Il nodo irrisolto delle funzioni del RUP negli appalti

a cura di Luigi Oliveri

Luigi Oliveri 26 Gennaio 2022
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Un consistente e consolidato e maggioritario orientamento giurisprudenziale e dottrinale scorge nel responsabile unico del procedimento (RUP) degli appalti un dominus delle procedure, dotato di competenze molto ampie.

Le sfere di azione attribuite al RUP sono di due generi:

  1. quelle enunciate direttamente dalla legge e specificate nelle Linee guida 4 dell’ANAC;
  2. quelle di natura “residuale”, quindi non esplicitate, ma da ricavare per sottrazione alle competenze di altri soggetti, laddove funzionali alle altre attività del RUP.

In funzione di questa particolare determinazione delle competenze del RUP si conclude che sebbene esso non rivesta la qualifica di dirigente o l’incarico di responsabile di servizio dell’ente locale privo di dirigenza, e di conseguenza non risulti dotato delle competenze delle funzioni dirigenziali stabilite dagli articoli 16-17 del d.lgs. 165/2001 e dell’articolo 107 del d.lgs. 267/2000, possa, comunque, adottare “provvedimenti di tipo definitivo“, ma meglio sarebbe indicarli come “provvedimenti negoziali”, aventi la capacità di costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive.

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