Ribadiamo in questa sede che una fetta importante di queste risorse passerà per i contratti pubblici attraverso cui si acquisteranno beni, forniture e servizi.
Si anticipa che la disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 seppure, allo stato, di compiuta definizione, nondimeno sconta la mancanza di disposizioni normative di raccordo volte a creare un coordinamento tra le previsioni del decreto medesimo e quelle del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”), come si dirà più avanti.
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”), istituita presso la Banca d’Italia, ha reso pubblica, in data 11 aprile 2022, la Comunicazione recante “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR”.
La UIF per la prima volta, formalmente e compiutamente, volge l’attenzione al PNRR in funzione dell’attivazione dei presidi antiriciclaggio per concorrere a prevenire possibili distorsioni nell’utilizzo delle risorse pubbliche, a discapito dell’integrità dell’economia legale. In tale ambito e, segnatamente, nell’Allegato 2 (“INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR”) della medesima Comunicazione, sono riportate indicazioni funzionali a valorizzare il sistema antiriciclaggio in particolare nel comparto pubblico in ragione del ruolo di primo piano che questo ha nella delicata fase di attuazione del PNRR.
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