La questione, di particolare rilevanza, riguarda la base di calcolo dell’acquisto di beni e servizi su cui effettuate l’accantonamento in caso del mancato rispetto dei tempi medi di pagamento.
Secondo la Corte dei conti della Campania (deliberazione n.4/2021) possono essere sottratte all’aggregato di spesa solo gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, quest’ultimo quale vincolo di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l’anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL.
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