Il principio di rotazione nel settore degli appalti sanitari: alcune brevi riflessioni

A cura di Annalisa Damele

Annalisa Damele 7 Febbraio 2022
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La sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. 19.01.2022, n. 132

La questione oggetto del giudizio riguarda una procedura di gara della quale veniva contestata la violazione del principio di rotazione degli inviti ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016 (applicabile ratione temporis alla fattispecie), in quanto l’aggiudicazione era stata disposta in capo ad un operatore che da otto anni forniva i prodotti oggetto di affidamento alla ASL.

Il T.A.R. ha accolto il ricorso ritenendo che l’Amministrazione “ha esercitato un potere discrezionale per la cui legittimità, alla luce dei principi sanciti dall’art. 36 comma 1 d.lgs. n. 50 del 2016 (in particolare, il principio di rotazione), nonché quello di par condicio e di affidamento, il provvedimento di “aggiudicazione” della fornitura avrebbe dovuto essere assistito da una motivazione rafforzata idonea a giustificare l’inevitabilità – fondata su circostanze oggettive particolarmente rilevanti – della scelta di affidare la fornitura proprio all’operatore economico “uscente”.

In effetti, ANAC, nelle Linee Guida n. 4,  ha specificato che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente non è assolutamente escluso, ma assume carattere eccezionale e, in quanto tale, deve essere sorretto da un onere motivazionale più stringente.

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