   laurea,   nonche'   alla   rispondenza
dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto  alle  esigenze  del
mercato del lavoro e all'innalzamento della qualita' della formazione
e della relativa attivita' di  ricerca.  Il  mancato  rispetto  degli
obiettivi e' valutato dal Ministero dell'universita' e della ricerca,
anche  tramite  l'Agenzia  nazionale  di  valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), ai  fini  della  distribuzione
delle  risorse  pubbliche  destinate  alle   universita'   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 4  e  5,  della  legge  n.  240  del  2010,  e
determina, altresi', la revoca del contributo statale nei casi di cui
al  comma  4,  lettera  b).  I  contributi  revocati  possono  essere
destinati ad altri Patti con le modalita' di cui al comma 2. 
    9. In sede di  prima  applicazione,  le  universita'  interessate
definiscono e propongono i Patti entro il  15  settembre  2022  e  la
relativa procedura di valutazione di cui  al  comma  5  si  esaurisce
entro il 15 novembre 2022.». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni  di
euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
                               Art. 29 
 
               Misure a favore di imprese esportatrici 
 
  1. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2, primo  comma,
del  decreto-legge  28  maggio  1981,   n.   251,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,  n.  394,  possono  essere
utilizzate  per  concedere  finanziamenti  agevolati   alle   imprese
esportatrici per fare fronte ai  comprovati  impatti  negativi  sulle
esportazioni   derivanti   dalle   difficolta'   o   rincari    degli
approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi
previsti dal presente comma e' ammesso, per un importo non  superiore
al  40  per  cento  dell'intervento  complessivo  di   sostegno,   il
cofinanziamento a fondo perduto di  cui  all'articolo  72,  comma  1,
lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022,
secondo condizioni e modalita' stabilite con una o piu' deliberazioni
del Comitato agevolazioni di cui all'articolo  1,  comma  270,  della
legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  tenuto  conto   delle   risorse
disponibili e dell'ammontare complessivo  delle  domande  presentate.
L'efficacia del presente articolo e'  subordinata  all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. 
                               Art. 30 
 
                     Semplificazioni procedurali 
                     in materia di investimenti 
 
  1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per  il  sistema
produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, al di
fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, in caso  di  inerzia  o  ritardo  ascrivibili  a
soggetti diversi dalle regioni, province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, il Ministero  dello
sviluppo economico, in sostituzione dell'amministrazione  proponente,
previa assegnazione di un termine  per  provvedere  non  superiore  a
trenta giorni, adotta  ogni  atto  o  provvedimento  necessario,  ivi
comprese l'indizione della conferenza di  servizi  decisoria  di  cui
agli articoli 14, comma 2 e 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241
e della conferenza di servizi preliminare  di  cui  all'articolo  14,
comma 3, della legge  n.  241  del  1990,  nonche'  l'adozione  della
determinazione  motivata  di  conclusione  della  conferenza  di  cui
all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241 del  1990.
L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente  articolo  puo'
essere richiesto anche dal soggetto proponente. 
  2. Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti  e
provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, ai sensi dell'articolo  120,
secondo comma, della Costituzione,  in  caso  di  inerzia  o  ritardo
ascrivibili a regioni, province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
citta' metropolitane, province e comuni, il Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  esercita  i
poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente,  l'organo
o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o  piu'  commissari  ad
acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
gli atti o provvedimenti necessari. 

Titolo II
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE
Capo I
Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport

                               Art. 31 
 
          Indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti 
 
  1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti  di  cui
all'articolo 32 e che nel primo  quadrimestre  dell'anno  2022  hanno
beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno  una
mensilita', e' riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella
retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a  titolo  di
indennita' una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennita'  e'
riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione  del  lavoratore
di non essere titolare delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  32,
commi 1 e 18. 
  2. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta  ai  lavoratori
dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui  siano  titolari  di
piu' rapporti di lavoro. 
  3.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  non   e'   cedibile,   ne'
sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai  fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
ed assistenziali. 
  4. Nel mese  di  luglio  2022,  il  credito  maturato  per  effetto
dell'erogazione dell'indennita' di  cui  al  comma  1  e'  compensato
attraverso  la  denuncia  di  cui  all'articolo  44,  comma  9,   del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  secondo  le
indicazioni  che  saranno  fornite  dall'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi  da  1  a  4  valutati  in  2.756
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58. 
                               Art. 32 
 
 Indennita' una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti 
 
  1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari  di  uno  o
piu'  trattamenti  pensionistici  a   carico   di   qualsiasi   forma
previdenziale  obbligatoria,  di  pensione  o  assegno  sociale,   di
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e  sordomuti,  nonche'
di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro
il 30 giugno 2022 e reddito personale  assoggettabile  ad  IRPEF,  al
netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per
l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale
(INPS)  corrisponde  d'ufficio  con  la  mensilita'  di  luglio  2022
un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti  di  cui
al presente comma risultino titolari  esclusivamente  di  trattamenti
non  gestiti  dall'INPS,  il  casellario  centrale  dei   pensionati,
istituito con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
1971,   n.   1388,   individua   l'Ente   previdenziale    incaricato
dell'erogazione dell'indennita' una tantum che provvede negli  stessi
termini e alle medesime condizioni ed e'  successivamente  rimborsato
dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione. 
  2. Agli effetti delle disposizioni del  comma  1  dal  computo  del
reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al  netto  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti  di  fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di  abitazione  e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 
  3. L'indennita' una tantum  di  cui  al  comma  1  non  costituisce
reddito  ai  fini  fiscali  ne'  ai  fini  della  corresponsione   di
prestazioni previdenziali ed  assistenziali,  non  e'  cedibile,  ne'
sequestrabile, ne' pignorabile. 
  4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e'  corrisposta  sulla
base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento
ed e' soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1
e 2, anche attraverso le informazioni fornite in  forma  disaggregata
per  ogni   singola   tipologia   di   redditi   dall'Amministrazione
finanziaria  e  ogni  altra  amministrazione  pubblica  che   detiene
informazioni utili. 
  5.  L'Ente  erogatore  procede  alla  verifica   della   situazione
reddituale e, in caso di somme  corrisposte  in  eccedenza,  provvede
alla notifica dell'indebito  entro  l'anno  successivo  a  quello  di
acquisizione delle informazioni reddituali. 
  6. L'indennita' una tantum di cui al  comma  1  e'  corrisposta,  a
ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche  nel  caso  in
cui tale soggetto svolga attivita' lavorativa. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi  da  1  a  6  valutati  in  2.740
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58. 
  8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano  in
essere uno o piu' rapporti di lavoro, alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, nel  mese  di  luglio  2022  un'indennita'  una
tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere  presentate  presso
gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e
sono  valutate  come  al  numero  8  della  tabella  D,  allegata  al
regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della  salute
e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10  dicembre
2008. 
  9. Per coloro che hanno percepito per il mese  di  giugno  2022  le
prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo  4
marzo 2015 n. 22, e' riconosciuta dall'Inps una indennita' una tantum
pari a 200 euro. 
  10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennita'  di
disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32
della legge 29 aprile 1949, n. 264,  e'  riconosciuta  dall'INPS  una
indennita' una tantum pari a 200 euro. 
  11. L'Inps, a domanda, eroga una indennita' una tantum pari  a  200
euro  ai  titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i
cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto e iscritti alla Gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I  soggetti  non  devono
essere titolari dei trattamenti  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo  e  non  essere  iscritti  ad  altre   forme   previdenziali
obbligatorie. L'indennita'  e'  corrisposta  ai  soggetti  che  hanno
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a  35.000  euro
per l'anno 2021. 
  12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle
indennita' previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge
22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106, l'INPS eroga automaticamente un'indennita' una tantum pari a 200
euro. 
  13. L'INPS, a domanda, eroga  ai  lavoratori  stagionali,  a  tempo
determinato e intermittenti di cui agli  articoli  da  13  a  18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81  che,  nel  2021  abbiano
svolto la prestazione  per  almeno  50  giornate,  un'indennita'  una
tantum pari a 200 euro. L'indennita' e' corrisposta ai  soggetti  che
hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a  35.000
euro per l'anno 2021. 
  14. L'INPS, a  domanda,  eroga  ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno  50
contributi giornalieri versati, un'indennita' una tantum pari  a  200
euro. L'indennita' e'  corrisposta  ai  soggetti  che  hanno  reddito
derivante dai suddetti rapporti  non  superiore  a  35.000  euro  per
l'anno 2021. 
  15. L'INPS, a domanda,  eroga  ai  lavoratori  autonomi,  privi  di
partita IVA, non iscritti ad altre forme  previdenziali  obbligatorie
che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi  occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222  del  codice
civile, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Per tali  contratti
deve risultare per  il  2021  l'accredito  di  almeno  un  contributo
mensile, e i lavoratori devono essere  gia'  iscritti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  16. L'INPS,  a  domanda,  eroga  agli  incaricati  alle  vendite  a
domicilio di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 114 con reddito  nell'anno  2021  derivante  dalle  medesime
attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di  partita  IVA  attiva,
iscritti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  alla
Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. 
  17. Le indennita' di 200 euro di cui ai commi da  9  a  16  saranno
erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di  lavoro
di cui all'articolo 31, comma 4. 
  18. Ai nuclei  beneficiari  del  reddito  di  cittadinanza  di  cui
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' corrisposta d'ufficio  nel  mese
di  luglio  2022,  unitamente  alla  rata  mensile   di   competenza,
un'indennita' una  tantum  pari  a  200  euro.  L'indennita'  non  e'
corrisposta nei nuclei in cui  e'  presente  almeno  un  beneficiario
delle indennita' di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a  16
del presente articolo. 
  19. L'indennita' di cui ai commi  da  8  a  18  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  20. Le prestazioni di cui al presente articolo  e  all'articolo  31
non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a  ciascun
soggetto avente diritto una sola volta. 
  21. Agli oneri derivanti dai commi  da  8  a  18  valutati  in  804
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58. 
                               Art. 33 
 
 Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi 
 
  1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennita' una tantum per i
lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria
di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce  il  relativo
limite di spesa, destinata a finanziare  il  riconoscimento,  in  via
eccezionale,  di  un'indennita'  una  tantum  per  l'anno   2022   ai
lavoratori  autonomi  e  ai  professionisti  iscritti  alle  gestioni
previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme  obbligatorie
di previdenza e assistenza di cui al decreto  legislativo  30  giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,  che
non abbiano fruito dell'indennita' di cui agli articoli 31  e  32,  e
che  abbiano  percepito  nel  periodo  d'imposta  2021   un   reddito
complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto di cui
al comma 2. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione  dell'indennita'  una  tantum  di   cui   al   comma   1,
incompatibile con le prestazioni di cui  agli  articoli  da  1  a  3,
nonche' la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da  destinare,
in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti  gestori  di
forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
                               Art. 34 
 
Personale che presta assistenza tecnica presso le  sedi  territoriali
  delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza 
  1.  Nelle  more  del  completo  espletamento  delle  procedure   di
selezione e di assunzione delle unita' di personale da  destinare  ai
centri per  l'impiego  di  cui  all'articolo  12,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,  il  personale  gia'  selezionato
mediante procedura selettiva  pubblica  ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 3, del medesimo  decreto-legge  n.  4  del  2019,  al  fine  di
svolgere attivita' di assistenza tecnica presso le sedi  territoriali
delle regioni, con incarico di collaborazione  ancora  attivo  al  30
aprile 2022 e terminato alla medesima data, e' ricontrattualizzato da
ANPAL Servizi Spa alle medesime condizioni degli incarichi  terminati
e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022 oltre che
per lo svolgimento delle attivita' di assistenza tecnica connesse  al
Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse all'attuazione del
programma  Garanzia  occupabilita'   dei   lavoratori,   di   seguito
denominato «programma GOL», di cui al decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  306  del  27  dicembre  2021,
nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza dell'Italia. Le convenzioni  tra  ANPAL  Servizi
Spa e le singole amministrazioni regionali in cui  sono  definite  le
modalita' di intervento con cui opera  il  personale  dell'assistenza
tecnica, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4  del
2019, si intendono estese, su richiesta delle regioni, alle attivita'
in favore dei beneficiari del programma GOL, anche se non beneficiari
del Reddito di cittadinanza. 
  2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma  1,
per l'eventuale  equipaggiamento  dei  soggetti  ricontrattualizzati,
nonche' per la gestione amministrativa e il coordinamento delle  loro
attivita', quantificati in non oltre 13 milioni di  euro  per  l'anno
2022, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle  regioni  per
il 2022 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge  n.
4 del 2019, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  26  del
2019, inclusive delle risorse di cui articolo 1, comma 258,  terzo  e
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e  non  ancora
utilizzate al 30 aprile 2022 per le assunzioni ivi previste,  nonche'
per  la  proroga  di  contratti  di  cui  all'articolo   40-bis   del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29  dicembre  2021,  n.  233.  A  tal  fine,  le  regioni
comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il
25 maggio 2022 gli oneri per il 2022 sostenuti fino al 30 aprile 2022
per le unita' di personale gia' assunto ai sensi  degli  articoli  1,
comma 258, della legge  n.  145  del  2018  e  12,  comma  3-bis  del
decreto-legge n. 4 del 2019 e i risparmi  definitivamente  conseguiti
sulle risorse loro assegnate. Ove le risorse assegnate alle regioni e
non utilizzate al  30  aprile  2022  non  siano  sufficienti  per  le
finalita' di cui al primo periodo, alla copertura della differenza si
provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del
lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, che e' corrispondentemente  rideterminato  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more della  definizione
dei risparmi definitivamente conseguiti con le procedure  di  cui  al
secondo periodo, la somma di 13 milioni  di  euro  e'  accantonata  a
valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro. In
esito alla definizione dei risparmi  definitivamente  conseguiti,  la
quota di risorse accantonata e non utilizzata e'  disaccantonata  con
il medesimo decreto di cui al terzo periodo. 
  3. Le regioni che intendono avvalersi delle attivita' di assistenza
tecnica di cui al comma 1 oltre il periodo di due mesi  ivi  indicato
ne danno comunicazione al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali entro il 23 giugno 2022, procedendo entro il termine  del  10
luglio 2022 all'aggiornamento degli oneri e dei  risparmi  comunicati
ai sensi del comma 2, secondo periodo, alla data del 30 giugno  2022.
L'eventuale proroga degli incarichi di collaborazione di cui al comma
1 per le regioni che ne fanno richiesta e' effettuata a valere e  nei
limiti dei risparmi conseguiti e non gia'  utilizzati  ai  sensi  del
comma 2 per un periodo massimo di  tre  mesi  e  comunque  non  oltre
l'avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione
delle unita' di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui
all'articolo 12, comma  3-bis,  del  decreto-legge  n.  4  del  2019,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  26  del  2019.  Il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  comunica  ad  ANPAL
Servizi  Spa  le  regioni  che  richiedono  il  prolungamento   delle
attivita'  di  assistenza  tecnica  e  il  periodo   per   il   quale
corrispondentemente prorogare gli incarichi di collaborazione di  cui
al comma 1. 
  4. Nell'ambito delle procedure di selezione e di  assunzione  delle
unita' di personale da destinare  ai  centri  per  l'impiego  di  cui
all'articolo 12, comma  3-bis,  del  decreto-legge  n.  4  del  2019,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.   26   del   2019,
relativamente alle procedure  non  ancora  bandite,  l'aver  prestato
attivita' di assistenza tecnica presso  le  sedi  territoriali  delle
regioni per garantire l'avvio  e  il  funzionamento  del  Reddito  di
cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n.
4 del 2019, costituisce titolo per un punteggio  aggiuntivo  definito
nei bandi delle stesse procedure. 
                               Art. 35 
 
Disposizioni urgenti in materia di  sostegno  alle  famiglie  per  la
             fruizione dei servizi di trasporto pubblico 
 
  1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia  sulle  famiglie,
in particolare in relazione ai costi  di  trasporto  per  studenti  e
lavoratori, e' istituito un  fondo  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari  a
79 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato  a  riconoscere,  nei
limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse,
un buono da utilizzare per l'acquisto,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di  abbonamenti
per  i  servizi   di   trasporto   pubblico   locale,   regionale   e
interregionale  ovvero  per  i  servizi  di   trasporto   ferroviario
nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo e' pari al 100
per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il buono di cui  al
primo periodo e' riconosciuto in favore delle  persone  fisiche  che,
nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore
a 35.000 euro. Il buono  reca  il  nominativo  del  beneficiario,  e'
utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non e'  cedibile,
non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non  rileva  ai
fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica   equivalente.   Resta   ferma   la   detrazione   prevista
dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del
beneficiario del buono. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono definite le modalita' di  presentazione  delle
domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalita'  di
emissione dello stesso, anche ai fini  del  rispetto  del  limite  di
spesa, nonche' di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto
dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini
dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse  del  fondo
di cui al comma 1, pari a  1  milione  di  euro,  e'  destinata  alla
progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica  per
l'erogazione del beneficio  di  cui  al  medesimo  comma  1.  Per  le
finalita' di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali puo' avvalersi, mediante stipulazione  di  apposite
convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa'  generale  d'informatica
Spa e CONSAP -  Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici  Spa.
Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per
la realizzazione della piattaforma di cui  al  secondo  periodo  sono
utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
                               Art. 36 
 
                Servizi di trasporto pubblico locale 
 
  1. Al  fine  di  consentire  l'erogazione  dei  servizi  aggiuntivi
programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e
il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessita' di assicurare il
regolare svolgimento delle attivita' didattiche e in coerenza con gli
esiti dei tavoli prefettizi di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  adottato  ai  sensi  dell'articolo  2   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la  dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e'
incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022  che  ne
costituisce il limite di spesa. Tali risorse sono  ripartite  tra  le
regioni, le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  le
aziende esercenti i  servizi  di  trasporto  pubblico  regionale  che
residuano in capo alla competenza statale, con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.  281  sulla  base  dei  fabbisogni  comunicati  dagli
stessi. Ai fini dell'erogazione dei contributi  di  cui  al  presente
comma, gli enti di cui al secondo periodo rendicontano  al  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i  servizi
aggiuntivi eserciti nel periodo 1 aprile 2022-30  giugno  2022  ed  i
relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle  apposite  evidenze
fornite dai gestori dei servizi di  trasporto  pubblico  locale,  gli
stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati  dagli
utenti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 50 milioni  di
euro si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
  2. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma
1 del presente articolo sono utilizzate per  la  copertura  di  oneri
sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi  aggiuntivi
eserciti nel primo trimestre 2022  fermo  restando  che  l'erogazione
avviene con le modalita' di cui al terzo periodo del comma 1. 
                               Art. 37 
 
