La massima
“La mancanza di una adeguata progettazione esecutiva si riverbera inevitabilmente anche nella fase di esecuzione dei lavori comportando la necessità che i dettagli esecutivi delle opere vengano decisi in corso d’opera con interventi puntuali del Direttore dei Lavori, con compromissione dell’unitarietà dell’intervento e con aumento del rischio di contenziosi con l’impresa esecutrice. Nel caso, inoltre, di opere compensate a misura, l’approssimazione degli elaborati progettuali determina anche un’incertezza del costo finale dell’intervento nel suo complesso”.
Il caso
Il Comune, con determinazioni distinte, in successione cronologica, avviava, prima, una procedura di affidamento diretto per la “progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza per le fasi di progettazione ed esecuzione” e, poi, una procedura di affidamento diretto del servizio per la “redazione dello studio geologico ed indagini geologiche”, per il tramite della piattaforma telematica di negoziazione MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a), l. 120/2020, di conversione del d.l. 76/2020 (affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i sevizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione per importi inferiori a 75.000,00 euro -soglia innalzata oggi a 139.000,00 euro-).
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