Non appartiene alla competenza della magistratura contabile esprimersi con pareri sulla erogazione dell’assegno ad personam ai dipendenti e dirigenti assunti ex articolo 110 TUEL. Agli ausiliari del traffico non possono essere erogati, neppure come previdenza integrativa, una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni per l’inosservanza del codice della strada. Ai dipendenti e dirigenti non possono essere corrisposti compensi per la partecipazione a commissioni di concorso nella stessa amministrazione. Gli incentivi per gli avvocati dipendenti e dirigenti dell’ente, cd propine, spettano per i successi con condanna dell’altra parte al pagamento delle spese legali anche se il provvedimento non è una sentenza. Sono queste le principali indicazioni dettate dalle sezioni della Corte dei conti.
L’assegno ad personam agli assunti a tempo determinato ex articolo 110
Le sezioni della Corte dei conti non possono esprimere pareri sulle condizioni che consentono la erogazione dell’assegno ad personam al personale assunto ex articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000. È quanto stabilito dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 5/2022.
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