                   Misure in materia di locazione 
 
  1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso  alle  abitazioni
in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998,  n.
431, e' assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi  dell'articolo
58. 
                               Art. 38 
 
     Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale 
 
  1. Al fine di attuare il progetto «Polis» -  Case  dei  servizi  di
cittadinanza digitale di cui articolo 1, comma 2, lettera f),  numero
1,  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Ministero dello
sviluppo economico, in qualita' di amministrazione titolare,  sentito
il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  e  d'intesa  con  il  Dipartimento  per  la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
limitatamente alle modalita'  di  erogazione  dei  servizi  digitali,
stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  convenzioni  a
titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle
predette amministrazioni per il tramite di uno «sportello  unico»  di
prossimita' nel territorio dei comuni  con  popolazione  inferiore  a
quindicimila  abitanti,  affidando,  anche  in  deroga   all'articolo
7-vicies ter,  comma  2-bis,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
marzo 2005, n. 43, l'erogazione  dei  suddetti  servizi  al  soggetto
attuatore di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22
luglio  1999,  n.  261,  che  utilizza,  a  tal  fine,   la   propria
infrastruttura tecnologica e territoriale. 
  2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo,  ai
soli fini  dell'esecuzione  delle  convenzioni  e  sulla  base  delle
attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite,  al  personale
preposto  e'  attribuita  la  qualifica  di  incaricato  di  pubblico
servizio. Lo  stesso  personale  puo'  procedere  all'identificazione
degli  interessati,  all'acquisizione  dei  relativi   dati   ed   e'
autorizzato  all'acquisizione  dei  dati  biometrici  e  della  firma
grafometrica, con l'osservanza  delle  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento in vigore. Nell'ambito  delle  singole  convenzioni  sono
disciplinate le modalita' di accesso alle  banche  dati  in  possesso
delle pubbliche  amministrazioni  necessarie  all'espletamento  delle
attivita' richieste, fatta eccezione per le banche dati in  uso  alle
Forze di polizia. Al trattamento dei dati  correlati  alle  attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, si applica  l'articolo  2-ter,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                               Art. 39 
 
                  Disposizioni in materia di sport 
 
  1. Le risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, e le risorse  di  cui  all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  gia'  nella  disponibilita'  del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  sono
portate ad  incremento,  nell'ambito  del  predetto  bilancio,  delle
risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento  del
movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

Capo II

Misure in favore degli enti territoriali

                               Art. 40 
 
  Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali 
 
  1. Per l'anno  2022  il  livello  del  finanziamento  corrente  del
Servizio sanitario a cui concorre lo Stato  e'  incrementato  di  200
milioni di euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi  per  gli
Enti del Servizio sanitario nazionale  determinati  dall'aumento  dei
prezzi delle fonti energetiche. 
  2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 accedono tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  in  deroga
alle disposizioni  legislative  che  stabiliscono  per  le  autonomie
speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale  al   finanziamento
sanitario corrente. 
  3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' incrementato per l'anno 2022 di
170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro  in  favore
dei  comuni  e  per  20  milioni  di  euro  in  favore  delle  citta'
metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo  tra  gli
enti interessati si provvede con decreto del  Ministro  dell'interno,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  previa  intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da  adottare
entro il 30 giugno 2022,  in  relazione  alla  spesa  per  utenze  di
energia elettrica e gas. 
  4.  In  via  eccezionale  e   limitatamente   all'anno   2022,   in
considerazione  degli  effetti  economici  della  crisi   ucraina   e
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli  enti  locali  possono
approvare il bilancio di previsione con  l'applicazione  della  quota
libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021. 
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  370  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
                               Art. 41 
 
Contributo province e citta' metropolitane per  flessione  IPT  e  RC
                                Auto 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' iscritto
un fondo pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni  dal
2022 al 2024 destinato alle  province  e  alle  citta'  metropolitane
delle regioni a statuto ordinario, della Regione  Siciliana  e  della
Sardegna che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto
al 2019 del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT)  o
RC Auto superiore, rispettivamente, al 16 per cento (IPT) e al 10 per
cento  (RC  Auto),  come  risultante  dai  dati  a  disposizione  del
Dipartimento  delle  Finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze alla data del 30 aprile 2022. Il predetto fondo e'  ripartito
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il  Ministero
dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sulla  base
della popolazione residente al 1° gennaio 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2022-2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
                               Art. 42 
 
                Sostegno obiettivi PNRR grandi citta' 
 
  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'
istituito un fondo con una dotazione  di  325  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di
euro  per  l'anno  2025  e  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,
finalizzato a  rafforzare  gli  interventi  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR)  da  parte  dei  comuni  con  popolazione
superiore a seicentomila abitanti. Gli importi  spettanti  a  ciascun
comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in
proporzione alla popolazione  residente  al  1°  gennaio  2021,  sono
indicati nell'allegato 2 al presente decreto. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie, da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con  i
comuni destinatari del  finanziamento,  e'  individuato  per  ciascun
comune il Piano degli interventi e sono adottate le  relative  schede
progettuali  degli  interventi,  identificati  dal  Codice  Unico  di
Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con
gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea. 
  3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresi', le modalita'
di erogazione delle risorse, le modalita' di monitoraggio, attraverso
il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,
nonche' di  eventuale  revoca  delle  risorse,  in  caso  di  mancato
utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun  intervento,
dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano
degli interventi. 
  4. Agli interventi ricompresi nel  Piano  di  cui  al  comma  2  si
applicano, in quanto compatibili, le procedure di  semplificazione  e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello  stato
di avanzamento stabilite per il PNRR. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  325  milioni
di euro per l'anno 2023, 220 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  70
milioni per l'anno 2025, 50 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  si
provvede ai sensi dell'articolo 58. 
                               Art. 43 
 
Misure  per  il  riequilibrio   finanziario   di   province,   citta'
  metropolitane  e  comuni  capoluogo  di  provincia  e   di   citta'
  metropolitane  nonche'  per  il  funzionamento  della   Commissione
  tecnica per i fabbisogni standard 
  1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e
delle citta' metropolitane che sono in procedura di  riequilibrio  ai
sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267 o che si trovano in stato di  dissesto  finanziario  ai  sensi
dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267  del  2000,
e' istituito, presso il Ministero  dell'interno,  un  fondo  con  una
dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di  15  milioni  di
euro per l'anno 2023. Il fondo di cui al primo periodo  e'  ripartito
entro il 30 giugno 2022 con decreto del  Ministero  dell'interno,  di
concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  in
proporzione al disavanzo di  amministrazione  risultante  dall'ultimo
rendiconto definitivamente approvato inviato alla  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche,  di  seguito  denominata  «BDAP»,  di  cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  entro  il  31
maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi  dell'articolo
52  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.  La  nettizzazione
del contributo non e' effettuata per il disavanzo di  amministrazione
al 31 dicembre 2021. Il contributo  complessivamente  riconosciuto  a
ciascun ente in attuazione del  presente  comma  e'  prioritariamente
destinato  alla  riduzione,  anche  anticipata,  del   disavanzo   di
amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
58. 
  2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i  Sindaci  dei
comuni capoluogo di provincia che hanno registrato  un  disavanzo  di
amministrazione pro-capite superiore  a  500  euro,  sulla  base  del
disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato  e
trasmesso alla  BDAP  al  30  aprile  2022,  ridotto  dei  contributi
indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021,  n.
234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con  il
Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su  proposta
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  in  cui  il  comune  si
impegna, per  il  periodo  nel  quale  e'  previsto  il  ripiano  del
disavanzo, a  porre  in  essere  parte  o  tutte  le  misure  di  cui
all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. 
  3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 e'  subordinata
alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2,  proposte  dai
comuni interessati entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, da parte di un tavolo tecnico istituito,
senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  presso  il
Ministero  dell'interno.  Il  tavolo  di  cui  al  primo  periodo  e'
istituito con decreto del Ministro dell'interno  ed  e'  composto  da
rappresentanti   del   Ministero    dell'interno,    del    Ministero
dell'economia    e    delle    finanze    e    dell'Agenzia     delle
entrate-Riscossione. Il tavolo, considerata l'entita'  del  disavanzo
da ripianare individua anche l'eventuale variazione,  quantitativa  e
qualitativa,  delle  misure  proposte  dal  comune  interessato   per
l'equilibrio strutturale  del  bilancio.  Ai  componenti  del  Tavolo
tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza,  rimborsi
spese ed altri emolumenti comunque denominati. 
  4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui  al
comma  2  devono  essere  destinate,  prioritariamente   e   fino   a
concorrenza della  quota  annuale  del  disavanzo  da  ripianare,  al
ripiano del disavanzo stesso. 
  5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo  di
cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente  alla
dichiarazione di dissesto. La sospensione di  cui  al  primo  periodo
decade nel caso di mancata deliberazione entro  i  termini  stabiliti
nell'accordo delle misure concordate. 
  6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al
comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n.
234 del 2021. 
  7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo  di  cui  al  comma  2  si
applicano  le  disposizioni  previste  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
  8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 puo' essere attivata anche
da parte dei comuni sede di citta' metropolitana, diversi  da  quelli
di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234  del  2021,  e
dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al  comma
2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore  ad  euro
1.000  sulla  base  del  rendiconto  dell'anno  2020  definitivamente
approvato e trasmesso alla BDAP al  30  aprile  2022,  che  intendano
avviare un percorso di riequilibrio strutturale. 
  9. Ai  fini  della  realizzazione  delle  attivita'  connesse  alla
«Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale» prevista nel
PNRR, correlata al raggiungimento della milestone nell'anno 2026  per
l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119) e  per
le province e le citta' metropolitane (M1C1-120) e in relazione  alle
nuove attivita' assegnate alla Commissione tecnica per  i  fabbisogni
standard dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 30,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, al Presidente della  medesima  Commissione  e'
riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, il rimborso delle  spese
sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di trattamento
di missione, nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno  2022  e  di
euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad  euro
7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno  degli  anni  dal
2023 al 2026, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  11.  All'articolo  3,  comma  5-quinquies,  del  decreto-legge   30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:
«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio  di
previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno
di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti  di  cui  al
primo periodo coincide con quello per la deliberazione  del  bilancio
di  previsione.  In  caso  di  approvazione   o   di   modifica   dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio bilancio  di  previsione,  il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche  in  occasione
della prima variazione utile.». 

