L’incremento dell’importo a base di gara, a seguito di variante autorizzata dal RUP al fine di poter concorrere ad un incremento correlato anche degli incentivi tecnici impone un obbligo di motivazione rafforzata che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.64/2022).
La domanda
Il Presidente di una Provincia ha chiesto ai magistrati contabili se, nelle ipotesi previste dall’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici per varianti dei contratti di appalto, autorizzate dal RUP, che comportino maggiori opere o lavori e un incremento dell’importo a base di gara possa essere considerato legittimo procedere alla liquidazione degli incentivi relativi all’incremento dell’importo a base di gara a seguito di approvazione di perizia di variante con i seguenti criteri:
a) Il fondo è riferito al nuovo importo lordo a base di gara;
b) l’incremento del Fondo deve corrispondere all’incremento dell’importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale;
c) il Fondo così ricalcolato deve rispettare comunque il limite massimo del 2% del nuovo importo lordo a base di gara di cui all’art.113 comma 2 del Codice dei contratti.
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