Capo III

Disposizioni in relazione alla crisi ucraina

                               Art. 44 
 
Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti  la
  protezione  temporanea  di  cui  al  decreto  del  Presidente   del
  Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 
  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in
favore  delle  persone  richiedenti  protezione  temporanea  di   cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 89 del 15 aprile 2022, il Dipartimento  della  protezione
civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  nei  limiti
temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri  28
febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste
dal comma 5 del presente articolo, e' autorizzato a: 
    a)  incrementare  le  disponibilita'  delle  ulteriori  forme  di
accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21,  per  un  massimo  di  ulteriori
15.000 unita'; 
    b) incrementare i destinatari delle forme di sostentamento di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  n.  21  del
2022, per un massimo di ulteriori 20.000 unita'; 
    c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per l'anno  2022,  il
contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma  1,  lettera  c),
del decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso alle prestazioni  del
Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni  e  province
autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di  ulteriori  20.000
unita'. 
  2. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  e'  autorizzato  a  disporre,  con  ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n.  21
del  2022,  l'estensione  dell'applicazione  delle  misure   di   cui
all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge
n. 21 del 2022, come integrate dal comma 1 del presente  articolo,  e
la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le  unita'  ivi  indicate
sulla base delle effettive esigenze  e  delle  risorse  impiegate  al
raggiungimento  delle  predette  unita',  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie disponibili ai  sensi  dell'articolo  31,  comma  4,  del
citato decreto-legge n. 21 del  2022  e  del  comma  1  del  presente
articolo, fermi restando i termini temporali  di  applicazione  delle
misure medesime. 
  3. Per far fronte  alle  eccezionali  esigenze  di  accoglienza  in
conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, le  risorse  di
cui all'articolo 5-quater, comma 1,  del  decreto-legge  25  febbraio
2022, n. 14, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  aprile
2022, n. 28, sono incrementate di euro 112.749.000 per l'anno 2022. 
  4. Allo scopo  di  rafforzare,  in  via  temporanea,  l'offerta  di
servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero
di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo  2022,  da
definire sia in termini percentuali che  assoluti  in  considerazione
dell'impatto sulla gestione  dei  servizi  sociali,  il  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
e' autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno
2022, un contributo forfetario una  tantum  in  favore  dei  predetti
comuni, anche per il tramite dei  Commissari  delegati  nominati  con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  872
del 4 marzo 2022 e delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
interessati. Alla definizione dei criteri e modalita' di riparto  del
contributo di cui al primo  periodo  si  provvede  con  ordinanze  di
protezione civile adottate  in  attuazione  della  deliberazione  del
Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022. 
  5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel  limite
complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022, si provvede a valere
sulle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze  nazionali,   di   cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  che
sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari  a  301.699.000  euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
                               Art. 45 
 
           Misure per l'attivita' di emergenza all'estero 
 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Ai sensi  dell'articolo  8,  comma  1,  lettera  l),  per  la
partecipazione del Servizio nazionale al "Pool europeo di  protezione
civile", istituto, nell'ambito del meccanismo unionale di  protezione
civile,  dall'articolo  11  della  decisione  n.   1313/2013/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013,   e'
autorizzato, nel rispetto del comma 1  e  nel  limite  delle  risorse
disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui  all'articolo
44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti  di  cui  al  medesimo
comma  1,  l'impiego  di  moduli,  mezzi,  attrezzature  ed   esperti
qualificati, specificamente formati e registrati nel  Sistema  comune
di comunicazione e informazione in  caso  di  emergenza  (CECIS),  su
richiesta del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.»; 
  2. Nell'ambito del meccanismo unionale  di  protezione  civile,  e'
autorizzata  la  partecipazione  del  Servizio  nazionale  a  rescEU,
istituito  dall'articolo  12  della  decisione  n.  1313/2013/UE.  In
relazione a ciascun intervento  in  Paesi  terzi  la  sussistenza  di
motivi di rifiuto all'impiego e' verificata dal Dipartimento  per  la
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale. Al fine di  consentire  l'anticipazione  delle  spese
connesse all'impiego delle risorse rescEU, e' istituito  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  il
successivo trasferimento al bilancio della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri il  Fondo  per  la  partecipazione  a  RescEU,  con  uno
stanziamento di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Al Fondo di cui al
precedente  periodo  confluiscono   le   risorse   rimborsate   dalla
Commissione europea per gli interventi  di  cui  al  presente  comma,
secondo le procedure di cui alla legge 5 aprile 1987, n. 183. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3 milioni di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
                               Art. 46 
 
Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato
                       degli studenti ucraini 
 
  1. In relazione all'evolversi della situazione relativa alla  crisi
ucraina, per l'anno scolastico 2021-2022, con una  o  piu'  ordinanze
del Ministro  dell'istruzione,  possono  essere  adottate  specifiche
misure per la valutazione degli apprendimenti e  per  lo  svolgimento
degli esami di Stato conclusivi del primo  e  del  secondo  ciclo  di
istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione. 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 47 
 
         Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina 
 
  1.  In  attuazione  della  raccomandazione  n.   2022/C166/01   del
Consiglio dell'Unione europea, del 19  aprile  2022,  «relativa  alla
conversione delle banconote  in  hryvnia  nella  valuta  degli  Stati
membri   ospitanti   a   beneficio   degli    sfollati    provenienti
dall'Ucraina», gli  sfollati  provenienti  dall'Ucraina,  individuati
sulla base delle condizioni stabilite dal comma 2, hanno facolta'  di
ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia, di  seguito
«banconote  ucraine»,  con  banconote  denominate   in   euro,   alle
condizioni stabilite dal comma 4, dalle filiali delle  banche  aventi
sede e succursali in Italia, di seguito «banche  italiane»,  elencate
al comma 3 e dalle filiali territoriali della Banca d'Italia. 
  2. Sono ammessi al cambio  delle  banconote  ucraine  gli  sfollati
appartenenti alle categorie di cui all'articolo  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  89  del  15  aprile
2022,  in  possesso  di  un  permesso  di  soggiorno  per  protezione
temporanea rilasciato dal questore del luogo in  cui  la  persona  e'
domiciliata, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto.  In  caso
di minori sfollati non accompagnati  la  richiesta  di  cambio  delle
banconote ucraine puo' essere presentata per il  tramite  del  tutore
legale nominato dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge  7
aprile 2017, n. 47.  La  conversione  delle  banconote  ucraine  puo'
essere  altresi'  richiesta  dalle  persone  che  hanno  ottenuto  il
riconoscimento della protezione internazionale ai sensi  del  decreto
legislativo n. 28 gennaio 2008, n. 25 e dell'articolo  3  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022. 
  3. Le banche che intendono partecipare  allo  schema  nazionale  di
cambio, di seguito «banche aderenti», comunicano alla Banca  d'Italia
le filiali in  cui  e'  possibile  effettuare  il  cambio.  La  Banca
d'Italia pubblica sul proprio sito  internet  e  mantiene  aggiornato
l'elenco delle banche aderenti,  gli  indirizzi  delle  loro  filiali
abilitate e gli indirizzi  delle  filiali  territoriali  della  Banca
d'Italia. 
  4. Il cambio e' soggetto alle seguenti condizioni: 
    a) le banche aderenti procedono all'operazione di  cambio  previa
esibizione da parte dell'avente diritto del permesso di soggiorno per
protezione  temporanea  di  cui   al   comma   2.   L'identificazione
dell'avente diritto assolve gli obblighi di adeguata  verifica  della
clientela di cui al Titolo II del  decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231; 
    b) il limite massimo di cambio e' di 10.000 hryvnia  per  ciascun
avente diritto. Il  cambio  puo'  essere  effettuato  anche  in  piu'
operazioni purche' entro il predetto limite. Il taglio  minimo  delle
banconote ucraine accettabili per il cambio e' 100 hryvnia; 
    c) non e' consentita l'applicazione di commissioni  di  cambio  e
non e' necessaria l'apertura di un conto; 
    d) il tasso di cambio hryvnia/euro da applicare agli acquisti  di
valuta  ucraina,  definito  dalla  Banca  Nazionale  di  Ucraina,  e'
comunicato dalla Banca d'Italia con avviso sul proprio sito internet.
Eventuali variazioni, da rilevarsi solo  con  frequenza  settimanale,
sono comunicate con le medesime modalita' il venerdi' entro le ore 15
CEST e hanno validita' per  le  operazioni  di  cambio  effettuate  a
partire dal lunedi' della settimana successiva; 
    e) le banche aderenti procedono al controllo di  autenticita'  ed
idoneita' delle banconote ucraine oggetto del cambio. 
  5. Al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di  cui  al
comma  4,  lettera  b),  le  banche  aderenti  si   avvalgono   della
piattaforma informatica  EDAHEX  messa  a  disposizione  dalla  Banca
Centrale Europea per il controllo di tale limite  e,  successivamente
all'esito  positivo  di  tale  controllo,  inseriscono  sulla  stessa
piattaforma i dati delle operazioni di cambio svolte, contestualmente
alla loro effettuazione. Le modalita' di accesso a  tale  piattaforma
sono portate a conoscenza delle banche aderenti dalla Banca d'Italia.
In caso di indisponibilita' della  piattaforma,  le  banche  aderenti
segnalano immediatamente il disservizio  alla  Banca  d'Italia  e  si
astengono dall'effettuare le operazioni  di  cambio  delle  banconote
ucraine fino al ripristino della normale operativita'. 
  6. Le banche aderenti trasmettono alla Banca d'Italia, nei tempi  e
modi da  essa  indicati,  informazioni  sulle  operazioni  di  cambio
effettuate. 
  7. Alle  condizioni  stabilite  dalla  Banca  d'Italia,  le  banche
aderenti consegnano alla Banca d'Italia le banconote ucraine  oggetto
delle operazioni di cambio, indicando la settimana o le settimane cui
si riferiscono e il relativo  tasso  di  cambio.  La  Banca  d'Italia
accredita  l'importo  in  euro  in  favore  delle   banche   aderenti
utilizzando il medesimo tasso di cambio in vigore  al  momento  delle
operazioni. 
  8. La Banca d'Italia stipula con la Banca Nazionale di  Ucraina  un
accordo che regola l'acquisto  da  parte  della  Banca  Nazionale  di
Ucraina delle banconote ucraine acquisite  dalla  Banca  d'Italia  in
attuazione dello schema  nazionale  di  cambio.  L'accordo  contiene,
quali elementi essenziali, le modalita' con cui e' fissato  il  tasso
di cambio delle  operazioni  rientranti  nello  schema  nazionale  di
cambio e l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di  cambio.
Le modalita' per il rimpatrio delle banconote ucraine  sono  definite
in un successivo accordo da concludere entro  sessanta  giorni  dalla
stipula dell'accordo di cui al presente comma. 
  9. La Banca d'Italia ha diritto al rimborso da  parte  dello  Stato
dei costi e delle eventuali perdite sostenuti per  le  operazioni  di
cui ai commi 4, 7 e 8. Essa da' conto al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, al termine dello schema nazionale di cambio o comunque
ogni tre mesi, dei costi sostenuti  indicati  al  primo  periodo.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze procede all'approvazione  del
conto entro trenta  giorni  e  al  rimborso  in  favore  della  Banca
d'Italia entro trenta giorni dall'approvazione del conto. 
  10. E' prestata la garanzia  dello  Stato  in  favore  della  Banca
d'Italia per il caso di inadempimento da parte della Banca  Nazionale
di Ucraina dell'obbligo di acquisto delle banconote di cui  al  comma
8. La garanzia ha per  oggetto  l'importo  in  euro  delle  banconote
ucraine acquisite dalle  banche  aderenti  e  dalla  Banca  d'Italia,
determinato secondo le modalita' di  cui  ai  commi  4,  7  e  8.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze procede  al  pagamento  entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta da  parte  della  Banca
d'Italia.  La  garanzia  e'  irrevocabile,  a  prima   richiesta   ed
incondizionata. In seguito al pagamento il Ministero dell'economia  e
delle finanze subentra nei diritti della Banca d'Italia nei confronti
della Banca Nazionale di Ucraina e, ove applicabile, nella proprieta'
delle banconote rimaste in deposito presso la Banca d'Italia. 
  11. Lo schema nazionale di cambio ha durata di sei mesi dalla  data
di attivazione  di  cui  al  comma  12.  In  caso  di  raggiungimento
dell'ammontare  massimo  complessivo  delle  operazioni   di   cambio
stabilito nell'accordo di  cui  al  comma  8,  prima  della  predetta
scadenza  la  Banca  d'Italia  comunica  alle  banche   aderenti   la
cessazione dello schema. Alla scadenza  dei  sei  mesi  il  Ministero
dell'economia e delle finanze puo' disporre la proroga  dello  schema
in caso di mancato raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' altresi' disporre  la
riapertura dello schema  in  caso  di  raggiungimento  dell'ammontare
massimo complessivo prima della scadenza, a condizione che  la  Banca
d'Italia, su richiesta del medesimo Ministero, aggiorni l'accordo con
la  Banca  Nazionale  di  Ucraina  riguardo   all'ammontare   massimo
complessivo. 
  12. Le operazioni di cambio delle banconote  ucraine  hanno  inizio
entro quindici giorni dalla data della stipula dell'accordo di cui al
comma 8 tra la Banca d'Italia e la Banca  Nazionale  di  Ucraina.  La
data di avvio delle operazioni e'  comunicata  dalla  Banca  d'Italia
mediante pubblicazione sul proprio sito Internet. 
  13. Gli oneri a carico della finanza  pubblica  sono  quantificati,
per l'anno 2022, in euro 500.000 per il  rimborso  dello  Stato  alla
Banca d'Italia dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai  commi
4, 7 e 8 ed in euro  120.000.000  per  l'eventuale  escussione  della
garanzia dello Stato di cui al comma 10. E' istituito nello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  un  fondo  a
copertura della garanzia concessa ai  sensi  del  comma  10  con  una
dotazione di euro 120.000.000 per l'anno 2022. Per  la  gestione  del
fondo  e'  autorizzata  l'apertura  di  apposito  conto  corrente  di
tesoreria centrale. Le risorse del Fondo  non  piu'  necessarie  alle
finalita' di cui al comma 10 sono riversate all'entrata del  bilancio
dello Stato. 
  14. Per l'anno 2022 e' istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di
200 milioni di euro destinato all'erogazione di uno o  piu'  prestiti
finanziari  a  beneficio  del   Governo   dell'Ucraina   di   importo
complessivo non superiore a 200 milioni di euro,  quale  sostegno  al
bilancio generale del predetto Stato. Le risorse del  predetto  Fondo
sono impignorabili. 
  15. L'azione di sostegno al bilancio generale dello Stato  ha  come
finalita' il supporto al funzionamento della pubblica amministrazione
del Governo dell'Ucraina ed  e'  definita  nel  rispetto  di  criteri
coerenti con il mantenimento della stabilita'  macroeconomica  e  dei
principi di trasparenza. 
  16. Il sostegno al bilancio generale dello Stato  puo'  realizzarsi
anche in regime di cofinanziamento parallelo di  iniziative  promosse
dalle istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o europee.
il Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare l'erogazione
e gestione dei prestiti, nell'ambito delle disponibilita' di  cui  al
Fondo previsto dal predetto comma 14, alla societa' Cassa depositi  e
prestiti  S.p.A.,  secondo  le  modalita'   previste   con   apposita
convenzione. Per la gestione degli  interventi  di  cui  al  presente
comma e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente  presso
la  Tesoreria   centrale   dello   Stato   intestato   al   Ministero
dell'economia e delle  finanze  e  sul  quale  la  Cassa  depositi  e
prestiti  S.p.A.  e'  autorizzata   ad   effettuare   operazioni   di
prelevamento e versamento di liquidita' secondo quanto disposto dalla
suddetta convenzione. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  di
volta in volta autorizza la concessione dei prestiti. 
  17. Con uno o  piu'  accordi  di  finanziamento  stipulati  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il  tramite  della
Cassa depositi e prestiti  S.p.A.,  secondo  le  modalita'  stabilite
nella convenzione di cui al comma 16, e il Governo dell'Ucraina, sono
definiti: 
    a) i termini e le condizioni finanziarie dei prestiti in coerenza
con gli standard applicabili all'Ucraina secondo  la  classificazione
dei Paesi per livelli di reddito definita e  aggiornata  dalla  Banca
Mondiale; 
    b) le modalita' di erogazione, monitoraggio e reportistica; 
    c) le modalita'  di  restituzione  dei  prestiti,  nonche'  degli
eventuali interessi. 
  18. I rimborsi, comprensivi di quota capitale  e  quota  interessi,
derivanti dalle  operazioni  di  prestito  di  cui  al  comma  14  ed
effettuati secondo le modalita' di cui  al  comma  17,  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato. 
  19. La relazione al Parlamento di cui  all'articolo  12,  comma  4,
della legge 11 agosto 2014,  n.  125,  riporta  elementi  informativi
sullo stato di attuazione del presente articolo. 
  20. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma  16,
e' autorizzata nell'anno 2022 la spesa fino a un massimo di  50  mila
euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla  concessione
e erogazione dei prestiti del Fondo di cui al comma 14. 
  21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  320.550.000
euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
                               Art. 48 
 
Contributo dei Fondi strutturali europei  all'azione  di  coesione  a
                   favore dei rifugiati in Europa 
 
  1. In  attuazione  di  quanto  previsto  dal  regolamento  (UE)  n.
2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6  aprile  2022,
le Autorita' di gestione di programmi operativi 2014-2020  dei  fondi
strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli  indigenti
di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione  del
tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi  UE
per le spese  dichiarate  nelle  domande  di  pagamento  nel  periodo
contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022,  ivi
comprese le spese emergenziali sostenute per far  fronte  alle  sfide
migratorie conseguenti alla crisi Ucraina. 
  2. Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si  rendono  disponibili  per
effetto dell'applicazione del tasso  di  cofinanziamento  di  cui  al
comma 1, sono riassegnate  in  favore  delle  stesse  amministrazioni
titolari, fino a  concorrenza  dei  rispettivi  importi,  per  essere
destinate  ad  integrare  la  dotazione  finanziaria  dei   programmi
operativi complementari 2014-2020.  Per  i  programmi  operativi  che
hanno gia' presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1°
luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino  al
100 per cento del contributo europeo, il Fondo di  rotazione  di  cui
alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere  sui
successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse gia'  erogate
a proprio carico. 

Capo IV

Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti

                               Art. 49 
 
              Disposizioni in materia di spesa pubblica 
 
  1. L'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21  ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n. 215, si applica agli  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione
aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica certificata,
centrali telefoniche,  servizi  di  digital  transformation,  servizi
professionali di supporto alla digitalizzazione  dei  servizi  e  dei
processi, nonche' soluzioni  di  cybersecurity,  il  cui  termine  di
durata contrattuale non sia ancora spirato alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. La facolta' di recesso ivi  prevista  e'
da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  2. L'articolo 31-bis del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 31-bis (Proroga  di  accordi  quadro  e  convenzioni  delle
centrali di committenza in  ambito  digitale)  -  1.  In  conseguenza
dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni  e  tenuto  conto
dei tempi necessari all'indizione di nuove  procedure  di  gara,  gli
accordi  quadro,  le  convenzioni  e  i  contratti  quadro   di   cui
all'articolo 3, comma 1,  lettere  cccc)  e  dddd),  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50,  aventi  ad   oggetto   le   categorie   merceologiche   indicate
all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.
146, che  siano  in  corso  alla  data  del  28  febbraio  2022  sono
prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre
2022, al fine di non  pregiudicare  il  perseguimento,  in  tutto  il
territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.». 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge  n.
76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  120  del
2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano
anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd),  del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui  al  comma  1
del presente articolo. 
  4. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.  488,
e' aggiunto in fine il seguente periodo:  «Il  quarto  periodo  trova
applicazione anche agli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A.  ai
sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e  3-quater  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135.». 
  5. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, il quarto, il  quinto,  il  sesto  e  il  settimo  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: «Il  Comitato  e'  composto  dal  Ragioniere
generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente, o  da  un
suo delegato individuato in relazione alla materia trattata,  nonche'
da un rappresentante  della  Banca  d'Italia,  da  un  rappresentante
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un  rappresentante
della Corte dei conti, designati  dalle  rispettive  amministrazioni.
Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a  due  esperti
di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta  competenza  in
materia  di  finanza  pubblica  e  di  valutazione  delle   politiche
pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell'ambito  delle
istituzioni pubbliche, delle universita', degli enti  e  istituti  di
ricerca.  Alle  riunioni  del  Comitato   possono   essere   invitati
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con
professionalita' inerenti alle  materie  trattate.  Con  decreto  del
Presidente  sono  disciplinati  composizione  e   funzionamento   del
Comitato. La  partecipazione  alle  riunioni  del  Comitato  non  da'
diritto alla  corresponsione  di  compensi,  indennita',  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.
Alle spese di funzionamento  del  Comitato  si  provvede  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.». 
  6.  Ai  fini  del  rafforzamento  delle   capacita'   di   analisi,
monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  relativamente  alle  politiche  di  spesa   pubblica,
connesse con la  realizzazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) e degli altri  interventi  finanziati  con  risorse
europee e nazionali, il Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  puo'  avvalersi,
mediante la stipula di apposite convenzioni, della  societa'  Eutalia
s.r.l.. 
  7. La societa' Eutalia s.r.l. provvede alle relative  attivita'  di
supporto tecnico specialistico, anche  mediante  il  reclutamento  di
personale    con    elevata    specializzazione     nelle     materie
economico-finanziarie,      giuridiche,       statistico-matematiche,
ingegneristiche, sulla base delle esigenze  specifiche  rappresentate
dall'Amministrazione,  mediante   contratti   di   lavoro   a   tempo
determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche  o
giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto  stabilito
dal  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  dal  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
  8. Per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata  la  spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023. Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  9.   Per   consentire   lo   sviluppo   dei   servizi   finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a  contenere  gli  effetti
negativi  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19  sul  reddito  dei
lavoratori, il valore medio dell'importo delle  spese  sostenute  per
l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  incrementato  nel  limite  annuo
massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri pari  a  40
milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
                               Art. 50 
 
Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE)  2019/2177  del
  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  18  dicembre  2019   e
  disposizioni in materia di aiuti di Stato 
  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «a) ABE: Autorita' europea  di  vigilanza  (Autorita'  bancaria
europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010»; 
    b) all'articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole  «del  regolamento
(UE) 2016/679» sono inserite le  seguenti  «e  del  regolamento  (UE)
2018/1725»; 
    c)  all'articolo  7,  comma  4,  le  parole  «alle  Autorita'  di
vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE»; 
    d) all'articolo  14,  comma  5,  le  parole  «alle  Autorita'  di
vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE». 
  2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 6-undecies: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato"  o  "APA":  un
soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto  34),  del
regolamento (UE) n. 600/2014 a cui  si  applica  la  deroga  prevista
dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi
atti delegati»; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) "meccanismo di  segnalazione  autorizzato"  o  "ARM":  un
soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto  36),  del
regolamento (UE) n. 600/2014 a cui  si  applica  la  deroga  prevista
dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi
atti delegati»; 
      3) le lettere b), d), e) sono abrogate; 
    b) all'articolo 1, comma 6-duodecies, la lettera c) e' abrogata; 
    c) all'articolo 4, comma 2-ter, primo periodo, le parole «servizi
di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «APA o ARM»; 
    d) la rubrica del Titolo I-ter  della  Parte  III  e'  sostituita
dalla seguente «AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM»; 
    e) all'articolo 79: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. La gestione di  un  APA  o  di  un  ARM  e'  soggetta  ad
autorizzazione preventiva da parte della  CONSOB,  in  conformita'  a
quanto previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014  e
dai  relativi  atti  delegati.  La  CONSOB  revoca   l'autorizzazione
concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono  i  presupposti
di cui all'articolo 27-sexies del regolamento (UE) n. 600/2014.»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l'elenco
dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al  comma  1  e  sui
gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA
o di un ARM per  accertare  che  essi  rispettino  le  condizioni  di
esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014  e  dai  relativi
atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli
articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b)  e
d).»; 
      4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis.  La  CONSOB  puo'  disciplinare  con  regolamento  la
procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.»; 
    f) l'articolo 79-bis e' abrogato; 
    g) l'articolo 79-ter e' abrogato; 
    h) l'articolo 79-ter.1 e' abrogato; 
    i) all'articolo 166: 
      1) al comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente: 
        «c-bis) gestisce un APA o un ARM a cui  si  applicherebbe  la
deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
600/2014 e dai relativi atti delegati.»; 
      2) al comma 3 le parole «i servizi di comunicazione dati»  sono
sostituite dalle seguenti: «la gestione di un APA o di un ARM  a  cui
si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati»; 
      l) all'articolo 188, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.  L'uso,  nella  denominazione  o  in  qualsivoglia  segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o
"societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di  investimento";
"Sgr" o "societa' di gestione del risparmio"; "Sicav" o "societa'  di
investimento  a  capitale  variabile";   "Sicaf"   o   "societa'   di
investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o  "fondo  europeo  per  il
venture capital";  "Eu-SEF"  o  "fondo  europeo  per  l'imprenditoria
sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo  termine";
"FCM"  o  "fondo  comune  monetario";   "APA"   o   "dispositivo   di
pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga  prevista
dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e  dai
relativi  atti  delegati;  "ARM"  o   "meccanismo   di   segnalazione
autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista  dall'articolo
2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi  atti
delegati;  "mercato  regolamentato";  "mercato  di  crescita  per  le
piccole e medie imprese"; ovvero di altre parole o  locuzioni,  anche
in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla  legittimazione
allo svolgimento dei servizi o delle attivita' di investimento o  del
servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di  un
APA o di un ARM o dell'attivita' di gestione di mercati regolamentati
e' vietato a soggetti  diversi,  rispettivamente,  dalle  imprese  di
investimento, dalle societa' di gestione del risparmio, dalle  Sicav,
dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE)  n.
345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital  (EuVECA),
n. 346/2013, relativo ai fondi europei  per  l'imprenditoria  sociale
(EuSEF), n. 2015/760, relativo ai fondi  di  investimento  europei  a
lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai
soggetti di cui all'articolo 79,  dai  mercati  regolamentati  e  dai
sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie
imprese, ai sensi del  presente  decreto.  Chiunque  contravviene  al
divieto previsto dal presente articolo  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  cinquemila  fino  a  euro  cinque
milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un  ente,  e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  trentamila
fino a  euro  cinque  milioni,  ovvero  fino  al  10  per  cento  del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque  milioni  e
il fatturato e'  determinabile  ai  sensi  dell'articolo  195,  comma
1-bis.»; 
    m) all'articolo 190.3: 
      1) alla rubrica, le parole  «e  dei  servizi  di  comunicazioni
dati» sono soppresse; 
      2) la lettera f) e' abrogata; 
    n) alla rubrica dell'articolo 190-bis  le  parole  «comunicazioni
dati» sono sostituite dalle seguenti: «di APA e di ARM»; 
    o) all'articolo 194-quinquies, comma 1: 
      1) alla lettera a-ter) le parole «e 79-ter.1,» sono soppresse; 
      2) alla lettera a-quater) dopo  le  parole  «e  delle  relative
disposizioni attuative» sono aggiunte, le seguenti: «e,  in  caso  di
APA o di ARM, degli  articoli  27-octies,  paragrafi  da  1  a  5,  e
27-decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento». 
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo   54-bis   del
regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, come modificato dal regolamento  (UE)  2019/2175,
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  ottobre  2018,  la
CONSOB delibera sulle istanze di autorizzazione presentate  ai  sensi
della Parte III, Titolo I-ter, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58,  nel  testo  previgente  alle  modifiche  apportate  dal
presente articolo, pervenute prima del 1° ottobre 2021. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti
di cui al presente articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  5. All'articolo  53  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: 
    «1-quater. In ragione delle straordinarie  condizioni  economiche
determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in  atto  in
Ucraina, la disposizione di cui al comma  1  si  applica  agli  aiuti
previsti da atti legislativi o  amministrativi  adottati,  a  livello
nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella  vigenza  della
comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022,  C  (2022)
1890, recante "Quadro temporaneo di crisi  per  misure  di  aiuto  di
Stato a  sostegno  dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della
Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni.». 
                               Art. 51 
 
         Disposizioni in materia di pubblica amministrazione 
 
  1.  Gli  incarichi   di   collaborazione   autorizzati   ai   sensi
dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di
spesa di euro 7.004.500 per l'anno 2022.  Per  la  durata  e  con  la
scadenza  di  cui  al  primo   periodo,   possono   essere   altresi'
autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24,  comma  1,  ulteriori
incarichi,  per  un  importo  massimo  di  40.000  euro  per  singolo
incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2022. 
  2. La segreteria tecnica di  cui  all'articolo  29,  comma  4,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,  puo'  essere  integrata  di
ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo  massimo
di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il  limite  di
spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 
  3. All'articolo 1-bis, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, le parole «pari a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «pari  5
milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,5 milioni per gli anni dal 2022
al 2026». 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 12.604.500  euro
per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2023  e
2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025  e  2026,  si
provvede, quanto a 8,6 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura e quanto a 4.004.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2023  e  2024  e  2,5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58. 
  5. Al fine di assicurare la pronta operativita' e la  funzionalita'
del  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, in  deroga  al  termine  di  durata  biennale
previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  la  validita'  delle  graduatorie  del  concorso
pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento  di  13  unita'  di
personale dirigenziale di seconda  fascia  da  inquadrare  nel  ruolo
speciale della protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, bandito con delibera della Commissione  RIPAM  7  settembre
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 77 del 28 settembre 2018, e' prorogata di due anni. 
  6. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto  legislativo
30 gennaio 2006, n. 26, si interpreta nel senso  che  ciascuna  delle
sedi della Scuola superiore della magistratura puo' comprendere  piu'
uffici anche non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti  delle
disponibilita' finanziarie della Scuola. 
  7. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, dopo la lettera f-quinquies) e' aggiunta la seguente: 
    «f-sexies) il Consiglio superiore della magistratura, al fine  di
assicurare la sicurezza, la continuita' e  lo  sviluppo  del  sistema
informatico del governo autonomo della magistratura ordinaria.». 
  8. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25, comma 2, lettera b), dopo  il  numero  1)  e'
inserito il seguente: 
      «1-bis)  al  Comandante  del  Comando  operativo   di   vertice
interforze;»; 
    b) all'articolo 26, comma 1, lettera a), dopo le parole «Capi  di
stato maggiore di Forza armata» sono  inserite  le  seguenti:  «,  il
Comandante del Comando operativo di vertice interforze»; 
    c) all'articolo 28: 
      1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «i Capi di stato
maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il Comandante
del Comando operativo di vertice interforze»; 
      2) al comma 2, dopo le parole «per i Capi di stato maggiore  di
Forza armata» sono inserite le seguenti: «,  per  il  Comandante  del
Comando operativo di vertice interforze,»; 
    d) all'articolo 29: 
      1) al comma 1, le parole «, posto alle dirette  dipendenze  del
Capo di stato maggiore della difesa,»  sono  soppresse  e  le  parole
«collegamento con i» sono sostituite dalle  seguenti:  «coordinamento
dei»; 
      2) al comma 1-bis), dopo le parole «del  Comando  operativo  di
vertice interforze» sono inserite le seguenti: «dipende dal  Capo  di
stato maggiore della difesa ed»; 
    e) all'articolo 88, comma 1, le parole «e  di  unita'  terrestri,
navali  e  aeree»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  di  unita'
terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali» e  le  parole
«preposte alla  difesa  del  territorio  nazionale  e  delle  vie  di
comunicazione marittime e  aeree»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«preposte  alla  difesa  del  territorio  nazionale,  delle  vie   di
comunicazione marittime e  aeree,  delle  infrastrutture  spaziali  e
dello spazio cibernetico in ambito militare»; 
    f) all'articolo 92, comma 4, le parole «legge 3 agosto  2007,  n.
124» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto  2007,  n.  124,
nonche' quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del  decreto-legge  14
giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2021, n. 109»; 
    g) all'articolo 168: 
      1) al comma 1, dopo le parole  «piu'  anziano  in  ruolo»  sono
inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano ad  almeno  un  anno
dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente»; 
      2) al comma 2, le parole «massima di un  anno,  salvo  che  nel
frattempo non deve cessare  dal  servizio  permanente  effettivo  per
limiti di eta' o per altra causa;» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«di un anno, senza possibilita' di proroga o rinnovo. Se, al  termine
del mandato di un anno, non e' presente in ruolo  alcun  generale  di
corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di eta'  per
la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in
carica e' confermato nell'incarico sino a un massimo di  due  anni  e
comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente.  Il
Vice comandante generale»; 
      3) al comma 3, le parole «piu' anziano» sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 1» e dopo le parole «ordine di anzianita'»
sono inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano  ad  almeno  un
anno dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente»; 
    h) all'articolo 909, comma 2, dopo la lettera b) e'  inserita  la
seguente: 
      «b-bis)  il  Comandante  del  Comando  operativo   di   vertice
interforze;»; 
    i) all'articolo 1094, comma 3, primo periodo, dopo le  parole  «o
di Forza armata,» sono  inserite  le  seguenti:  «il  Comandante  del
Comando operativo di vertice interforze,»; 
    l) all'articolo 1378, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita  la
seguente: 
      «d-bis)  al  Comandante  del  Comando  operativo   di   vertice
interforze, nell'area di  competenza,  nei  confronti  del  personale
militare dipendente;». 
  9. In ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i  sistemi
informatici del Ministero  della  transizione  ecologica,  i  termini
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,  finali  ed
esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi,
anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e  pendenti
alla data del 6  aprile  2022,  ovvero  iniziati  nei  trenta  giorni
successivi a  tale  data,  sono  differiti  di  sessanta  giorni.  La
disposizione di cui al  primo  periodo  non  si  applica  ai  termini
relativi ai procedimenti  per  l'attuazione  dei  traguardi  e  degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da  realizzarsi
entro il secondo trimestre 2022. 
  10. Ferme restando le competenze delle  altre  Autorita'  nazionali
gia' designate, l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  e'
designata, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.  833/2014
del Consiglio, del 31  luglio  2014,  quale  autorita'  competente  a
svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli  operatori  del
settore, del divieto  di  cui  all'articolo  2-septies  del  medesimo
regolamento (UE) n. 833/2014, introdotto dall'articolo 1, numero  1),
del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022. 
  11. Agli oneri derivanti dal comma 8, lettere a), b), c),  d),  h),
i), l), pari a euro 408.813 annui a decorrere dal 2022,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. 
                               Art. 52 
 
               Misure in materia di societa' pubbliche 
 
  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo
il comma 2-ter e' inserito il seguente: 
    «2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022,  la  Societa'  diviene
altresi' soggetto attuatore degli interventi, non  ancora  completati
alla  data  del  30  aprile  2022,  ricompresi  nel  piano   di   cui
all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96;
conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti giuridici  attivi
e passivi, ivi compresa la gestione della  contabilita'  speciale  n.
6081 intestata al  commissario,  sorti  in  relazione  alla  gestione
commissariale  di  cui  all'articolo  61,  comma  1,   del   medesimo
decreto-legge  n.  50  del  2017,  che  cessa   pertanto   di   avere
efficacia.». 
  2.  L'autorizzazione  di  spesa  di   cui   all'articolo   66   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  e'  incrementata,  per  l'anno
2022, di 925 milioni di  euro.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 925 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato  delle  somme  iscritte  in  conto  residui,  nello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
dell'articolo 79, comma 7,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27. 
                               Art. 53 
 
Contabilita' speciale a  favore  del  Commissario  straordinario  per
               l'emergenza della peste suina africana 
 
  1. Al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti  del
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina
africana, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17  febbraio  2022,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2022,  n.
29, al comma 2-bis del  medesimo  articolo  2,  l'ultimo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Per la realizzazione  degli  interventi  di
cui  al  presente  comma  e'  autorizzata  l'apertura   di   apposita
contabilita' speciale intestata al  Commissario  straordinario  nella
quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate.». 
                               Art. 54 
 
Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalita' 
 
  1. All'articolo 10, comma 10-bis, alinea, primo periodo, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
le parole «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2022». 
  2. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n.  215,  le  parole  «30  aprile  2022»,  ovunque  ricorrano,   sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022». 

Capo V

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

                               Art. 55 
 
  Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette 
 
  1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo  2022,  n.  21,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «dei  soggetti
rivenditori di energia elettrica» e' inserito il  seguente  segno  di
interpunzione: «,»; 
    b) al comma 2, le parole «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo
2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al  31  marzo
2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al
30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020  al
30 aprile 2021» e le parole «nella misura  del  10  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»; 
    c) al comma 5, primo periodo, le parole  «30  giugno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per un importo pari al 40  per  cento,  a
titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a
saldo, entro il 30 novembre 2022»; 
    d) al  comma  8,  primo  periodo,  le  parole  «1°  aprile»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° maggio»; 
    e) al comma  10,  primo  periodo,  le  parole  «1°  aprile»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° maggio». 
                               Art. 56 
 
   Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione 
 
  1.  Le  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo   e   la   coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n.  178,  sono  incrementate  in  termini  di
competenza di 1.500 milioni di euro  per  l'anno  2025.  Ai  relativi
oneri, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 58. 
  2.  Le  riduzioni  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la   coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, operati ai  sensi  dell'articolo  58,  sono
imputate in via prioritaria al valore degli  interventi  definanziati
in applicazione dell'articolo 44, comma 7, lettera b) e comma  7-bis,
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come introdotto dal
comma 3 del presente articolo. Con una o piu'  delibere  da  adottare
entro novanta giorni dalla  scadenza  del  termine  per  l'assunzione
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui all'articolo 44,
commi 7, lettera b), e 7-bis del predetto  decreto-legge  n.  34  del
2019, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e
lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il valore  degli  interventi
definanziati e  provvede  all'imputazione  dell'eventuale  fabbisogno
residuo a  valere  sulle  risorse  disponibili  della  programmazione
2014-2020. Qualora la predetta programmazione non dovesse  presentare
la relativa disponibilita', con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  la  stessa  e'  corrispondentemente
incrementata   e,   ai   relativi   oneri,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  risorse  di  cui  al  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nelle more  della
procedura di definanziamento di cui al presente comma, le risorse  di
cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027,
di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, sono rese  indisponibili  sino  a  concorrenza  delle  riduzioni
operate sulle risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi dell'articolo 58,  ferma  restando
la possibilita' di immediata  assegnazione  programmatica  alle  aree
tematiche di cui all'articolo 178, lettera b) della legge n. 178  del
2020. 
  3.  All'articolo  44  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    «7-bis. Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30  novembre
2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione  territoriale
d'intesa con il Ministro per l'economia e le finanze,  a  seguito  di
una  ricognizione  operata  dal  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche  avvalendosi
dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello  Stato,  sono
individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno  2022
dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della
delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio  2018,  aventi  valore
finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in  relazione
ai quali il CIPESS individua  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e
finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati
in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il  mancato
rispetto  di  tali  obiettivi  nei  termini  indicati  o  la  mancata
alimentazione   dei   sistemi   di    monitoraggio    determina    il
definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e'  disposto
ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni
giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine,  si  intendono  per
obbligazioni  giuridicamente  vincolanti,  quelle   derivanti   dalla
stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32,  comma  8,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori,  o  la
progettazione definitiva unitamente  all'esecuzione  dei  lavori,  ai
sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108.  Per  gli  interventi  infrastrutturali  di  valore  complessivo
superiore a 200 milioni  di  euro,  per  i  quali  il  cronoprogramma
procedurale prevede il ricorso a piu' procedure  di  affidamento  dei
lavori,  i  termini   previsti   per   l'adozione   di   obbligazioni
giuridicamente vincolanti si intendono rispettati  al  momento  della
stipulazione di contratti per un ammontare complessivo  superiore  al
20 per cento del costo dell'intero intervento. 
    7-ter. Con la medesima  delibera  di  cui  al  comma  7-bis  sono
altresi'  individuati  i  cronoprogrammi  procedurali  e   finanziari
relativi agli interventi infrastrutturali  ricompresi  nei  contratti
istituzionali  di  sviluppo  di  cui  all'articolo  6   del   decreto
legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  e  a  quelli  sottoposti   a
commissariamento governativo, per i quali non si applica  il  termine
di cui al comma 7, lettera b). 
    7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi  7-bis
e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro
il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati.». 
  4. All'articolo  14  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica  anche  alla
gestione delle risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma  6,
della legge 27 dicembre 2013, n.  147.  A  tale  scopo  con  apposita
delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede
alla ricognizione complessiva  degli  interventi  del  Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione,  periodo  di  programmazione  2014-  2020,
rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non  si  applica
il termine di cui ai commi 7, lettera b), e  7-bis  dell'articolo  44
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali
interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il
primo periodo.». 
                               Art. 57 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di  cui  agli
articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. La disposizione di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  a),
numero 2), si applica ai procedimenti nei quali,  alla  data  del  31
luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo
7, comma 1. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b),  si
applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello  sconto  in
fattura inviate all'Agenzia delle entrate a  partire  dal  1°  maggio
2022. 
                               Art. 58 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo
42, comma 2, lettera a)  del  decreto-legge  1  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gli
stanziamenti,  di  competenza  e  di  cassa,  delle  Missioni  e  dei
Programmi di cui all'allegato 3 al presente decreto sono incrementati
per gli importi indicati nel medesimo allegato.  Ai  relativi  oneri,
pari a 3.741 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni  di  euro
per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 1500  milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 4. 
  2. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di  30  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4. 
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del  ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  3,
lettera b), sono valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022,  126
milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024,
313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro  per  l'anno
2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro
per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in  39
milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per l'anno 2023,
266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro  per  l'anno
2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro
per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni  di
euro per l'anno  2031  e  552  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4. 
  4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3,  4,  5,  14,  18,  19,
20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,47,
49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in
16.702.778.500 euro per l'anno 2022,  5.467,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni
di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399
milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028,
450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro  per  l'anno
2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni  di  euro  per
l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai  fini  della
compensazione  degli  effetti  in  termini  di  indebitamento  netto,
5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di euro  per
l'anno 2024, 5.163,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.908,4 milioni
di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro  per  l'anno  2027,  454
milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029,
505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro  per  l'anno
2031, 552 milioni di euro per l'anno 2032, 555,1 milioni di euro  per
l'anno 2033 e 552 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2034,
si provvede: 
    a) quanto a  500  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione
di cui all'articolo 3, comma 5; 
    b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,4 milioni di
euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 6.508 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente   utilizzo   delle    maggiori    entrate    derivanti
dall'articolo 55; 
    d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1 milioni  di
euro per l'anno 2023, 14,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  5,1
milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2028  al  2031  e  4,3
milioni di euro  per  l'anno  2032,  che  aumentano,  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro per  l'anno
2022 e 17,198 milioni di euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro  per
l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2028
al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032  e  0,198  milioni  di
euro annui dall'anno 2033,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51; e)  quanto  a  1,9
milioni di euro per l'anno  2023,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle minori spese derivanti dall'articolo 14; 
    f) quanto a 1.000 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2022 al 2024 e 3.000  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147; 
    g) quanto a 1.500 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    h) quanto  a  60  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
  5. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  sostituito
dall'allegato 4 annesso al presente decreto. 
  6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
                               Art. 59 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 17 maggio 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Cingolani,      Ministro      della
                                  transizione ecologica 
 
                                  Franceschini,    Ministro     della
                                  cultura 
 
                                  Giorgetti, Ministro dello  sviluppo
                                  economico 
 
                                  Giovannini,     Ministro      delle
                                  infrastrutture  e  della  mobilita'
                                  sostenibili 
 
                                  Orlando, Ministro del lavoro  delle
                                  politiche sociali 
 
                                  Gelmini, Ministro  per  gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

 

                                                           Allegato 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 3 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 4 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

 

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